Covid-19. Legittimità di un regime di aiuti di stato. Non discriminazione .
Tribunale dell’Ue. Sent. 17 Febbraio 2021Tribunale dell’Unione europea, 17 febbraio 2021. Sentenza nella causa T-259/20, Ryanair DAC c. Commissione
È conforme al diritto dell’Unione la moratoria sul pagamento di tasse istituita dalla Francia per sostenere le compagnie aeree titolari di una licenza francese nell’ambito della pandemia di Covid-19. Tale regime è adeguato per ovviare ai danni economici causati dalla pandemia di Covid-19 e non costituisce una discriminazione.
1.Nel marzo 2020, la Francia ha notificato alla Commissione europea una misura di aiuto sotto forma di una moratoria sul pagamento della tassa di aviazione civile e della tassa di solidarietà sui biglietti aerei dovute su base mensile nel periodo da marzo a dicembre 2020 (in prosieguo: la «moratoria sul pagamento delle tasse»). Tale moratoria, di cui beneficiano le compagnie aeree titolari di una licenza francese (1) , consiste nel differire il pagamento di tali tasse al 1° gennaio 2021 e nel ripartire in seguito i pagamenti su un periodo di 24 mesi, ossia fino al 31 dicembre 2022. L’importo esatto delle tasse è determinato in funzione del numero di passeggeri trasportati e del numero di voli effettuati da un aeroporto francese.
Con decisione del 31 marzo 2020 (2), la Commissione ha qualificato la moratoria sul pagamento delle tasse come aiuto di Stato (3) compatibile con il mercato interno, conformemente all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. In forza di tale disposizione, sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.
La compagnia aerea Ryanair ha presentato un ricorso diretto all’annullamento di detta decisione, che il Tribunale dell’Unione europea respinge nella sua sentenza odierna. Il Tribunale esamina, per la prima volta, la legalità di un regime di aiuti di Stato adottato al fine di far fronte alle conseguenze della pandemia di Covid-19 alla luce dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE4 . Il Tribunale chiarisce, inoltre, il rapporto tra le norme sugli aiuti di Stato e, da un lato, il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall’articolo 18, primo comma, TFUE, e, dall’altro, il principio della libera prestazione dei servizi.
2. Giudizio del Tribunale.
2.1.Il Tribunale procede, in primo luogo, a un controllo della decisione della Commissione alla luce dell’articolo 18, primo comma, TFUE, il quale vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità nel campo di applicazione dei trattati, senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste. Orbene, poiché l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE figura, secondo il Tribunale, tra tali disposizioni particolari, esso verifica se la moratoria sul pagamento delle tasse potesse essere dichiarata compatibile con il mercato interno in forza di tale disposizione.
A tale riguardo, il Tribunale conferma, da un lato, che la pandemia di Covid-19 e le misure di restrizione del trasporto e di confinamento adottate dalla Francia per farvi fronte costituiscono, nel loro insieme, un evento eccezionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE che ha arrecato danni economici alle compagnie aeree operanti in Francia. Secondo il Tribunale, è altresì incontestabile che l’obiettivo della moratoria sul pagamento delle tasse è effettivamente quello di ovviare a tali danni.
Il Tribunale constata, dall’altro lato, che la limitazione della moratoria sul pagamento delle tasse alle compagnie aeree in possesso di una licenza francese è idonea a conseguire l’obiettivo di ovviare ai danni arrecati dal suddetto evento eccezionale. A tale riguardo, il Tribunale sottolinea che, in forza del regolamento n. 1008/2008, il possesso di una licenza francese implica, di fatto, che il principale centro di attività delle compagnie aeree si trovi nel territorio francese e che queste siano soggette alla vigilanza finanziaria e di onorabilità delle autorità francesi. Secondo il Tribunale, le disposizioni di detto regolamento stabiliscono obblighi reciproci tra le compagnie aeree in possesso di una licenza francese e le autorità francesi e, quindi, un legame specifico e stabile tra di esse che soddisfa adeguatamente i requisiti prescritti all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.
Per quanto riguarda la proporzionalità della moratoria sul pagamento delle tasse, il Tribunale sottolinea, inoltre, che le compagnie aeree ammissibili al regime di aiuti sono le più duramente colpite dalle misure di restrizione del trasporto e di confinamento adottate dalla Francia. L’estensione di detta moratoria a compagnie non stabilite in Francia non avrebbe invece consentito di conseguire in modo altrettanto preciso e senza rischio di sovracompensazione l’obiettivo di ovviare ai danni economici subiti dalle compagnie aeree operanti in Francia.
Alla luce di tali constatazioni, il Tribunale conferma che l’obiettivo della moratoria sul pagamento delle tasse soddisfa i requisiti della deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e che le modalità di concessione di tale aiuto non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire tale obiettivo. Pertanto, detto regime non costituisce neanche una discriminazione vietata in forza dell’articolo 18, primo comma, TFUE.
2.2.In secondo luogo, il Tribunale esamina la decisione della Commissione alla luce della libera prestazione dei servizi di cui all’articolo 56 TFUE. A tale riguardo, il Tribunale ricorda che tale libertà fondamentale non si applica tal quale al settore dei trasporti, il quale è soggetto a un regime giuridico particolare, di cui fa parte il regolamento n. 1008/2008. Orbene, tale regolamento mira appunto a definire le condizioni di applicazione, nel settore del trasporto aereo, del principio della libera prestazione dei servizi. Tuttavia, la Ryanair non aveva dedotto alcuna violazione di tale regolamento.
2.3.In terzo luogo, il Tribunale respinge il motivo di ricorso secondo il quale la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto nella valutazione del valore del vantaggio attribuito alle compagnie aeree che beneficiano della moratoria sul pagamento delle tasse. Il Tribunale constata che l’importo dei danni subiti dai beneficiari della moratoria sul pagamento delle tasse è, con tutta probabilità, più elevato, in termini di nominale, rispetto all’importo nominale totale della moratoria, cosicché lo spettro di un’eventuale sovracompensazione deve essere chiaramente escluso. Per di più, il Tribunale sottolinea che la Commissione ha preso in considerazione gli impegni della Francia di fornirle una metodologia dettagliata di come tale Stato membro intendesse quantificare, a posteriori e per ciascun beneficiario, l’importo dei danni connessi alla crisi causata dalla pandemia, il che costituisce una garanzia supplementare per evitare qualsiasi rischio di sovracompensazione.
2.4. Il Tribunale, infine, respinge in quanto infondato il motivo di ricorso vertente su una presunta violazione dell’obbligo di motivazione e constata che non è necessario esaminare la fondatezza del motivo di ricorso vertente sulla violazione dei diritti procedurali derivanti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
Note
1 Licenza rilasciata a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU 2008, L 293, pag. 3).
2 Decisione C(2020) 2097 final della Commissione, del 31 marzo 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56765 (2020/N) – Francia – COVID 19: Moratoria sul pagamento di tasse aeronautiche a favore delle imprese di trasporto pubblico aereo.
3 Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. 4 Nella sua sentenza del 17 febbraio 2021, Ryanair/Commissione (T-238/20), il Tribunale procede all’esame della legalità alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE di un regime di aiuti di Stato adottato dalla Svezia al fine di far fronte alle conseguenze della pandemia di Covid-19 sul mercato svedese del trasporto aereo.
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