(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici).
Eleggibilità e adesione a un partito politico. Conclusioni dell’avvocato generale nelle cause C-808/21, Commissione c. Repubblica ceca e C-814/21, Commissione c. Polonia.
Avvocato generale: negando il diritto di diventare membri di un partito politico ai cittadini dell’Unione, che non sono cittadini della Polonia e della Repubblica ceca ma che vi risiedono, tali Stati membri hanno violato il diritto dell’Unione in materia elettorale.
Le leggi in vigore in Polonia e nella Repubblica ceca conferiscono il diritto di diventare membri di un partito politico ai soli cittadini nazionali.
Di conseguenza, secondo la Commissione europea, i cittadini dell’Unione che risiedono in tali Stati membri, ma che non ne sono cittadini (in prosieguo: i cittadini «mobili» dell’Unione), non possono esercitare il loro diritto di eleggibilità alle elezioni comunali ed europee alle stesse condizioni dei cittadini polacchi e cechi.
Ritenendo che tale situazione comporti una discriminazione in base alla nazionalità, incompatibile con l’articolo 22, TFUE[1], la Commissione ha adito la Corte di giustizia con due ricorsi per inadempimento contro, rispettivamente, la Polonia e la Repubblica ceca.
L’avvocato generale Jean Richard de la Tour propone alla Corte di dichiarare tali ricorsi fondati.
A suo avviso, sebbene l’adesione a un partito politico rientri nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono rispettare, nell’esercizio di tale competenza, gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.
Orbene, ne consegue che ogni cittadino «mobile» dell’Unione deve poter esercitare il suo diritto di eleggibilità alle elezioni comunali ed europee alle stesse condizioni dei cittadini nazionali.
A questo proposito, tenuto conto del ruolo centrale e fondamentale dei partiti politici nei sistemi elettorali degli Stati membri e per la partecipazione alla vita democratica, l’avvocato generale Richard de la Tour ritiene che un cittadino «mobile» dell’Unione che non può presentarsi come membro di un partito politico si trovi in una situazione che riduce le sue possibilità di essere eletto alle elezioni comunali o europee rispetto ai cittadini nazionali.
In tale contesto, l’avvocato generale sottolinea che questi ultimi godono di una libertà di opzione per essere candidati a tali elezioni, vale a dire come membri di un partito politico o come lavoratori autonomi, mentre i cittadini «mobili» dell’Unione hanno unicamente quest’ultimo mezzo a loro disposizione.
Per quanto riguarda l’eventuale giustificazione di tale discriminazione, l’avvocato generale ritiene che l’adesione dei cittadini «mobili» dell’Unione a un partito politico, al fine di garantire l’effettività del loro diritto di eleggibilità alle elezioni comunali ed europee, non sia idoneo a pregiudicare l’identità nazionale della Polonia o della Repubblica ceca.
[1] Articolo 22 del TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (TFUE).
1. Ogni cittadino dell’Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.
2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 223, paragrafo 1, e le disposizioni adottate in applicazione di quest’ultimo, ogni cittadino dell’Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.
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