(Studio legale  G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)

Corte di cassazione. Sentenza 17 luglio 2024, n. 19765.

Pensione. Criterio cd. “di prevalenza”. Passaggio tra gruppi. Anzianità contributiva maturata. Quota B del trattamento pensionistico. Calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile.

“[…] La Corte di Cassazione.

(omissis)

Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato la domanda dell’odierno ricorrente volta al ricalcolo della quota B del trattamento pensionistico in godimento.

2. La Corte territoriale, sul presupposto che il settore di attività del pensionato, per effetto del DM 10 novembre 1997, era stato ricondotto nel gruppo B), ha ritenuto che l’intera carriera lavorativa svolta fino al marzo 2005, allorquando il DM 15 marzo 2005, variando i raggruppamenti, disponeva la collocazione nel gruppo A), dovesse ascriversi al gruppo B), con tutto ciò che derivava, in applicazione del criterio cd. «di prevalenza», per il più lungo inquadramento in detto gruppo, ai fini della individuazione della retribuzione pensionabile.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il pensionato con un unico motivo.

4. L’INPS ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria.

5. L’ufficio della Procura Generale ha concluso in udienza per l’accoglimento del ricorso.

6. Il Collegio ha riservato il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Ragioni della decisione

7. Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2, co.1 e 4, e 3, co.3 e 4, d.lgs. nr.182/97, e del d.m. 10.11.97 nonché del d.m. 15.3.2005 per non avere la Corte considerato che la maggiore anzianità contributiva era stata acquistata come lavoratore del gruppo A.

8. Il motivo è fondato nei termini che seguono.

9. La domanda del ricorrente riguarda il ricalcolo in aumento della c.d. quota B del trattamento pensionistico, come introdotta dall’art.13, lett. b), d.lgs. nr. 503/92 e relativa all’anzianità contributiva maturata dal 1.1.93.

10. Ai fini della determinazione di tale quota B, i commi 3 e 4 dell’art.3 d.lgs. nr.182/97, relativi alle anzianità contributive successive al 31.12.92, stabiliscono che la retribuzione giornaliera pensionabile si determina in diverso modo, a seconda che il lavoratore appartenga, al momento del pensionamento, al gruppo dell’art.2, co.1, lett. a), oppure al gruppo dell’art.2, co.1, lett. b) e c).

Per i lavoratori della lett. a), la retribuzione giornaliera pensionabile si calcola sulla media delle migliori 1900 retribuzioni, secondo la tabella B; per i lavoratori delle lett. b) e c), la retribuzione giornaliera pensionabile si calcola sulla media delle ultime – anche se non più alte – 2600 retribuzioni giornaliere.

11. Si tratta quindi di stabilire se il ricorrente, al tempo del pensionamento (ottobre 2007), sia da ascrivere alla lettera a) o alla lettera b) dell’art.2, co.1 d.lgs. n.182/97, sul presupposto che lo stesso ha sempre lavorato nel settore della produzione.

12. Il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato nr.708 del 1947 prevede, all’art.3, 19 categorie di lavoratori dello spettacolo, tra cui, al nr.5, i direttori, ispettori, segretari di produzione.

13. Inizialmente non vi era alcuna differenziazione tra tali categorie.

14. Fu con il d.P.R. nr.1420 del 1971 che si introdusse la distinzione tra i lavoratori delle categorie dalla nr.1 alla nr.14, e quelli delle categorie dalla 15 in poi; ciò avvenne, tra l’altro e per quanto qui interessa, disponendo l’art.6 che, per le categorie nn.1-14, bastassero 900 contributi giornalieri ai fini della pensione di vecchiaia, ovvero 1/3 di quelli (2700) richiesti per le altre categorie dall’art. 34, co.3 della legge nr. 218 del 1952.

Inoltre, poiché ai sensi dell’art.2 della medesima legge nr. 218 del 1952 occorrevano 15 anni per maturare la pensione di vecchiaia, si aveva che, per le categorie nn.1-14, occorrevano 60 contributi giornalieri per integrare un’annualità contributiva, mentre ne occorrevano 180 per le altre categorie.

15. In seguito, l’art.6 d.lgs. nr. 503 del 1992 ha disposto che per i lavoratori delle categorie nn.1-14 occorressero 120 contributi giornalieri ai fini di un’annualità contributiva, in luogo dei 260 contributi giornalieri richiesti per i lavoratori delle altre categorie.

16. Alle categorie dell’art.3 Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato nr.708 del 1947, il d.lgs. nr.182 del 1997 (art.2, co.1) ha sostituito tre gruppi, demandando a un successivo decreto del Ministro del Lavoro l’individuazione della loro composizione, ma prevedendo, al contempo, che per il gruppo A occorressero 120 contributi giornalieri a integrare l’annualità e, per il gruppo B, 260 contributi giornalieri.

17. Il d.m. 10.11.97, in attuazione dell’art.2, co.1 d. lgs. nr.182 del 1997, ha inserito nel gruppo B gli addetti alla produzione. Il successivo d.m. 15.3.2005 li ha invece inseriti nel gruppo A.

18. Dunque, il ricorrente ha fatto parte del gruppo B dal 1997 al 2005 e del gruppo A dal 2005 al 2007 (data del pensionamento).

19. Poiché vi è stato un passaggio tra gruppi, si tratta di stabilire se l’unificazione di regime debba avvenire entro il gruppo A o entro il gruppo B.

20. Il criterio normativo è quello della maggiore anzianità contributiva, fissato dall’art.2, co.4, d.lgs. nr.182 del 1997.

21. La maggiore anzianità contributiva si determina rapportando i contributi giornalieri effettivamente versati, e quindi il numero di giornate lavorative effettivamente svolto, al numero di contributi giornalieri previsti tempo per tempo dalla legge al fine di integrare un’annualità contributiva.

22. L’art.2, co.4 d.lgs. n.182/97 dispone che «Ai fini del diritto alle prestazioni e dell’individuazione dell’età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle indicate all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni e integrazioni, nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva.

Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1».

23. La norma si applica sia al caso di passaggio da una categoria all’altra all’interno dello stesso gruppo, sia – ciò che qui rileva – al caso di passaggio da un gruppo ad un altro (v. l’ultimo periodo della norma, che, mediante il rinvio al comma 1, rinvia alla ripartizione entro i gruppi).

24. Tanto premesso, è in discussione il periodo lavorativo fino al 1997. La sentenza ha ritenuto che, ai fini del giudizio di prevalenza fondato sull’anzianità contributiva, per tale periodo la categoria del ricorrente debba essere attratta al gruppo B, poiché i produttori sono stati inseriti nel gruppo B dal d.m. 10.11.97; il ricorrente pretende invece che per detto periodo la riconduzione debba farsi al gruppo A.

25. La retrodatazione del gruppo B a periodi assicurativi antecedenti l’entrata in vigore del d.lgs. nr.182 del 1997 e del d.m. 10.11.97 implicherebbe che, secondo quanto dispone l’art.2, co.1 d.lgs. nr.182 del 1997, a tutto il periodo precedente si applichi la disciplina giuridica dei gruppi in modo integrale, ovvero «ai fini dell’individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni» (art.2, co.1 d.lgs. nr.182 del 1997).

In particolare, la disciplina dell’anzianità contributiva non sarebbe più quella vigente tempo per tempo fino al 1997 e, per la quota B, non sarebbe più parametrata su 120 contributi giornalieri ai fini di un’annualità contributiva (art.6 d.lgs. nr.503 del 1992); sarebbe invece parametrata sull’annualità contributiva di 260 giornate, ai sensi dell’art.2, co.2, lett. b) d.lgs. nr.182 del 1997, ovvero sulla disciplina dell’anzianità contributiva dettata per il gruppo B.

26. Stima la Corte che una tale soluzione non sia supportata da alcuna norma contenuta nel d.lgs. nr.182 del 1997 ed anzi appare contrastata dall’art.3, co.1, del medesimo decreto legislativo.

27. Da un lato, l’art.2, co.1, d.lgs. nr.182 del 1997, introducendo la classificazione in «Gruppi», non ha previsto che tale classificazione debba operare anche per il passato, ossia per la parte del rapporto assicurativo – poi proseguito dopo il 1997- antecedente l’entrata in vigore dello stesso d.lgs. nr.182 del 1997.

28. Dall’altro, l’art.3, co.1, d.lgs. nr.182 del 1997, nel fare salva la normativa vigente sul sistema pensionistico retributivo, lascia intendere che tale sistema continua a essere disciplinato (nella quota A e quota B), fino al 1997 (tempo per tempo) dalla normativa in essere prima del 1997.

Ciò, in particolare, anche per quanto riguarda la disciplina dell’anzianità contributiva la quale continua a calcolarsi secondo il regime previgente –quando cioè non vi erano i gruppi ma solo le categorie– e l’annualità contributiva per la categoria che rileva era di 120 giornate.

29. Ne deriva che per il periodo antecedente l’entrata in vigore del d. lgs. n.182/97 non si deve far luogo ad alcuna riconduzione delle categorie dell’art.3 Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato nr.708 del 1947 entro uno dei gruppi dell’art.2 d.lgs. nr.182 del 1997.

30. Il giudizio di prevalenza, fondato sull’anzianità contributiva di cui all’art.2, co.4, d.lgs. nr.182 del 1997 relativo al passaggio tra gruppi, opera dunque solo a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. nr. 182 del 1997 e relativo decreto ministeriale.

31. Nel caso di specie, pertanto, al fine di verificare se il ricorrente debba essere ascritto al gruppo A o al gruppo B, ai fini della determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile (media delle migliori 1900 retribuzioni; media delle ultime 2600 retribuzioni), si considererà solo la contribuzione versata a far data dal 1997, e sulla base di questa si opererà il giudizio di prevalenza dell’anzianità contributiva.

32. In altre parole, occorrerà accertare l’anzianità contributiva effettivamente maturata nel periodo dall’entrata in vigore del d. lgs. nr.182 del 1997 fino al d.m. 15.3.2005 (rapporto tra giornate effettivamente lavorate e annualità contributiva pari a 260 giornate), e l’anzianità contributiva effettivamente maturata nel periodo dal d.m. 15.3.2005 alla data di pensionamento (rapporto tra giornate effettivamente lavorate e annualità contributiva pari a 120 giornate). Una volta individuato quale dei due periodi abbia registrato la maggiore anzianità contributiva – quello durante la vigenza del gruppo B o quello durante la vigenza del gruppo A – alla luce del gruppo di quel periodo (gruppo prevalente ai sensi dell’art.2, co.4 d.lgs. n.182/97) si determinerà la retribuzione giornaliera pensionabile (migliori 1900 retribuzioni se prevalente sarà il gruppo A; ultime 2600 retribuzioni se prevalente sarà il gruppo B).

33. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per gli accertamenti conseguenti all’applicazione dei seguenti principi di diritto: «Quando il rapporto assicurativo sia iniziato in epoca precedente all’entrata in vigore del d.lgs. nr.182 del 1997 e proseguito nel vigore del d.lgs. nr.182 del 1997 fino al pensionamento, il periodo antecedente l’entrata in vigore del d.lgs. nr.182 del 1997 non è da inserire in alcun gruppo, tra quelli dell’art.2, co.1, d.lgs. nr.182 del 1997, ai fini del giudizio di maggiore anzianità contributiva di cui all’art.2, co.4, d.lgs. nr.182 del 1997.

Il giudizio di prevalenza fondato sulla maggiore anzianità contributiva opera a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. nr.182 del 1997.

Da tale data si deve considerare se sia maggiore l’anzianità contributiva maturata sotto la vigenza del d.m. 10.11.97 (gruppo B) o quella maturata sotto la vigenza del d.m. 15.3.2005 (gruppo A), e poi, sulla base della maggiore anzianità contributiva maturata entro il gruppo A o B, stabilire se la retribuzione giornaliera pensionabile sia da calcolare sulla media delle migliori 1900 retribuzioni o delle ultime 2600 retribuzioni, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art.3 d.lgs. nr.182 del 1997».

34. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità”.