(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)

Corte di Giustizia dell’UE. Sentenza 29 luglio 2024 nella causa C-14/23, Perle.

 Autorizzazione di soggiorno sul territorio dell’Unione europea per motivi di studio: uno Stato membro può respingere una domanda di autorizzazione abusiva anche se non ha correttamente trasposto la direttiva che prevede tale facoltà.

Il divieto di pratiche abusive costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, la cui applicazione non è subordinata a un’esigenza di trasposizione

Nell’agosto 2020 una cittadina camerunese ha presentato una domanda di visto per studiare in Belgio. Lo Stato belga ha respinto tale domanda con la motivazione che il progetto di studi dell’interessata era incoerente. Esso riteneva che la domanda tendesse in realtà a fini diversi dal proseguimento degli studi in quanto essa non aveva la reale intenzione di studiare in Belgio.

La giovane donna ha contestato tale decisione dinanzi al Consiglio per il contenzioso degli stranieri (Belgio) che ha respinto il ricorso.

Nel gennaio 2021 essa ha adito il Consiglio di Stato belga.

Il Consiglio di Stato belga ha interrogato la Corte di giustizia a tale proposito.

Nella sua sentenza, la Corte di Giustiziadichiara che la direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi, in particolare, di studio[1], non osta a che uno Stato membro respinga una domanda di ammissione nel suo territorio per motivi di studio qualora il cittadino di paese terzo abbia presentato tale domanda senza avere la reale intenzione di studiare in tale Stato membro, e ciò anche qualora detto Stato non abbia trasposto la disposizione della direttiva che consente un tale rigetto.

Infatti, il divieto di pratiche abusive costituisce un principio generale del diritto dell’Unione la cui applicazione non è subordinata a un’esigenza di trasposizione.

Per quanto riguarda le circostanze che consentono di concludere nel senso del carattere abusivo della domanda, la Corte ritiene che una tale conclusione deve essere fondata su un esame caso per caso che comporti una valutazione individuale di tutte le circostanze proprie di ciascuna domanda.

A tale proposito, le autorità competenti devono effettuare tutti i controlli appropriati e richiedere le prove necessarie ad una valutazione individuale della domanda.

La Corte precisa che incoerenze nel progetto di studi del richiedente possono anch’esse costituire una delle circostanze che concorrono alla constatazione di una pratica abusiva, a condizione che tali incoerenze siano manifeste e che siano valutate alla luce del caso di specie.

Infine, per quanto riguarda una questione connessa al diritto a un ricorso effettivo, la Corte considera che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il giudice adito di una domanda che contesta la compatibilità di una decisione amministrativa con il diritto dell’Unione sia competente solo ad annullare tale decisione, senza essere, quindi, abilitato a riformarla.

Infatti, per garantire tale diritto, è sufficiente che le autorità amministrative siano vincolate dalla decisione del giudice di cui trattasi e che l’adozione di una nuova decisione possa avvenire entro un breve termine.


[1] Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari.