(Studio legale G. Patrizi, G. Arrigo, G. Dobici)
Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 15 ottobre 2024, n. 26727
Giudizio civile. Opposizione al decreto ingiuntivo. Comparsa dell’opposto. Domande riconvenzionali. Ammissibilità. Condizioni e presupposti.
All’interno del giudizio civile di opposizione al decreto ingiuntivo, la proposizione nella comparsa di risposta di domande riconvenzionali alternative a quella introdotta per via monitoria da parte dell’opposto è ammissibile qualora le citate domande trovino il loro fondamento nel medesimo interesse posto alla base della originaria domanda incardinata nel ricorso diretto all’ingiunzione.
Opposizione a decreto ingiuntivo. Possibilità per l’opposto di modificare la domanda in assenza di domanda riconvenzionale dell’opponente, ma a fronte di mere eccezioni. Mutamento della domanda di adempimento in domanda di arricchimento senza causa e/o in richiesta di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale. Conseguenze. Ammissibilità. Limiti.
Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi sulle questioni di massima di particolare importanza rimesse dalla Sezione Prima civile con l’ordinanza interlocutoria n. 20476 del 17 luglio 2023 (a): se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a sollevare eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto; b) più in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, attraverso la proposizione di una domanda d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale) – hanno affermato i seguenti principî:
-«nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell’opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione»
-«… chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all’“ultimo giro” offerto dall’articolo 183, sesto comma, c.p.c. Fino a quest’ultimo, comunque, a seconda dell’evoluzione difensiva dell’opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali».
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