È stato pubblicato sulla G.U. n. 264 dell’11 novembre 2024 il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 contenente disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della Legge 26 novembre2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle- persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
Prime e parziali note.
1.L’esaurimento della riforma del processo telematico
Si tratta di un adeguamento delle disposizioni previgenti alla forma digitale degli atti del processo civile, con la soppressione del termine “cancelleria”, non più luogo di deposito materiale degli atti, essendo essi da trasferire, come anche i documenti prodotti, telematicamente al pct, allegati ad una pec diretta al gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.
Il coordinamento ha reso necessario l’intervento su numerose norme sparse all’interno del codice di procedura civile. In tal modo si consolida l’integrale digitalizzazione del processo civile, sopprimendo le operazioni materiali di deposito cartaceo di atti, anche nei residui riferimenti letterali abrogati tacitamente, ma oggi, dopo il correttivo, anche formalmente.
Sullo svolgimento telematico delle udienze, sono introdotti alcuni chiarimenti che rendono più sicura la presenza delle parti, degli avvocati e del giudice, in udienza, quando è prevista la comparizione personale delle parti (art. 127-ter, 1° comma, c.p.c.), ciò che esclude esplicitamente una trattazione scritta o in video conferenza dell’udienza di comparizione delle parti exart. 183 c.p.c. e dell’udienza di comparizione delle parti nel rito speciale dei minori e della famiglia, ex art. 473-bis.22 c.p.c. (ugualmente l’udienza ex art. 420 c.p.c. nel rito del lavoro).
Viene invece consentita la sostituzione dell’udienza pubblica di discussione, ex art. 128 c.p.c., con le note scritte, riducendo intensamente la funzione di pubblicità dello svolgimento delle udienze di discussione nella società civile.
Della sentenza, resa pubblica mediante deposito telematico, il cancelliere deve dare notizia mediante pec alle parti costituite, senza che questo implichi decorso del termine breve per l’impugnazione (art. 133 c.p.c.).
Viene riscritta la norma sulle comunicazioni della cancelleria mediante pec (art. 136 c.p.c.), regolandosi l’ipotesi dell’eventuale mancata notifica elettronica per cause imputabili al destinatario; si generalizza così la norma che prevede l’inserimento dell’atto nel portale dei servizi telematici del Ministero (lo stesso principio viene stabilito per la notifica elettronica da parte dell’ufficiale giudiziario, art. 149-bis c.p.c.).
Si coordinano, infine, le norme sul fascicolo d’ufficio, che diventa fascicolo informatico, e sul fascicolo di parte, che resta un residuo “storico” delle controversie iniziate in una fase in cui il processo doveva avere forma “cartacea” (artt. 168 e 169 c.p.c.).
L’art. 257-bis c.p.c., sulla testimonianza scritta, che non ha mai avuto applicazione per gli eccessivi formalismi imposti al testimone, in alternativa alla presenza in udienza, consente l’uso di un documento informatico con firma digitale da parte del testimone stesso, che potrebbe dare un margine di effettiva applicabilità alla norma.
2.L’introduzione della causa e i poteri del giudice prima dell’udienza
Non sono state confermate le richieste di un minor rigore – particolarmente nel processo per le persone, i minorenni e le relazioni familiari – delle preclusioni alle difese delle parti o su un intervento abrogatore del potere-dovere del giudice di assumere determinazioni sulle questioni pregiudiziali di rito sanabili, prima ancora che sia esaurita la trattazione delle difese di parte,
Quest’ultimo tema aveva già passato positivamente il vaglio della Corte costituzionale (sent. 3 giugno 2024, n. 96) che non ha ritenuto incostituzionale l’art. 171-bis c.p.c., né per contrasto con l’art. 76 Cost., per eccesso di delega, né per contrasto con l’art. 24 Cost.
Nel rito familiare e minorile, è rimasta disattesa la richiesta di una fase preliminare dedicata al tentativo di conciliazione, prima che si impongano le preclusioni, che costringono le parti ad esaurire domande e allegazioni, in termini ristretti prima dell’udienza nella quale, di conseguenza, il conflitto è ancor più alimentato piuttosto che sopito,
Quanto all’art. 171-bis c.p.c., vi era chi ne sollecitava l’abrogazione, mentre in relazione agli artt. 473-bis.12, .14, 15, 16, .21 c.p.c., si suggeriva una preventiva udienza dedicata alla sola conciliazione, per poi proseguire con i termini per le memorie (art. 473-bis.17) e un’udienza con la comparizione delle parti per l’emanazione dei provvedimenti indifferibili. Tuttavia, il correttivo non ha cambiato l’assetto normativo della fase introduttiva del processo di rito ordinario e di rito familiare e minorile.
Il correttivo interviene invece sull’art. 171-bis c.p.c., per chiarirne i contenuti, consentendo al giudice, prima ancora delle memorie con cui si conduce il contraddittorio delle parti, il rilievo di questioni di rito attinenti ai presupposti processuali suscettibili di sanatoria per l’integrazione del contraddittorio o per rinnovazione dell’atto introduttivo, in modo da anticiparne la soluzione, procedendo a un differimento dell’udienza. Consente la norma, altresì, al giudice un differimento dell’udienza per un massimo di quarantacinque giorni, potendo segnalare in questo secondo caso, questioni rilevate d’ufficio, in modo da garantirne il contraddittorio attraverso le memorie integrative di cui all’art. 171-ter c.p.c. Se, infine, ricorrono i presupposti per convertire il rito ordinario in rito semplificato, il giudice fissa la nuova udienza secondo il rito speciale e un termine per consentire alle parti di integrare i propri atti difensivi in coerenza di quel rito. In questi vari casi viene differita l’udienza di prima comparizione e i termini per le tre memorie di cui all’art. 171-ter, maturano dalla nuova udienza, ovviamente quando non vi è conversione del rito.
In tal modo vengono chiarite le iniziative che il giudice può assumere ex art. 171-bis c.p.c.
L’art. 38 c.p.c., fissa poi nel decreto di cui all’art. 171-bis c.p.c. il termine ultimo per la rilevazione d’ufficio dei profili di incompetenza per materia, per valore, per territorio inderogabile, non più coincidente con la prima udienza.
Resta, pertanto, intatta la perplessità sui poteri ufficiosi esercitati prima del pieno dispiegamento del contraddittorio, attraverso le memorie di cui all’art. 171-ter c.p.c. e sull’impatto di queste iniziative in caso di processi litisconsortili particolarmente complessi, quando vi è cumulo soggettivo e oggettivo di domande nello stesso procedimento, che potrebbe dare origine a una pluralità di rinvii e memorie, prima ragione dell’abrogazione del rito societario, con la Legge n. 69 del 2009, che ebbe a manifestare lo stesso fenomeno.
3.Fase decisoria
Egualmente l’esecutivo ha dimostrato scarsa sensibilità sulle modifiche suggerite, anche dal Consiglio Nazionale Forense, alla fase decisoria che vede incrementato il numero degli scritti difensivi (conclusioni, comparse conclusionali, memorie di replica) e la riedizione dell’udienza di spedizione a sentenza, che per la sua totale inutilità fu abrogata a partire dagli anni 90, in occasione delle prime riforme del rito.
Testo del Decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata“.
Art. 1. Modifiche al codice civile
1. Al libro primo del codice civile, il titolo IX-bis è abrogato.
2. All’articolo 2690, primo comma, numero 6-bis), secondo periodo, le parole: «prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda».
Art. 2.Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
1. All’articolo 38, secondo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «per il ricorso per l’irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «per i procedimenti previsti dagli articoli 473-bis.38 e 473-bis.39 del codice di procedura civile»;
b) al secondo periodo, le parole «autonomo procedimento per l’irrogazione delle sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «autonomo procedimento ai sensi degli articoli 473-bis.38 e 473-bis.39 del codice di procedura civile».
Art. 3.Modifiche al codice di procedura civile
1. Al libro primo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 38, terzo comma, le parole «non oltre l’udienza di cui all’articolo 183» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto previsto dall’articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l’articolo 171-bis, non oltre la prima udienza»;
b) all’articolo 47, quinto comma, la parola «venti» è sostituita dalla seguente: «quaranta»;
c) all’articolo 50-bis, primo comma, il numero 7-bis) è soppresso;
d) all’articolo 52, secondo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
e) all’articolo 70, primo comma, dopo il numero 3) è inserito il seguente:
«3-bis) nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori;»;
f) all’articolo 101, secondo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
g) all’articolo 123, le parole «dell’articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 193»;
h) all’articolo 125, primo comma, le parole «Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax.» sono soppresse;
i) all’articolo 127-ter:
1) al primo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo:
«L’udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice.»;
2) al secondo comma, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nel caso previsto dall’articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l’udienza pubblica.»;
3) al quinto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo:
«Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.»;
l) all’articolo 128, primo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il giudice può altresì disporre la sostituzione dell’udienza ai sensi dell’articolo 127-ter, salvo che una delle parti si opponga.»;
m) l’articolo 133 è sostituito dal seguente:
«Art. 133 (Pubblicazione e comunicazione della sentenza). – La sentenza è resa pubblica mediante deposito telematico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Il cancelliere dà immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325.»;
n) all’articolo 134, primo comma, le parole «scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato» sono sostituite dalle seguenti: «redatta su documento separato»;
o) all’articolo 135, il secondo comma è abrogato;
p) all’articolo 136:
1) al primo comma, le parole «, con biglietto di cancelleria,» e la parola «abbreviata» sono soppresse;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La comunicazione è effettuata dal cancelliere a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale eletto ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;
3) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che la legge disponga diversamente, quando la comunicazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è trasmessa all’ufficiale giudiziario per la notifica. Se non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il cancelliere la esegue mediante inserimento dell’atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, con le modalità previste dall’articolo 149-bis.»;
q) all’articolo 149-bis:
1) al secondo comma, dopo le parole «l’ufficiale giudiziario trasmette» sono inserite le seguenti: «il duplicato informatico o»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato.»;
3) dopo il sesto comma è aggiunto, infine, il seguente:
«Se la notificazione nei modi di cui al primo e al secondo comma non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita con le altre modalità previste dalla presente sezione. Se la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’ufficiale giudiziario la esegue mediante inserimento dell’atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata.».
2. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 163, terzo comma, numero 2), dopo le parole «o la dimora» sono inserite le seguenti: «nonchè l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi»;
b) all’articolo 163-bis, terzo comma:
1) al secondo periodo, le parole «almeno cinque giorni liberi» sono sostituite dalle seguenti: «almeno novanta giorni liberi»;
2) all’ultimo periodo, le parole «decorrono dall’udienza» sono sostituite dalle seguenti: «decorrono rispetto all’udienza»;
c) all’articolo 165, primo comma:
1) le parole «depositando la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l’originale» sono sostituite dalle seguenti: «iscrivendo la causa a ruolo e depositando l’originale»;
2) dopo le parole «o indicare l’indirizzo» sono inserite le seguenti: «di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale»;
d) all’articolo 168:
1) al primo comma, le parole «su presentazione della nota d’iscrizione a ruolo» sono soppresse;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo informatico d’ufficio, il quale contiene l’atto di citazione, le ricevute di pagamento del contributo unificato, le comparse, le memorie e, successivamente, i processi verbali d’udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e le sentenze pronunciate.»;
e) all’articolo 169:
1) al primo comma, le parole «il proprio fascicolo» sono soppresse, e dopo le parole «dalla cancelleria» sono inserite le seguenti: «il fascicolo cartaceo da essa eventualmente depositato»;
2) al secondo comma, dopo le parole «il fascicolo» è inserita la seguente: «cartaceo»;
f) all’articolo 170:
1) al terzo comma, dopo le parole «si fanno» sono inserite le seguenti: «all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza,»;
2) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito oppure mediante notificazione all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale.»;
3) dopo il quarto comma è aggiunto, infine, il seguente: «Si applicano, per le comunicazioni, l’articolo 136, terzo comma, e, per le notificazioni, l’articolo 149-bis, settimo comma o le disposizioni, contenute nelle leggi speciali, disciplinanti l’impossibilità di esecuzione e l’esito negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati.»;
g) all’articolo 171, terzo comma, le parole «con ordinanza del giudice istruttore» sono sostituite dalle seguenti: «dal giudice istruttore con il decreto di cui all’articolo 171-bis»;
h) l’articolo 171-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 171-bis (Verifiche preliminari). – Scaduto il termine di cui all’articolo 166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio.
Quando occorre, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182, 269, secondo comma, 271, 291, primo comma, e 292, primo comma, e fissa nuova udienza per la comparizione delle parti. Almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione delle parti, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari.
Quando non occorre pronunciare i provvedimenti previsti dal secondo comma, il giudice conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell’udienza di comparizione delle parti e indica le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all’articolo 171-ter, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda.
Se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrano i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281-decies, il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l’udienza di cui all’articolo 281-duodecies nonchè il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
Il giudice istruttore provvede con decreto, che è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria. I termini di cui all’articolo 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all’udienza fissata nell’atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo.»;
i) all’articolo 171-ter, primo comma, numero 2), dopo le parole «conseguenza delle domande» sono inserite le seguenti: «o delle eccezioni»;
l) all’articolo 178, quinto comma, secondo periodo, le parole «con decreto, in calce, del giudice istruttore,» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto del giudice istruttore»;
m) all’articolo 183, quarto comma, le parole «sino a quella» sono sostituite dalle seguenti: «inclusa quella»;
n) l’articolo 183-bis è abrogato;
o) all’articolo 183-ter, quarto comma, le parole «definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile» sono sostituite dalle seguenti: «definisce il giudizio, non è ulteriormente impugnabile e costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale»;
p) all’articolo 186-quater, quarto comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
q) all’articolo 192, secondo comma, le parole «nella cancelleria» sono soppresse;
r) all’articolo 195, terzo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
s) all’articolo 200, primo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
t) all’articolo 201, primo comma, le parole «possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «possono depositare la dichiarazione di nomina di un loro consulente tecnico»;
u) all’articolo 250:
1) al secondo comma, dopo le parole «servizio postale» sono inserite le seguenti: «o posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi»;
2) al terzo comma, le parole «o a mezzo telefax» sono sostituite dalle seguenti: «all’indirizzo risultante da pubblici elenchi»;
3) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Il difensore deposita copia dell’atto inviato e dell’avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna.»;
v) all’articolo 257-bis:
1) al quarto comma, le parole «, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice» sono sostituite dalle seguenti: «o apponendo al documento informatico la propria firma digitale e la trasmette al difensore, il quale la deposita nel fascicolo d’ufficio»;
2) al sesto comma, le parole «non spedisce o non consegna» sono sostituite dalle seguenti: «non trasmette»;
z) all’articolo 263, primo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
aa) all’articolo 271, le parole «ai sensi del terzo comma dell’articolo 269» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 171-bis, secondo comma, e 269, terzo comma, secondo periodo»;
bb) all’articolo 275, quarto comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
cc) all’articolo 275-bis, terzo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
dd) all’articolo 279, quinto comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
ee) all’articolo 281-sexies, secondo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
ff) all’articolo 281-decies:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma.»;
2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645.»;
gg) all’articolo 281-undecies:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell’articolo 163 e l’avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato»;
2) al secondo comma, dopo le parole «Il giudice» è inserita la seguente: «istruttore»;
hh) all’articolo 281-duodecies:
1) al terzo comma, dopo le parole «le parti possono proporre» sono inserite le seguenti: «le domande e»;
2) al quarto comma, le parole: «Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere» sono sostituite dalle seguenti: «Quando l’esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede»;
ii) all’articolo 281-terdecies, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Quando ritiene che la causa sia matura per la decisione, il giudice procede a norma dell’articolo 281-sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, l’istruttore dispone la discussione orale della causa davanti a sè e all’esito si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni. Se una delle parti lo richiede, il giudice procede a norma dell’articolo 275-bis.»;
ll) all’articolo 290, dopo le parole «se il convenuto ne fa richiesta» sono inserite le seguenti: «nella comparsa di risposta»;
mm) all’articolo 291, secondo comma, dopo le parole «171-bis, secondo» sono inserite le seguenti: «e terzo»;
nn) all’articolo 292:
1) al primo comma, le parole «con ordinanza» sono soppresse;
2) al secondo comma, le parole «in cancelleria e con l’apposizione del visto del cancelliere sull’originale» sono soppresse;
oo) all’articolo 293:
1) al primo comma, le parole «fino all’udienza di precisazione delle conclusioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione»;
2) al secondo comma, le parole «può avvenire» sono sostituite dalla seguente: «avviene» e le parole «in cancelleria o mediante comparizione all’udienza» sono soppresse;
pp) all’articolo 299, le parole «in cancelleria o all’udienza davanti al giudice istruttore,» sono soppresse.
3. Al libro secondo, titolo II, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 318, secondo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Con lo stesso decreto il giudice di pace informa il convenuto che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all’articolo 281-undecies, terzo e quarto comma, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi il cui valore eccede 1.100 euro, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.»;
b) all’articolo 319:
1) al primo comma:
1.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L’attore si costituisce depositando il ricorso o il processo verbale di cui all’articolo 316, secondo comma, e, quando occorre, la procura.»;
1.2) al secondo periodo, le parole «la procura» sono sostituite dalle seguenti: «della procura»;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le parti che stanno in giudizio personalmente e che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace o indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o eletto un domicilio digitale speciale, devono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale.»;
c) all’articolo 321:
1) al primo comma, dopo le parole «ai sensi dell’articolo 281-sexies» sono aggiunte le seguenti: «, ma se non dà lettura della sentenza in udienza la deposita entro quindici giorni dalla discussione»;
2) il secondo comma è abrogato.
4. Al libro secondo, titolo III, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 330 è sostituito dal seguente:
«Art. 330 (Notificazione dell’impugnazione). – Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto un domicilio digitale speciale, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo o all’indirizzo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell’articolo 170, presso il procuratore costituito o all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.
L’impugnazione può essere notificata collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto nell’atto di notificazione della sentenza ai sensi del primo comma o, in mancanza della suddetta dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, l’impugnazione può essere notificata, ai sensi dell’articolo 170, agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto per il giudizio.
Quando mancano la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e le indicazioni di cui al primo comma e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.»;
b) all’articolo 342, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell’articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l’appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»;
c) all’articolo 343, primo comma, le parole «almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione o dell’udienza fissata a norma dell’articolo 349-bis, secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine previsto dall’articolo 347»;
d) all’articolo 347, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell’articolo 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale.»;
e) all’articolo 348, secondo comma, le parole «il collegio» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice»;
f) all’articolo 350 sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«L’estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall’articolo 348, terzo comma.
Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati dall’istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio.»;
g) all’articolo 351, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il presidente del collegio ordina con decreto la comparizione delle parti in camera di consiglio davanti all’istruttore, se nominato, o davanti al collegio. Quando l’appello è proposto al tribunale, il giudice fissa l’udienza davanti a sè. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può essere provvisoriamente disposta l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza; in tal caso, con l’ordinanza non impugnabile pronunciata all’esito dell’udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto.»;
h) all’articolo 352, primo comma, le parole «l’istruttore» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice»;
i) all’articolo 371, quarto comma, le parole «a norma dell’articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «entro quaranta giorni dal deposito dell’atto di cui al primo e al secondo comma»;
l) all’articolo 371-bis, le parole «nella cancelleria della Corte stessa» sono soppresse;
m) all’articolo 373, secondo comma, le parole «in calce al ricorso» sono soppresse;
n) all’articolo 380-bis, secondo comma, le parole «munito di una nuova procura speciale» sono soppresse;
o) all’articolo 384, terzo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
p) all’articolo 391-quater, secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa.»;
q) all’articolo 399:
1) al primo comma, le parole «nella cancelleria del giudice adito» sono soppresse;
2) al secondo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse.
5. Al libro secondo, titolo IV, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 414, primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio del ricorrente, il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora nonchè l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonchè la sede del ricorrente o del convenuto;»;
b) all’articolo 415, primo comma, le parole «nella cancelleria del giudice competente» sono soppresse;
c) all’articolo 416:
1) al primo comma, le parole «, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito» sono soppresse;
2) al secondo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
d) all’articolo 417, secondo comma, dopo le parole «con elezione di domicilio nell’ambito del territorio della Repubblica» sono aggiunte le seguenti: «e può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale»;
e) all’articolo 420, sesto comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
f) all’articolo 420-bis, terzo comma, le parole «presso la cancelleria del giudice che ha emesso» sono sostituite dalle seguenti: «nel fascicolo d’ufficio contenente»;
g) all’articolo 426, primo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
h) all’articolo 434:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall’articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l’appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»;
2) al secondo comma, le parole «nella cancelleria della corte di appello» sono soppresse;
i) all’articolo 436, secondo comma, le parole «in cancelleria del fascicolo e» sono soppresse;
l) all’articolo 445-bis, quarto comma, le parole «devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria» sono soppresse, e dopo le parole «del consulente tecnico dell’ufficio» sono aggiunte le seguenti: «, devono depositare la relativa dichiarazione».
6. Al libro secondo, titolo IV-bis, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 473-bis:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonchè alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente. Sono in ogni caso esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione legale, quelli volti alla dichiarazione di adottabilità, quelli di adozione di minori di età e quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea.»;
2) dopo il secondo comma sono aggiunti, infine, i seguenti:
«Quando rileva che uno dei procedimenti previsti dal primo comma è promosso in forme diverse da quelle previste dal presente titolo, il giudice ordina il mutamento del rito e fissa l’udienza di cui all’articolo 473-bis.21 assegnando alle parti termini perentori per l’eventuale integrazione degli atti.
Quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente titolo riguarda un procedimento diverso da quelli previsti dal primo comma, il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando le disposizioni per l’ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito per essa previsto.
I provvedimenti di cui al terzo e al quarto comma sono pronunciati non oltre la prima udienza. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le forme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.»;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ambito di applicazione. Mutamento del rito»;
b) all’articolo 473-bis.14:
1) al secondo comma, secondo periodo, le parole «quando il convenuto è malato di mente» sono sostituite dalle seguenti: «quando il convenuto è persona con disabilità psichica»;
2) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
«Se sussistono ragioni di urgenza, il giudice può abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente articolo e dall’articolo 473-bis.17.»;
c) all’articolo 473-bis.15:
1) al primo comma, secondo periodo, dopo le parole «fissa entro i successivi quindici giorni l’udienza» sono inserite le seguenti: «davanti a sè»;
2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«L’ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall’articolo 473-bis.22.»;
d) all’articolo 473-bis.19, primo comma, dopo le parole «articoli 473-bis.14» sono inserite le seguenti: «, 473-bis.16»;
e) all’articolo 473-bis.24:
1) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
«Si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello:
1) contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell’articolo 473-bis.22;
2) contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonchè quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori.»;
2) al quinto comma, le parole «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma, n. 2,»;
f) all’articolo 473-bis.34, quarto comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il reclamo previsto dall’articolo 473-bis.24 si propone alla stessa corte di appello, che decide in diversa composizione. Ove non sia possibile comporre altro collegio specializzato in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie, la corte trasmette senza indugio gli atti alla corte di appello più vicina, individuata tenuto conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi dei distretti.»;
g) all’articolo 473-bis.38:
1) al primo comma, dopo le parole «responsabilità genitoriale» sono inserite le seguenti: «, se pende un procedimento avente ad oggetto la titolarità o l’esercizio della stessa»;
2) al settimo comma, dopo le parole «nelle forme dell’articolo 473-bis.12» sono inserite le seguenti: «entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza o dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore»;
h) all’articolo 473-bis.39:
1) al primo comma, dopo le parole «il giudice» sono inserite le seguenti: «del procedimento in corso»;
2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Se non pende un procedimento la domanda si propone nelle forme dell’articolo 473-bis.12.»;
i) all’articolo 473-bis.47:
1) al primo comma, dopo le parole «luogo di residenza», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «o di domicilio» e le parole «nel caso in cui l’attore sia residente all’estero» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso in cui questo sia residente all’estero»;
2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Il pubblico ministero può proporre impugnazione avverso la sentenza che definisce il giudizio, limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.»;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Competenza per territorio. Poteri del pubblico ministero»;
l) all’articolo 473-bis.48, primo comma, la parola «Nei» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall’articolo 473-bis.51, nei»;
m) all’articolo 473-bis.51, secondo comma:
1) al primo periodo, le parole «primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «primo e secondo comma»;
2) al terzo periodo, le parole «473-bis.13, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «473-bis.12, terzo comma»;
n) all’articolo 473-bis.65, primo comma, le parole «della stessa pretura» sono sostituite dalle seguenti: «dello stesso tribunale»;
o) la sezione VI del capo III è abrogata;
p) all’articolo 473-bis.71, dopo il quinto comma è aggiunto, infine, il seguente:
«Quando la condotta pregiudizievole è tenuta dalla parte che ha introdotto o nei confronti della quale è stato introdotto uno dei procedimenti disciplinati dal capo III, sezione II del presente titolo, la domanda si propone al giudice davanti a cui pende la causa, che può assumere provvedimenti aventi i contenuti indicati nell’articolo 473-bis.70.»;
q) dopo l’articolo 473-bis.71 è inserito il seguente:
«Art. 473-bis.72 (Pericolo determinato da altri familiari). – Le norme di cui alla presente sezione si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell’unione civile o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell’unione civile o dal convivente. In tal caso l’istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.».
7. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 475, dopo le parole «conforme all’originale» sono inserite le seguenti: «o in duplicato informatico»;
b) all’articolo 479, le parole «del titolo in copia» sono sostituite dalle seguenti: «del duplicato informatico del titolo o di sua copia»;
c) all’articolo 480, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il precetto deve inoltre contenere l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis.»;
d) all’articolo 486, le parole «da depositarsi in cancelleria» sono soppresse;
e) all’articolo 488:
1) al primo comma, le parole «fascicolo telematico» sono sostituite dalle seguenti: «fascicolo informatico»;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il creditore è obbligato a presentare l’originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità, il duplicato informatico o la copia attestata conforme all’originale a ogni richiesta del giudice.»;
f) l’articolo 489 è sostituito dal seguente:
«Art. 489 (Notificazioni e comunicazioni). – Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti e ai creditori intervenuti si fanno, ai sensi dell’articolo 170, presso il procuratore costituito.»;
g) all’articolo 492:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis.»;
2) al terzo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse e le parole «non inferiore ad un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a un sesto»;
h) all’articolo 492-bis, decimo comma, le parole «con la nota d’iscrizione a ruolo,» sono soppresse, e le parole «il creditore deposita» sono sostituite dalle seguenti: «il creditore iscrive a ruolo il processo esecutivo depositando,»;
i) all’articolo 518, sesto comma:
1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l’esecuzione depositando copie conformi degli atti di cui al periodo precedente entro quindici giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento.»;
2) il sesto periodo è soppresso;
l) all’articolo 521-bis:
1) al quinto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l’esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione.»;
2) al sesto comma, il secondo periodo è soppresso;
3) al settimo comma, le parole «dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla iscrizione a ruolo del processo esecutivo ad opera del creditore»;
m) all’articolo 524, secondo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
n) all’articolo 543:
1) al secondo comma, numero 3), le parole «o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente» sono soppresse;
2) al quarto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l’esecuzione depositando copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento.» e il quinto periodo è soppresso;
3) al quinto comma, al primo periodo, le parole «al debitore e» sono soppresse e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.»;
4) il sesto comma è sostituito dal seguente: «Se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo. In tal caso, l’obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione.»;
o) all’articolo 557:
1) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l’esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso.»;
2) al terzo comma, il secondo periodo è soppresso;
p) all’articolo 582:
1) al primo periodo, dopo le parole «che ha proceduto alla vendita» sono inserite le seguenti: «o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale»;
2) dopo le parole «giudice stesso» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis»;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dichiarazione di residenza, elezione di domicilio o domicilio digitale dell’aggiudicatario»;
q) all’articolo 587, primo comma, le parole «Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «Se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall’articolo 585, quarto comma»;
r) all’articolo 614-bis, secondo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il provvedimento perde efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo.»;
s) all’articolo 616 è aggiunto, infine, il seguente periodo:
«Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter.»;
t) all’articolo 618, secondo comma, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter.».
8. Al libro quarto del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 634, secondo comma:
1) le parole «, purchè bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonchè gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè di quelle prescritte dalle leggi tributarie, purchè tenute, anche con strumenti informatici, con l’osservanza delle norme stabilite dalla legge»;
2) dopo il primo periodo è aggiunto, infine, il seguente:
«Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e gestito dall’Agenzia delle entrate.»;
b) all’articolo 638:
1) al primo comma, dopo le parole «dove ha sede il giudice adito» sono aggiunte le seguenti: «o l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale»;
2) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Se mancano le indicazioni di cui al primo comma le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis.
Il ricorso è depositato insieme con i documenti che si allegano.»;
c) l’articolo 645 è sostituito dal seguente:
«Art. 645 (Opposizione). – L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. L’atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all’articolo 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deposita copia dell’atto nel fascicolo d’ufficio contenente il decreto affinchè il cancelliere ne prenda nota.
In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito. Quando si svolge nelle forme del rito ordinario, l’anticipazione di cui all’articolo 163-bis, secondo comma, deve essere disposta fissando l’udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.»;
d) all’articolo 648, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell’istanza, la parte costituita può chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile.»;
e) all’articolo 654, primo comma, le parole «scritto in calce all’originale del decreto d’ingiunzione» sono soppresse;
f) all’articolo 658, primo comma, dopo le parole «al conduttore» sono inserite le seguenti: «, all’affittuario di azienda, all’affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono»;
g) all’articolo 660:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il locatore può indicare nell’atto un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, altrimenti l’opposizione prevista nell’articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio gli sono notificati presso il procuratore costituito.»;
2) al terzo comma, dopo le parole «ai sensi dell’articolo 663» sono aggiunte le seguenti: «e che sussistendo i presupposti di legge la parte può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato»;
3) al quinto comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
h) all’articolo 664, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il decreto è conservato nel fascicolo d’ufficio unitamente a una copia dell’atto di intimazione.»;
i) all’articolo 669-bis, le parole «depositato nella cancelleria del giudice» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice»;
l) all’articolo 669-octies, ottavo comma, dopo le parole «associazioni, fondazioni» sono inserite le seguenti: «, comitati, consorzi»;
m) all’articolo 669-nonies, secondo comma, le parole «in calce al ricorso» sono soppresse;
n) all’articolo 738, secondo comma, le parole «stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente» sono sostituite dalle seguenti: «deposita le sue conclusioni»;
o) all’articolo 753, secondo comma, dopo le parole «in cui ha sede il tribunale» sono aggiunte le seguenti: «o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale»;
p) all’articolo 769, secondo comma, dopo le parole «in cui ha sede il tribunale» sono aggiunte le seguenti: «o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale»;
q) all’articolo 770, primo comma, numero 3), dopo le parole «da essi eletto» sono aggiunte le seguenti: «o del loro indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o del domicilio digitale speciale eletto»;
r) all’articolo 789, primo comma, le parole «che deposita in cancelleria» sono soppresse;
s) all’articolo 791-bis:
1) al quarto comma:
1.1.) le parole «Libro quarto, Titolo I, Capo III-bis» sono sostituite dalle seguenti: «libro secondo, titolo I, capo III-quater»;
1.2.) le parole «di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 702-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo comma dell’articolo 281-duodecies»;
2) al quinto comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
t) all’articolo 792, secondo comma, le parole «e presentare nella cancelleria» sono sostituite dalla seguente: «nonchè»;
u) all’articolo 825, primo comma, le parole «nella cancelleria del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «presso il tribunale»;
v) all’articolo 840-ter, terzo comma, le parole «dal rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti»;
z) all’articolo 840-undecies:
1) al primo comma, le parole «la cancelleria del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale»;
2) al terzo comma, lettera b), dopo le parole «in cui ha sede il giudice adito» sono inserite le seguenti: «o il suo indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale».
Art. 4.Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie
1. All’articolo 3 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole «mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o» sono sostituite dalle seguenti: «mediante comparsa da depositare telematicamente o intervenendo»;
b) al secondo comma, le parole «inserite nel ruolo di udienza» sono sostituite dalle seguenti: «riportate a verbale».
2. Al titolo II delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12-bis, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«L’elenco è tenuto con modalità informatiche in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal direttore dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»;
b) all’articolo 12-quinquies, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al primo comma, numeri 1), 2) e 3) possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comitato di cui all’articolo 12-ter effettua i controlli previsti dall’articolo 71 del citato decreto. Il presidente procede in ogni caso ai sensi dell’articolo 17.»;
c) all’articolo 13:
1) il terzo comma è abrogato;
2) al quarto comma, la parola «ulteriori» è soppressa;
d) all’articolo 16, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al secondo comma, numeri 1), 2) e 3) possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
e) all’articolo 21, terzo comma, le parole «ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «quinto comma»;
f) l’articolo 45 è sostituito dal seguente:
«Art. 45 (Forma delle comunicazioni del cancelliere). – La comunicazione eseguita dal cancelliere a norma dell’articolo 136 del codice contiene l’indicazione dell’ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell’istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l’affare è iscritto e del ruolo dell’istruttore, il nome delle parti e il testo integrale del provvedimento comunicato.»;
g) all’articolo 46, sesto comma, dopo le parole: «nel rispetto dei criteri», sono inserite le seguenti: «e dei limiti».
3. Al titolo III delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 56:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Dopo il deposito dell’atto introduttivo del giudizio a norma dell’articolo 319 del codice, il capo dell’ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell’istruzione della causa.»;
2) il secondo comma è abrogato;
b) all’articolo 58, dopo le parole «elezione di domicilio» sono inserite le seguenti: «o non ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata» e dopo le parole «contrarie disposizioni di legge» sono aggiunte le seguenti: «e fermo quanto previsto dall’articolo 149-bis del codice»;
c) all’articolo 70, secondo comma, le parole «, scritto in calce al ricorso,» sono soppresse;
d) l’articolo 70-ter è abrogato;
e) l’articolo 71 è sostituito dal seguente:
«Art. 71 (Iscrizione a ruolo della causa). – La parte che si costituisce in giudizio per prima indica negli schemi informatici le generalità e il codice fiscale di tutte le parti e del procuratore che si costituisce, nonchè l’oggetto e il valore della domanda, la data di notificazione della citazione e dell’udienza fissata per la prima comparizione delle parti, nonchè gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;
f) gli articoli 72 e 73 sono abrogati;
g) l’articolo 74 è sostituito dal seguente:
«Art. 74 (Fascicolo d’ufficio e fascicoli di parte). – Il fascicolo d’ufficio informatico contiene una sezione in cui sono inseriti gli atti e i provvedimenti dell’ufficio nonchè una sezione per ogni parte costituita, a sua volta suddivisa in due sottosezioni contenenti rispettivamente gli atti e i documenti depositati, ciascuno numerato e con denominazione descrittiva del suo contenuto.
Le regole tecniche per l’adozione nel processo civile delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione assicurano che per ogni documento prodotto dalle parti sia possibile individuare la data del deposito e l’atto in allegato al quale esso è stato depositato.
Nei casi in cui le disposizioni, anche regolamentari, che disciplinano il deposito degli atti del processo consentono il deposito di atti e documenti in formato analogico, il cancelliere forma un fascicolo cartaceo d’ufficio in cui è inserito il fascicolo di parte contenente gli atti e i documenti depositati.»;
h) all’articolo 75, le parole «deve unire al fascicolo di parte» sono sostituite dalle seguenti: «deposita»;
i) all’articolo 76:
1) dopo le parole «gli atti e i documenti» sono inserite le seguenti: «prodotti su supporto cartaceo e», e le parole «le leggi sul bollo» sono sostituite dalle seguenti: «le leggi sui diritti di copia»;
2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Le parti e i loro difensori muniti di procura possono accedere al fascicolo informatico e alle informazioni in esso contenute, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e l’adozione nel processo civile delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.»;
l) l’articolo 77 è sostituito dal seguente:
«Art. 77 (Ritiro del fascicolo cartaceo di parte). – Per ritirare il proprio fascicolo cartaceo a norma dell’articolo 169 del codice, la parte deve fare istanza al giudice istruttore, che provvede con decreto.
Il cancelliere annota nel fascicolo informatico il ritiro del fascicolo di parte e la sua restituzione.»;
m) all’articolo 103-bis:
1) al primo comma, dopo le parole «sottoscritto in ogni suo foglio» sono inserite le seguenti: «o firmato digitalmente»;
2) al secondo comma, le parole «Al termine» sono sostituite dalle seguenti: «Quando il modulo è compilato su supporto cartaceo, al termine»;
3) al terzo comma, dopo le parole «Le sottoscrizioni» sono inserite le seguenti: «apposte sul modulo redatto su supporto cartaceo»;
n) all’articolo 119:
1) il primo comma è sostituito dal seguente: «L’estensore trasmette telematicamente la minuta della sentenza da lui redatta e sottoscritta digitalmente al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, comunicata la minuta, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive a sua volta con firma digitale e la deposita telematicamente.»;
2) il secondo comma è abrogato;
o) l’articolo 123 è sostituito dal seguente:
«Art. 123 (Avviso d’impugnazione alla cancelleria). – L’ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d’impugnazione deposita immediatamente copia dell’atto nel fascicolo d’ufficio contenente il provvedimento impugnato.
Il cancelliere annota nel fascicolo informatico la proposizione dell’impugnazione.».
4. Al titolo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 156, primo comma, le parole «nella cancelleria del» sono sostituite dalle seguenti: «presso il»;
b) l’articolo 159-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 159-bis (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione). – La parte che iscrive a ruolo il processo esecutivo per espropriazione indica le generalità e il codice fiscale delle parti e del proprio difensore, la cosa o il bene oggetto di pignoramento nonchè gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;
c) all’articolo 159-ter, primo comma:
1) le parole «abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «abbia iscritto a ruolo il processo esecutivo ai sensi degli articoli»;
2) le parole «deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia» sono sostituite dalle seguenti: «iscrive a ruolo il processo depositando una copia»;
3) le parole «Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede» sono sostituite dalle seguenti: «Quando all’iscrizione a ruolo procede»;
d) all’articolo 164-ter:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Quando il pignoramento è divenuto inefficace perchè il processo esecutivo non è stato iscritto a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando l’iscrizione a ruolo non è stata effettuata nei termini di legge.»;
2) al secondo comma, le parole «per mancato deposito della nota di» sono sostituite dalle seguenti: «per mancata»;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo»;
e) all’articolo 174:
1) dopo le parole «nel quale ha sede il tribunale» sono inserite le seguenti: «o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale»;
2) dopo le parole «presso la cancelleria» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis del codice»;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dichiarazione di residenza e domicilio digitale dell’offerente»;
f) all’articolo 179-ter:
1) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Coloro che aspirano all’iscrizione nell’elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale. Nella domanda l’aspirante, a pena di inammissibilità, indica mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
1) data e luogo di nascita;
2) domicilio professionale nel circondario del tribunale;
3) indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi;
4) di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure le condanne eventualmente riportate;
5) di essere iscritto all’ordine professionale.»;
2) al quinto comma, al primo periodo è anteposto il seguente:
«Alla domanda sono allegati i titoli e i documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente.»;
3) il sesto comma è sostituito dal seguente:
«I professionisti che aspirano alla conferma dell’iscrizione nell’elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale ogni tre anni; la domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al quarto comma, numeri 3) e 4), e dai titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma.»;
4) al nono comma è aggiunto, infine, il seguente periodo:
«Contro i provvedimenti del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell’articolo 5.»;
5) il dodicesimo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice dell’esecuzione può delegare le operazioni di vendita a un professionista iscritto nell’elenco di un altro circondario del distretto di corte di appello di appartenenza, senza obbligo di specifica motivazione.»;
g) all’articolo 181, secondo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Al procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 281-undecies e seguenti del codice.».
5. Al titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 196-quater:
1) al primo comma, le parole «, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo,» sono soppresse e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Quando è necessario ai fini della decisione, il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo, indicandone specificamente la ragione.»;
2) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia certifica che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. La certificazione del direttore generale è pubblicata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Il ripristino del corretto funzionamento è comunicato con le medesime modalità.»;
b) all’articolo 196-quinquies:
1) al primo comma, dopo le parole «L’atto del processo» è inserita la seguente: «è» e dopo le parole «esecuzioni e protesti» è inserita la seguente: «ed»;
2) al secondo comma, le parole «anche dal presidente» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dagli articoli 132, terzo comma, 134, primo comma, e 135, quarto comma, del codice»;
3) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Se l’atto del processo è in formato cartaceo il cancelliere ne estrae copia informatica, nel rispetto della normativa anche regolamentare, che deposita nel fascicolo informatico. Il provvedimento del magistrato si intende depositato, anche agli effetti di cui all’articolo 133 del codice, quando è effettuato il deposito nel fascicolo informatico.»;
c) all’articolo 196-nonies, secondo comma, le parole «la nota di iscrizione a ruolo e» sono soppresse;
d) all’articolo 196-duodecies, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«In presenza di gravi motivi il giudice può autorizzare, su istanza dei difensori formulata anche all’udienza, il collegamento audiovisivo delle parti da un luogo diverso da quello dal quale si collegano i difensori stessi. I difensori attestano che le parti sono state rese edotte della necessità di rispettare le previsioni del presente articolo e sono in possesso di strumenti informatici idonei a garantire il collegamento necessario per lo svolgimento dell’udienza.».
Art. 5.Modifiche al codice penale
1. All’articolo 387-bis, secondo comma, del codice penale, le parole «previsto dall’articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall’articolo 473-bis.70, primo comma, del codice di procedura civile, o».
Art. 6.Modifiche a leggi speciali
1. Sono abrogati:
a) l’articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;
b) l’articolo 5, comma 5, della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
2. All’articolo 50.5, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole «unitamente alle domande di risarcimento del danno connesse per l’oggetto o per il titolo» sono sostituite dalle seguenti: «le domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente».
3. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 7, dopo le parole «il giudice» è inserita la seguente: «tutelare»;
b) all’articolo 5-bis:
1) al comma 2, lettera e), le parole «ai sensi dell’articolo 333, secondo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile»;
2) al comma 3, le parole «del curatore e del curatore speciale» sono sostituite dalle seguenti: «del curatore, del curatore speciale e del collocatario».
4. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3-ter, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’avvocato la esegue mediante inserimento dell’atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale.
La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata.
3. Se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita dall’avvocato a mezzo del servizio postale o dall’ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. A questo scopo l’avvocato dichiara all’ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata.»;
b) all’articolo 9, comma 1, le parole «sull’originale del provvedimento» sono soppresse e le parole «presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «nel fascicolo d’ufficio contenente il provvedimento impugnato, affinchè il cancelliere effettui le annotazioni dovute.».
5. Alla legge 4 aprile 2001, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 5 è abrogato;
b) all’articolo 7, le parole «dal secondo comma dell’articolo 342-ter del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «dal secondo comma dell’articolo 473-bis.70 del codice di procedura civile».
6. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili di cui è parte il pubblico ministero). – 1. Salvo che non sia diversamente disposto, nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o nei quali il medesimo è parte, le spese di giustizia che non sono poste, dalla legge o dal giudice, a carico di una parte del processo diversa dal medesimo pubblico ministero sono regolate dall’articolo 131.
2. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.»;
b) all’articolo 10, comma 3, le parole «i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «i processi di cui al libro II, titolo IV-bis, capo III, sezioni III, IV e V»;
c) all’articolo 13:
1) al comma 1, lettera a), le parole «i procedimenti di cui all’articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all’articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898» sono sostituite dalle seguenti: «i procedimenti su domanda congiunta di cui all’articolo 473-bis.51 del codice di procedura civile»;
2) al comma 1, lettera b), le parole «nonchè per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all’articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè per i procedimenti contenziosi di cui all’articolo 473-bis.47 del codice di procedura civile e per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del medesimo codice»;
3) al comma 1-quinquies, le parole «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;
4) al comma 3-bis, le parole «il proprio numero di fax ai sensi dell’articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e» sono soppresse;
d) all’articolo 30, alla rubrica, le parole «dai privati» sono soppresse;
e) all’articolo 131:
1) il comma 3 è abrogato;
2) al comma 4, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato e gli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandati dal magistrato nei casi previsti dalla legge;
a-ter) l’indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro;»;
f) alla parte IV, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:
«Titolo V-bis
Procedimenti per l’apertura delle tutele dei minori non accompagnati
Art. 159-bis (Disposizioni speciali per i procedimenti per l’apertura delle tutele dei minori non accompagnati). – 1. I procedimenti per l’apertura delle tutele dei minori non accompagnati ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono esenti dalle spese previste dall’articolo 131, comma 2.».
7. All’articolo 126 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini della proposizione dell’azione diretta di risarcimento nei confronti dell’Ufficio centrale italiano il termine per comparire di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile è aumentato a duecentodieci giorni e il termine previsto dall’articolo 281-undecies, secondo comma, terzo periodo del codice di procedura civile è aumentato a cento giorni.».
8. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 31:
1) al comma 1, le parole «rito ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie»;
2) al comma 3, le parole «L’atto di citazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso»;
3) al comma 4-bis, le parole «precisazione delle conclusioni» sono sostituite dalle seguenti: «fissazione dell’udienza di rimessione della causa in decisione»;
b) la rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione e dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie».
9. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16, comma 17-bis, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nel processo civile, esse si applicano fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura civile e dalle relative disposizioni per l’attuazione.»;
b) all’articolo 16-sexies, comma 1, le parole «Quando la legge prevede» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura civile e dalle relative disposizioni per l’attuazione, quando la legge prevede».
10. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 12, lettera a), dopo le parole «dopo il numero 9» sono inserite le seguenti: «, secondo periodo»;
b) all’articolo 21:
1) al comma 3, le parole «determina le cautele necessarie per il reimpiego» sono sostituite dalle seguenti: «stabilisce il modo di reimpiego»;
2) al comma 5 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La cancelleria dà immediata comunicazione al notaio dell’impugnazione proposta e del provvedimento che definisce il giudizio.»;
3) al comma 6 le parole «dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalle comunicazioni previste dal comma 4» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il provvedimento del giudice tutelare è comunicato al notaio che ha rilasciato l’autorizzazione, a cura della cancelleria.»;
c) all’articolo 29, comma 5, le parole «al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo periodo».
Art. 7.Disposizioni transitorie
1. Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 50-bis, primo comma, numero 7-bis) del codice di procedura civile continuano ad applicarsi alle condotte illecite poste in essere precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 31.
3. In deroga all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.
4. Fermo quanto previsto dall’articolo 35, commi 1 e 8, del decreto legislativo n. 149 del 2022, le disposizioni di cui agli articoli 474, 475, 478 e 479 del codice di procedura civile, come modificate dallo stesso decreto legislativo e dal presente decreto, si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data.
5. Le specifiche tecniche previste dall’articolo 4, comma 2, lettera a) sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito, per i profili di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali.
6. Fermo quanto previsto dall’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 4, 5 e 5-quater, e di cui all’articolo 5-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche in relazione ai provvedimenti di affidamento del minore adottati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 7, della legge n. 184 del 1983, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche in relazione ai provvedimenti di affidamento del minore adottati successivamente alla data 28 febbraio 2023.
7. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1-quater.1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione alla data del 1° gennaio 2023.
Art. 8.Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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