(Studio legale G. Patrizi, G. Arrigo, G. Dobici)
Corte di cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 9 dicembre 2024, n. 3159
In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., l’interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave, di cui all’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, sussiste indipendentemente dalla specificazione di un determinato beneficio, in quanto la predetta condizione assume un pieno rilievo giuridico, essendo tutelata dall’ordinamento in funzione del successivo riconoscimento di molteplici misure finalizzate a rimuovere le singole situazioni di discriminazione dalla stessa generate
INPS. Accertamento tecnico preventivo. Handicap grave. Legge n. 104 del 1992. Benefici economici e sociali collegati. Interesse ad agire. Accertamento tecnico preventivo
“[…] La Corte di Cassazione,
(omissis)
Rilevato che
1. Il Tribunale di Ragusa ha respinto l’opposizione proposta dall’INPS avverso l’accertamento tecnico preventivo con il quale era stata accertata in capo a S.R. la condizione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n. 104 del 1992.
Il giudice ha ritenuto che all’accertamento di tale condizione sono collegati dalla legge citata molteplici benefici economici e sociali e dunque ha ravvisato in capo all’invalido l’interesse ad agire ritenendo ininfluente la mancata specificazione del beneficio stesso.
Ha sottolineato inoltre che a fronte del rigetto in sede amministrativa della domanda di accertamento dello status di handicap è consentita la tutela giurisdizionale e che rispetto a tale azione è obbligatorio l’esperimento dell’accertamento tecnico preventivo.
Ha poi verificato che in concreto erano state accertate le condizioni di handicap grave ed in conclusione ha rigettato l’opposizione.
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’INPS con due motivi.
S.R. è rimasto intimato.
Ritenuto che
3. Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 445 bis e 100 c.p.c. e della L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3.
L’istituto ricorrente denuncia la erronea valutazione da parte del Tribunale circa l’ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c. per l’ipotesi dello stato di handicap.
Sostiene, in sintesi, che trattandosi di accertamento medico non legato ad una specifica prestazione ma ad una serie di benefici, resterebbe esclusa l’ammissibilità dell’accertamento del mero status di soggetto portatore di handicap grave, in quanto difetterebbe l’interesse ad agire che, nel procedimento in questione, è correlato alla specifica prestazione richiesta posta alla base dell’accertamento medico-legale.
4. Con il secondo motivo, è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., art. 130 del d.lgs. n. 112 del 1998, dell’art. 10 del d.l. 30.9.2005 n. 203 convertito in legge 2.12.2005 n. 248, dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la parte in cui il Tribunale, pur valutando che l’Inps non avrebbe potuto interloquire rispetto ai benefici ricollegabili allo stato di handicap, in quanto estranei al suo ambito di competenza, non ha ritenuto di integrare il contraddittorio con i soggetti interessati alla erogazione dei benefici medesimi.
5. Il tema proposto dai due motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi è quello della ammissibilità, nei confronti dell’INPS, dello strumento processuale dell’ATPO di cui all’art. 445 bis c.p.c., là dove sia richiesto esclusivamente l’accertamento delle condizioni psico fisiche di handicap, senza che sia specificato il beneficio connesso a tale accertamento.
5.1. A tal riguardo questa Corte già con la sentenza n. 24953 del 2021 ha chiarito che “In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., l’interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave, di cui all’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, sussiste indipendentemente dalla specificazione di un determinato beneficio, in quanto la predetta condizione assume un pieno rilievo giuridico, essendo tutelata dall’ordinamento in funzione del successivo riconoscimento di molteplici misure finalizzate a rimuovere le singole situazioni di discriminazione dalla stessa generate.”
5.2. Si è, altresì, statuito (Cass. Sez. lav. n. 20862 del 30/06/2022) che “in tema di controversie assistenziali, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all’INPS, avendo l’art. 20 del d.l. n. 78 del 2009 trasferito all’Istituto sia la responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo “status” di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa.
(Nella specie, la S.C., nel confermare sul punto la sentenza impugnata, ha ritenuto che in un procedimento per ATP volto all’accertamento dell’handicap non andasse disposta la chiamata in causa della ASL, essendo di conseguenza corretta, in ragione della fondatezza della domanda, la statuizione sulle spese processuali nei confronti dell’INPS).”
5.3. Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi da tale consolidato orientamento, alla motivazione di quelle sentenze riportandosi il Collegio ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e dunque per tale ragione il ricorso deve esser rigettato.
6. La mancata costituzione del R. rimasto intimato esime il Collegio dal pronunciare sulle spese, mentre, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso […]”.
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