(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo,G.Dobici)

Sentenza 6 marzo 2025, nelle cause riunite C-647/21, D. K.; C-648/21, M.C. e M.F (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice)

Indipendenza dei giudici: la decisione di revocare l’assegnazione di procedimenti a un giudice dev’essere fondata su criteri oggettivi e precisi Essa deve anche essere motivata per escludere che la revoca dell’assegnazione sia stata arbitraria o, addirittura, che abbia costituito una sanzione disciplinare dissimulata

Nell’ottobre 2021 il collegio del Tribunale regionale di Słupsk[1] (Polonia) ha revocato l’assegnazione a una dei giudici di tale organo giurisdizionale di circa 70 procedimenti pendenti di cui la stessa era relatrice. Adottata senza il suo consenso, la delibera di tale collegio non le era stata notificata e non conteneva alcuna motivazione.  Alla giudice è stato altresì negato l’accesso al suo contenuto. Successivamente, ciascuno dei procedimenti di cui trattasi è stato riassegnato a un altro giudice.

La giudice ritiene che tali misure costituiscano una forma di repressione dei suoi tentativi di contestare la regolarità della nomina di un giudice che componeva, insieme a lei, un’altra formazione giudicante. Si tratterebbe, inoltre, di reprimere il fatto di aver annullato una sentenza di primo grado emessa da un organo giurisdizionale che non soddisfaceva i requisiti previsti dal diritto dell’Unione[2].

La revoca dell’assegnazione di procedimenti avrebbe lo scopo di prevenire tentativi futuri in tal senso. In due dei procedimenti la cui assegnazione le è stata revocata, tale giudice si è rivolta alla Corte di giustizia[3] . Ella chiede se, alla luce del diritto dell’Unione[4], continui a essere legittimata a conoscere di tali procedimenti, nonostante la predetta delibera e la successiva riassegnazione di ciascuno di tali procedimenti a un altro giudice[5].

La Corte ricorda che l’indipendenza dei giudici implica che essi debbano essere al riparo da qualsiasi ingerenza indebita che possa influenzare le loro decisioni, ivi comprese le ingerenze provenienti dall’interno dell’organo giurisdizionale di cui trattasi. Il fatto che un collegio di un organo giurisdizionale possa revocare l’assegnazione a un giudice dei procedimenti a lui attribuiti, senza dover rispettare criteri oggettivi e precisi che delimitino tale potere e senza dover motivare una simile decisione, può compromettere l’indipendenza dei giudici. Infatti, non si può escludere che tale revoca dell’assegnazione di procedimenti sia stata arbitraria o, addirittura, che costituisca una sanzione disciplinare dissimulata.

Il giudice nazionale, qualora verifichi e confermi che la revoca dell’assegnazione di procedimenti è stata effettuata in violazione del diritto dell’Unione, è tenuto a eliminare le sue conseguenze illecite.

Pertanto, la delibera del collegio e gli atti successivi devono essere disapplicati e la giudice destinataria della revoca può continuare a conoscere dei procedimenti precedentemente assegnatile


[1] Si tratta di un organo collegiale composto dal presidente di tale organo giurisdizionale e dai presidenti dei cinque tribunali circondariali appartenenti al suo distretto. Il potere di nominare i giudici alle funzioni di presidente di un organo giurisdizionale appartiene al Ministro della Giustizia, che è anche il procuratore generale.

[2] Le riserve della giudice derivavano dal fatto che tali altri giudici erano stati nominati alle loro funzioni sulla base di una delibera del Consiglio nazionale della magistratura la cui composizione, modificata nel 2017, non garantirebbe più la sua indipendenza rispetto ai poteri legislativo ed esecutivo, pregiudicando così la sua capacità di proporre candidati giudici indipendenti e imparziali.

[3] Alla data in cui la giudice si è rivolta alla Corte, la stessa era ancora investita di tali procedimenti. Dopo la revoca dell’assegnazione dei procedimenti a lei attribuiti, le questioni non sono state ritirate.

[4] Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

[5] Oltre alla revoca dell’assegnazione dei procedimenti a lei attribuiti, la giudice di cui trattasi è stata trasferita dalla sezione d’appello del Tribunale regionale di Słupsk alla sezione di primo grado di tale organo giurisdizionale. Sebbene tale trasferimento non sia oggetto, di per sé, delle questioni poste alla Corte, esso costituisce un importante elemento fattuale, a maggior ragione essendo avvenuto subito dopo la revoca dell’assegnazione dei procedimenti.