DL 19/2025 – “BOLLETTE”​

Nella seduta di giovedì 6 marzo 2025, la X Commissione Attività produttive della Camera ha iniziato l’esame, in sede referente, del disegno di legge C2281 di conversione del Decreto legge 28 febbraio 2025, n. 19, che reca “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”.

L’articolo 1 dispone per il 2025 il riconoscimento di un contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia elettrica per i clienti domestici con un ISEE fino a 25.000 euro. Il contributo viene riconosciuto nel limite delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Vengono stimati in 8 milioni i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro, per un impatto complessivo della misura pari a 1,6 miliardi di euro.

L’articolo 2 interviene sulla disciplina della fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili. In particolare si prevede uno slittamento dell’entrata in vigore del servizio di vulnerabilità non prima della fine del mercato a tutele graduali (STG) (quindi non prima del 31 marzo 2027); nel frattempo rimane vigente il servizio di maggior tutela per i soli clienti vulnerabili che non abbiano scelto un fornitore nel STG o nel libero mercato; infine si stabilisce la possibilità, per coloro che, attualmente nel STG, dovessero poi maturare i requisiti per la qualifica di clienti vulnerabili, di optare per la permanenza nel servizio a tutele graduali.

L’articolo 3 si occupa delle misure di riduzione del costo dell’energia per le imprese. In particolare, da un lato, si dispone la destinazione, per l’anno 2025, di 600 milioni di euro per il finanziamento Fondo per la transizione energetica nel settore industriale: i relativi oneri sono coperti mediante utilizzo di parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2, in deroga agli ordinari criteri di ripartizione. Dall’altro, si prevede un’agevolazione per la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, rappresentata dall’azzeramento per un semestre della parte della componente ASOS (la componente degli oneri generali di sistema a sostegno delle energie da fonti rinnovabili): il beneficio della misura, derivante dall’uso dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, è stimato in circa 800 milioni di euro.

L’articolo 4 prevede che l’eventuale maggior gettito IVA derivante dall’aumento del prezzo del gas è destinato a misure di sostegno per le famiglie e le microimprese vulnerabili al fine di contenere il maggior onere da queste sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica derivante dall’aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti. Le maggiori entrate relative all’imposta sul valore aggiunto sono accertate, con riguardo ai consumi di gas naturale per usi domestici e ai consumi di energia elettrica nelle abitazioni relativi al bimestre solare precedente, tramite decreto ministeriale. ARERA individuerà le specifiche agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale.

L’articolo 5 introduce disposizioni volte ad incrementare, attraverso l’intervento di ARERA, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire un’agevole leggibilità delle offerte e dei contratti. L’obiettivo è perseguito anche tramite la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi, oltre che con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti al dettaglio di energia elettrica e gas. Si prevede il ricorso ai poteri sanzionatori di ARERA in caso di inosservanza delle specifiche disposizioni adottate a tal fine.

L’articolo 6 specifica che le misure cautelari adottate da ARERA al fine del più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati possano essere applicate anche avvalendosi dei poteri di controllo e sanzionatori attribuiti alla medesima Autorità dalla legislazione vigente. Si prevede altresì l’oscuramento dei siti internet utilizzati per la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo da parte di soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione (c.d. secondary ticketing), in caso di mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per importi complessivamente non inferiori a un milione di euro.

L’articolo 7 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto legge è dunque vigente dal 1° marzo 2025.