Accordi Aran e Confederazioni sindacali

Accordi Aran e Confederazioni sindacali.

Il 10 Marzo 2022 il Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta, a esprimere il parere favorevole del governo in relazione a:

a) ipotesi di accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, siglata il 16 novembre 2021 dall’ARAN e, all’unanimità, dalle Confederazioni sindacali rappresentative;

b) ipotesi di accordo relativo alla specifica regolazione di raccordo del personale dei profili di informazione, sottoscritta il 5 maggio 2021 dall’ARAN, dalle Confederazioni rappresentative nei comparti di contrattazione e dalla Federazione nazionale della stampa italiana “FNSI”, per la specifica regolazione di raccordo del personale dei profili di informazione.

aa) l’ipotesi di accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale è stata sottoscritta il 16 novembre 2021.
Il testo contrattuale racchiude, aggiornandola, l’intera disciplina vigente in materia di elezioni delle RSU e sostituisce integralmente l’ACQ del 7 agosto 1998 e tutti gli accordi che, in questo ventennio, sono intervenuti su tale testo negoziale. L’accordo, che si articola in due sezioni, disciplina da un lato le modalità di costituzione e funzionamento delle RSU, offrendo soluzioni alle problematiche presentatesi con maggiore frequenza, quali, ad esempio, la composizione della RSU, le cause di decadenza, le modalità di adozione delle decisioni, l’individuazione di un Comitato di coordinamento nell’ipotesi di RSU con oltre 30 componenti; dall’altro riorganizza ed aggiorna il regolamento elettorale anche alla luce dell’esperienza maturata nelle passate tornate elettorali.

bb) In data 5 maggio 2021, l’Aran, le confederazioni sindacali e la FNSI hanno sottoscritto l’Ipotesi di Accordo per la specifica regolazione di raccordo del personale profili informazione. L’Ipotesi riguarda il personale dipendente dalle Amministrazioni ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva di cui al CCNQ 13 luglio 2016, che svolge le attività di informazione negli uffici di cui all’art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, inquadrato nei profili professionali appositamente istituiti dai CCNL di comparto dell’ultimo triennio 2016/2018.

Con l’Ipotesi di Accordo appena siglata si dà attuazione alle previsioni del comma 5-bis dell’art. 9, Legge 7 giugno 2000, n. 150, il quale stabiliva espressamente che Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all’entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell’amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro”.

Ai fini dell’inquadramento, l’Ipotesi individua le confluenze del personale tenendo conto delle qualifiche del “CCNL giornalistico” e delle aree o categorie del “CCNL di riferimento” e, solo laddove necessario, riconosce un assegno ad personam con i relativi criteri di riassorbibilità. Confermata anche la possibilità di aderire alla cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani con il solo contributo a carico del lavoratore interessato.