Adeguamento della normativa italiana al Reg. UE n. 2019/1238

29 Ottobre 2020

 

 

Legge di delegazione europea 2019 (Atto Senato 1721).

Testo aggiornato al 27 ottobre 2020: “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea”.

 

Si ricorda che il 14 febbraio 2020 il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019 (A.S. 1721).

Il disegno di legge di delegazione europea 2019 consta di 20 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 33 direttive europee inserite nell’allegato A, nonché l’adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei. L’articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa a 11 direttive.

 

Articoli 1 e 2: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione degli altri atti dell’Unione europea; Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’Unione europea.

L’articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per il recepimento delle direttive e per dare attuazione agli altri atti dell’Unione Europea di cui agli articoli da 3 a 20 e all’allegato A.

Gli schemi dei decreti legislativi in esame sono trasmessi alla Camera e al Senato per il parere dei competenti organi parlamentari.

Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste dai decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’esercizio delle deleghe stesse.

Alla relativa copertura: a) si provvede con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni; b) nel caso in cui i predetti oneri non possano essere coperti con le risorse già disponibili a normativa vigente, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito nello stato di previsione del MEF con l’articolo 41-bis della legge 234/2012; c) qualora la dotazione del predetto Fondo per il recepimento della normativa europea si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 196/2009.

L’articolo 2 delega il Governo ad emanare decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell’Unione europea, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. La delega deve essere esercitata in coerenza con i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 234/2012. Fra questi si segnalano la previsione di nuove fattispecie di reati contravvenzionali e di illeciti amministrativi, sanzionate con la pena pecuniaria dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arresto sino a tre anni.

La Relazione Tecnica (RT), con riferimento all’intero provvedimento, premette che lo stesso non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Inoltre, afferma che è estremamente difficile riuscire a determinare, prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di attuazione degli atti normativi dell’UE, se dalle norme necessarie all’adempimento degli obblighi di derivazione europea possano derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato, secondo la RT, che, nella quasi generalità dei casi, le leggi di delegazione europea non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese.

Relativamente alla copertura finanziaria indicata all’articolo 1, comma 3, la RT afferma che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nel presente dispositivo, nei limiti necessari per l’adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti.

Inoltre, le somme del Fondo per il recepimento della normativa europea sono destinate al finanziamento delle spese derivanti dal recepimento della normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l’adempimento dei relativi obblighi di recepimento e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni dalla legislazione vigente. In caso di incapienza del Fondo, i decreti legislativi attuativi delle deleghe dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.

La RT precisa che in relazione agli oneri per prestazioni e per controlli da eseguire al fine dell’attuazione delle disposizioni dell’Unione europea di cui alla presente legge ed alle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell’articolo 30 della legge n. 234/2012, in quanto legge di sistema per l’attuazione della normativa europea.

La RT aggiunge che le previsioni di carattere finanziario sopra descritte devono ritenersi applicabili a tutte le deleghe contenute nel presente disegno di legge di delegazione europea.

Riguardo all’articolo 2 la RT descrive la norma e rinvia alle considerazioni di carattere finanziario svolte con riferimento al provvedimento nel suo complesso.

Al riguardo, si rileva che l’articolo 1 pone la copertura degli oneri eventualmente derivanti dall’attuazione delle deleghe del presente provvedimento a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea (cap. 2815 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) senza che venga indicato un limite massimo nell’utilizzo delle risorse del citato Fondo, in considerazione della difficoltà di determinare, prima della stesura degli schemi di decreto legislativo, se dall’adempimento degli obblighi di derivazione europea possano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Inoltre, la disposizione prevede al contempo che, qualora la dotazione del Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Alla luce delle suddette considerazioni, appare opportuno che il Governo fornisca una rassicurazione circa l’effettiva capacità del Fondo per il recepimento della normativa europea di garantire l’integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri, giacché – in caso di insufficienza del citato Fondo – l’attivazione del meccanismo delineato dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, finirebbe per subordinare l’esercizio delle deleghe connesse al recepimento di obblighi comunitari al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.

 

[…] omissis  

 

Articolo 20: (Princìpi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)

L’articolo 20 detta princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 20121, nell’esercizio della delega per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2019/1238. Gli atti normativi delegati dovranno essere adottati nel termine di un anno.

Il regolamento sul prodotto pensionistico paneuropeo (PEPP) crea un nuovo tipo di prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria con caratteristiche armonizzate su base europea. I prodotti che rientreranno nel PEPP potranno essere offerti da compagnie di assicurazione, banche, fondi pensione professionali, imprese di investimento e gestori di attivi, che beneficeranno di un passaporto europeo in base al quale potranno vendere tali prodotti finanziari in diversi Stati membri. Si tratta di prodotti di previdenza complementare volti a integrare i regimi pensionistici individuali pubblici, professionali e nazionali.

Il regolamento disciplina in dettaglio gli obblighi pre-contrattuali di fornitori e distributori, la documentazione che dovrà supportare le scelte di investimento (documento contenente le informazioni chiave sul PEPP o PEPP Key Information Document – KID), il regime di responsabilità civile, la possibilità di trasferire le risorse accumulate da un fornitore a un altro (servizio di trasferimento), la possibilità di continuare a versare sul proprio PEPP in caso di trasferimento della propria residenza da uno Stato membro a un altro (servizio di portabilità del PEPP tramite apertura di sottoconti nazionali), nonché le norme che sovraintendono la cosiddetta fase di “decumulo”, in cui il capitale accumulato negli anni viene trasformato in prestazione pensionistica complementare.

Nonostante si tratti di un regolamento le cui norme saranno direttamente applicabili trascorsi 12 mesi dalla pubblicazione degli atti delegati alla Commissione, che li adotta previa elaborazione dell’autorità di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA), previsti dagli articoli 28, 30, 33, 36, 37, 45 e 46, l’attuazione delle disposizioni ivi contenute richiede la definizione di diverse opzioni normative a livello nazionale. In particolare, fra le scelte da compiere a livello nazionale rientreranno la definizione delle condizioni relative alla fase di accumulo (articolo 47 del regolamento PEPP) e decumulo (articolo 57), l’assetto della vigilanza (Capo IX), attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti e dei relativi poteri, nonché l’assetto sanzionatorio (Capo X) necessario per sostenere l’effettività delle disposizioni europee.

 

In particolare, la lettera a) del comma 2 specifica che il Governo è delegato individuare e designare la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) come autorità competente per le procedure di registrazione e di cancellazione, nonché come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e di comunicazioni con l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). La successiva lettera c) specifica inoltre che il Governo è delegato individuare nella COVIP l’autorità nazionale competente a effettuare la pubblicazione sul proprio sito internet delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie, di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento PEPP, prevedendo che la Banca d’Italia, la CONSOB e l’IVASS garantiscano un collegamento diretto dai propri siti internet a tale pubblicazione.

In particolare, l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento PEPP prevede che i testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano le condizioni relative alla fase di accumulo e le condizioni relative alla fase di decumulo siano resi pubblici e aggiornati dall’autorità nazionale competente. Il paragrafo 2 stabilisce inoltre che tutte le autorità competenti di uno Stato membro garantiscano che sul proprio sito web vi sia un collegamento aggiornato ai testi normativi suddetti.

Per quanto riguarda, invece, l’individuazione e la designazione delle autorità nazionali competenti ai fini dello svolgimento delle altre attività di vigilanza previste dal medesimo regolamento, tra cui la vigilanza sull’adozione e la corretta attuazione delle procedure in materia di governo e di controllo del prodotto in coerenza con il generale assetto e il riparto di competenze previsti, a livello nazionale, tra la COVIP, la Banca d’Italia, la CONSOB e l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con particolare riguardo alle competenze previste in materia di autorizzazione alla costituzione delle forme pensionistiche individuali e vigilanza sulle stesse, anche prevedendo forme di coordinamento e di intesa tra le anzidette autorità.   

 

La lettera b) del comma 2 specifica che il Governo è chiamato ad attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera a) e in coerenza con quanto disposto in forza del precedente criterio, i poteri previsti dal regolamento (UE) 2019/1238, ivi inclusi i poteri di vigilanza e di indagine e quelli di intervento sul prodotto rispettivamente previsti dagli articoli 62 e 63 del regolamento PEPP.

L’articolo 62 (Poteri delle autorità competenti) del regolamento PEPP impone, in via generale, agli Stati membri di assicurare che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni in relazione alla normativa dei PEPP. L’articolo 63 stabilisce specifici poteri di intervento delle autorità competenti sui prodotti, attribuendo alle autorità competenti il potere di vietare o limitare la commercializzazione o la distribuzione di un PEPP, nel proprio Stato membro o a partire da esso, nel rispetto di specifiche condizioni relative, in primo luogo, al rischio che un prodotto costituisca una minaccia per la tutela degli investitori o per l’ordinato funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari. La misura deve inoltre risultare proporzionata tenendo conto della natura dei rischi individuati, deve essere adottata dopo aver consultato le autorità degli Stati membri nei quali la misura potrebbe avere ripercussioni significative e non deve avere un effetto discriminatorio sui servizi o sulle attività fornite a partire da un altro Stato membro. Il successivo articolo 64 stabilisce che l’EIOPA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti nell’attuazione dei poteri di intervento sui prodotti. In particolare, l’EIOPA assicura che le misure adottate da un’autorità competente siano giustificate e proporzionate e che, se opportuno, le autorità competenti adottino un approccio coerente.

Tali previsioni sono ulteriormente integrate dalle lettere p) e q) del comma 2 che delegano il Governo ad apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie a dare adeguamento alle disposizioni del regolamento PEPP e alle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della Commissione europea previste dal medesimo regolamento, e a prevedere forme di coordinamento e di intesa tra le autorità di cui alla lettera a), al fine di dare esecuzione alle disposizioni emanate in forza del presente articolo.

 

La lettera d) del comma 2 delega il Governo a definire per i PEPP un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, anche prevedendo l’obbligo della sussistenza di requisiti che garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di tutela almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di forme pensionistiche complementari già esistenti. In tale ambito va inquadrata anche la successiva lettera l) del comma 2, che delega il Governo a esercitare l’opzione di cui all’articolo 58, paragrafo 3, del regolamento PEPP, che consente di adottare misure volte a privilegiare la rendita vitalizia quale forma di erogazione della prestazione, coordinando e collegando tali misure alla definizione del trattamento fiscale. Analogamente connesso alla definizione di tale trattamento appare il criterio di delega espresso dalla lettera m) del comma 2, il quale prevede che venga esercitata l’opzione di cui all’articolo 58, paragrafo 4, del regolamento PEPP, che consente di specificare le condizioni che devono sussistere affinché lo Stato possa esigere il rimborso dei vantaggi e degli incentivi concessi ai risparmiatori in PEPP ai sensi della lettera c). Si segnala che quest’ultimo richiamo potrebbe essere riformulato facendo riferimento alle disposizioni nazionali pubblicate ai sensi della lettera c).

 

La lettera e) del comma 2 delega il Governo affinché eserciti l’opzione di cui all’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento PEPP, che consente di imporre ai fornitori di PEPP di fornire ai risparmiatori in PEPP proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento PEPP, basate su ipotesi fissate a livello nazionale in modo da permettere la confrontabilità con i prodotti nazionali.

 

La lettera f) del comma 2 delega il Governo a esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui decreto legislativo n. 252 del 2005, l’opzione di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento PEPP, che consente di determinare le condizioni relative alla fase di accumulo del sotto-conto nazionale del PEPP.

 

La lettera g) del comma 2 prevede che il Governo eserciti l’opzione di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento PEPP, che consente di prevedere che la richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP sia presentata in forma scritta e che questi abbia anche il diritto di ricevere comunicazione, in forma scritta, da parte del fornitore di PEPP, dell’accoglimento della stessa.

 

La lettera h) del comma 2 specifica che il Governo dovrà esercitare l’opzione di cui all’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento PEPP, che, nel caso di richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP, consente di fissare le commissioni e gli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal fornitore di PEPP trasferente, per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso, ad un limite inferiore rispetto a quello previsto nella medesima disposizione, ovvero un limite diverso nel caso in cui il fornitore di PEPP consenta ai risparmiatori in PEPP di effettuare il trasferimento presso altro fornitore di PEPP con una frequenza maggiore di quella prevista dall’articolo 52, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

 

La lettera i) del comma 2 specifica che il Governo dovrà esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, l’opzione di cui all’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento PEPP, che consente di fissare le condizioni riguardanti la fase di decumulo e le erogazioni del sotto-conto nazionale, ivi incluse le condizioni del rimborso prima dell’inizio della fase di decumulo.

 

La lettera n) del comma 2 specifica che il Governo dovrà attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera a) il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento PEPP per le violazioni previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo 67 e per le violazioni di ulteriori obblighi previsti dal regolamento medesimo, nel rispetto dei previsti criteri e dei limiti, nonché delle procedure previste dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l’esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità anzidette, avuto riguardo alla ripartizione di competenze secondo i princìpi indicati nella lettera a).

Viene direttamente fissato il limite inferiore dello spazio edittale, stabilendo che le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 500 euro, mentre per il massimo si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento PEPP, in base al quale gli Stati membri provvedono a imporre: i) per le persone giuridiche, sanzioni pecuniarie amministrative massime di almeno 5 milioni di euro, con la specifica che l’importo può arrivare fino al 10 per cento del fatturato annuo totale risultante dagli ultimi conti disponibili approvati dall’organo direttivo, di vigilanza o di amministrazione; ii) per le persone fisiche, sanzioni pecuniarie amministrative massime di almeno 700 mila euro; iii) sanzioni pecuniarie amministrative massime pari almeno al doppio dell’ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi suddetti.

 

Rispetto alla disciplina sanzionatoria, la lettera o) del comma 2 specifica che il Governo dovrà prevedere che, per stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative previste dall’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento PEPP, si tenga conto delle circostanze pertinenti elencate dall’articolo 68, paragrafo 2, del medesimo regolamento e prevedere la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative nei limiti e secondo le previsioni dell’articolo 69 del medesimo regolamento PEPP.