Modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali.
5 aprile 2022REGOLAMENTO (UE) 2022/555 DEL CONSIGLIO
del 5 aprile 2022
recante modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali
“[…] IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 352,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») è stata istituita con regolamento (CE) n. 168/2007 (2) del Consiglio per fornire alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione e agli Stati membri assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali. |
(2) |
Al fine di adattare l’ambito di applicazione dell’Agenzia e migliorare la governance e l’efficienza del funzionamento dell’Agenzia, è necessario modificare determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 168/2007 senza modificare l’obiettivo e i compiti dell’Agenzia. |
(3) |
Alla luce dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, l’ambito di applicazione dell’Agenzia dovrebbe coprire anche la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale, settori particolarmente sensibili sul piano dei diritti fondamentali. |
(4) |
Il settore della politica estera e di sicurezza comune dovrebbe essere escluso dall’ambito di applicazione dell’Agenzia. Questo non dovrebbe pregiudicare la fornitura di assistenza e consulenza, per esempio, attività di formazione su questioni inerenti ai diritti fondamentali, da parte dell’Agenzia alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, compresi quelli che operano nel settore della politica estera e di sicurezza comune. |
(5) |
Inoltre è necessario apportare alcune modifiche tecniche mirate al regolamento (CE) n. 168/2007 affinché l’Agenzia sia disciplinata e gestita in linea con i principi dell’orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell’UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012 («orientamento comune»). L’allineamento del regolamento (CE) n. 168/2007 ai principi stabiliti nell’orientamento comune è adattato ai lavori e alla natura specifici dell’Agenzia e mira a semplificare il funzionamento dell’Agenzia e a migliorarne la governance e l’efficienza. |
(6) |
La definizione dei settori di attività dell’Agenzia dovrebbe basarsi unicamente sul documento di programmazione dell’Agenzia. L’approccio attuale in base al quale ogni cinque anni viene adottato in parallelo un ampio quadro tematico pluriennale dovrebbe essere soppresso, in quanto è stato reso superfluo dal documento di programmazione che l’Agenzia adotta ogni anno a partire dal 2017 per conformarsi al regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 (3) della Commissione, cui ha fatto seguito il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (4). Sulla base dell’agenda politica dell’Unione e delle esigenze dei portatori di interessi, il documento di programmazione definisce chiaramente i settori e i progetti specifici su cui l’Agenzia deve lavorare. Ciò dovrebbe consentire all’Agenzia di pianificare i suoi lavori e il suo orientamento tematico nel tempo e di adattarli ogni anno in funzione delle priorità emergenti. |
(7) |
L’Agenzia dovrebbe presentare il suo progetto di documento di programmazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché ai funzionari nazionali di collegamento e al comitato scientifico entro il 31 gennaio di ogni anno. Lo scopo è che l’Agenzia, svolgendo i suoi compiti in piena indipendenza, attinga ispirazione dai riscontri emersi nelle discussioni o dai pareri su tale progetto di documento di programmazione al fine di elaborare il programma di lavoro più pertinente per sostenere l’Unione e gli Stati membri fornendo assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali. |
(8) |
Al fine di garantire una comunicazione agevole tra l’Agenzia e gli Stati membri, l’Agenzia e i funzionari nazionali di collegamento dovrebbero collaborare in uno spirito di stretta e reciproca collaborazione. Tale cooperazione dovrebbe lasciare impregiudicata l’indipendenza dell’Agenzia. |
(9) |
Per garantire una migliore governance e un miglior funzionamento del consiglio di amministrazione dell’Agenzia, è opportuno modificare un certo numero di disposizioni del regolamento (CE) n. 168/2007. |
(10) |
Vista l’importanza del ruolo svolto dal consiglio di amministrazione, i suoi membri dovrebbero essere indipendenti e possedere una solida conoscenza del settore dei diritti fondamentali nonché un’adeguata esperienza in materia di gestione, incluse competenze amministrative e di bilancio. |
(11) |
Dovrebbe inoltre essere precisato che, sebbene il mandato dei membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione non possa essere rinnovato consecutivamente, dovrebbe essere possibile rinominare un ex membro o supplente per un mandato non consecutivo. Se, da un lato, il fatto di non consentire rinnovi consecutivi è giustificato in quanto garantisce l’indipendenza dei membri, dall’altro, consentire la rinomina per un mandato non consecutivo faciliterebbe gli Stati membri nella nomina di membri idonei che soddisfino tutti i criteri. |
(12) |
Per quanto riguarda la sostituzione dei membri titolari o supplenti del consiglio di amministrazione, è opportuno chiarire che in tutti i casi di cessazione del mandato prima della scadenza del periodo di cinque anni, non solo in caso di perdita dell’indipendenza, ma anche in altri casi, per esempio dimissioni o decesso, il mandato del nuovo membro titolare o supplente integrerà il mandato quinquennale del predecessore, tranne se la durata restante del mandato è inferiore a due anni, nel qual caso può ricominciare a decorrere un nuovo mandato di cinque anni. |
(13) |
Per allinearsi alla situazione all’interno delle istituzioni dell’Unione, il consiglio di amministrazione dell’Agenzia dovrebbe disporre dei poteri di autorità che ha il potere di nomina. Salvo per la nomina del direttore, tali poteri dovrebbero essere delegati al direttore. Il consiglio di amministrazione dovrebbe esercitare i poteri di autorità che ha il potere di nomina nei confronti del personale dell’Agenzia solo in circostanze eccezionali. |
(14) |
Per evitare situazioni di stallo e semplificare le procedure di voto per l’elezione dei membri dell’ufficio di presidenza, è opportuno prevedere che il consiglio di amministrazione li elegga a maggioranza dei propri membri con diritto di voto. |
(15) |
Per allineare ulteriormente il regolamento (CE) n. 168/2007 all’orientamento comune e rafforzare la capacità del consiglio di amministrazione di controllare la gestione amministrativa, operativa e di bilancio dell’Agenzia, è necessario assegnare compiti supplementari al consiglio di amministrazione e precisare ulteriormente i compiti attribuiti all’ufficio di presidenza. I compiti supplementari del consiglio di amministrazione dovrebbero includere l’adozione di una strategia di sicurezza, comprese norme sullo scambio delle informazioni classificate UE, di una strategia di comunicazione e di norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e ai membri del comitato scientifico. È opportuno chiarire che il compito dell’ufficio di presidenza di sovrintendere ai lavori preparatori per l’adozione delle decisioni del consiglio di amministrazione comporta l’esame delle questioni relative alle risorse di bilancio e umane. In aggiunta, l’ufficio di presidenza dovrebbe essere incaricato di adottare la strategia antifrode elaborata dal direttore e di assicurare un seguito adeguato ai risultati degli audit e alle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) o della Procura europea (EPPO). Inoltre, è opportuno prevedere che, se necessario, in caso di urgenza l’ufficio di presidenza possa prendere decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione. |
(16) |
Al fine di semplificare l’attuale procedura di sostituzione dei membri del comitato scientifico, qualora un membro debba essere sostituito prima della scadenza del mandato il consiglio di amministrazione dovrebbe essere autorizzato a nominare la persona immediatamente successiva nell’elenco di riserva per la durata rimanente del mandato. |
(17) |
Tenuto conto dell’alta selettività della procedura di nomina e del fatto che spesso i candidati che soddisfano potenzialmente i criteri di selezione sono pochi, il mandato del direttore dell’Agenzia dovrebbe essere prorogabile una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni, tenendo conto in particolare delle sue prestazioni e degli obblighi e delle necessità dell’Agenzia per il periodo futuro. Inoltre, data l’importanza della posizione e della procedura minuziosa che coinvolge il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, tale procedura dovrebbe iniziare nel corso del dodicesimo mese che precede la scadenza del mandato del direttore. |
(18) |
In aggiunta, per rafforzare la stabilità del mandato del direttore e, di conseguenza, del funzionamento dell’Agenzia, la maggioranza necessaria per proporre la revoca del direttore, attualmente pari a un terzo dei membri del consiglio di amministrazione, dovrebbe passare a due terzi. Infine, per specificare la responsabilità generale del direttore in materia di gestione amministrativa dell’Agenzia, è opportuno prevedere esplicitamente che il direttore è responsabile dell’attuazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione, dell’elaborazione di una strategia antifrode per l’Agenzia e di un piano d’azione volto a dare seguito alle relazioni di audit interno ed esterno e alle indagini dell’OLAF o dell’EPPO. |
(19) |
Per allineare il regolamento (CE) n. 168/2007 all’orientamento comune è necessario prevedere che ogni cinque anni la Commissione ordini una valutazione dell’Agenzia. |
(20) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio
Il regolamento (CE) n. 168/2007 è così modificato:
1) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Obiettivo L’Agenzia ha lo scopo di fornire alle competenti istituzioni, organi e organismi dell’Unione e agli Stati membri, nell’attuazione del diritto dell’Unione, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza.»; |
2) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Ambito di applicazione 1. Ai fini della realizzazione dell’obiettivo di cui all’articolo 2, l’Agenzia svolge la sua attività nell’ambito delle competenze dell’Unione. 2. Nello svolgimento dei suoi compiti l’Agenzia fa riferimento ai diritti fondamentali di cui all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea (TUE). 3. L’Agenzia tratta questioni inerenti ai diritti fondamentali nell’Unione e negli Stati membri quando attuano il diritto dell’Unione, a eccezione degli atti o delle attività dell’Unione o degli Stati membri rientranti nella politica estera e di sicurezza comune o a essa connessi.»; |
3) |
l’articolo 4 è così modificato:
|
4) |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Settori di attività L’Agenzia svolge i propri compiti sulla base dei suoi programmi di lavoro annuale e pluriennale, che sono conformi alle risorse finanziarie e umane di cui dispone. Questa disposizione lascia impregiudicate le risposte dell’Agenzia alle richieste del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e d), che non rientrano nei settori definiti dai programmi di lavoro annuale e pluriennale, purché le sue risorse finanziarie e umane lo consentano.»; |
5) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 5 bis Programmazione annuale e pluriennale 1. Ogni anno il direttore redige un progetto di documento di programmazione contenente in particolare i programmi di lavoro annuale e pluriennale, conformemente all’articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (*1). 2. Il direttore presenta il progetto di documento di programmazione al consiglio di amministrazione. Il direttore presenta il progetto di documento di programmazione, approvato dal consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. In sede di Consiglio, il competente organo preparatorio discute il progetto di programma di lavoro pluriennale e può invitare l’Agenzia a presentare detto progetto. 3. Il direttore presenta inoltre il progetto di documento di programmazione ai funzionari di nazionali di collegamento di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e al comitato scientifico entro il 31 gennaio di ogni anno, al fine di consentire ai pertinenti Stati membri e al comitato scientifico di esprimere il loro parere sul progetto. 4. Alla luce dei risultati della discussione in seno al competente organo preparatorio del Consiglio e dei pareri ricevuti dalla Commissione, dagli Stati membri e dal comitato scientifico, il direttore presenta il progetto di documento di programmazione al consiglio di amministrazione per adozione. Il direttore presenta il documento di programmazione adottato al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai funzionari nazionali di collegamento di cui all’articolo 8, paragrafo 1. (*1) Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).»;” |
6) |
all’articolo 6, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
7) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Relazioni con gli organi e gli organismi competenti dell’Unione L’Agenzia provvede a un idoneo coordinamento delle sue attività con quelle degli organi e degli organismi dell’Unione. Le modalità della cooperazione sono specificate, se necessario, in protocolli d’intesa.»; |
8) |
l’articolo 8 è così modificato:
|
9) |
l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Cooperazione con il Consiglio d’Europa Per evitare duplicazioni e garantire la complementarietà e il valore aggiunto, l’Agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d’Europa, con particolare riguardo ai programmi di lavoro annuale e pluriennale e alla cooperazione con la società civile di cui all’articolo 10. A tal fine, l’Unione, secondo la procedura di cui all’articolo 218 TFUE, conclude un accordo con il Consiglio d’Europa allo scopo di stabilire una stretta collaborazione tra quest’ultimo e l’Agenzia. Tale accordo comprende la nomina da parte del Consiglio d’Europa di una personalità indipendente come membro del consiglio di amministrazione e dell’ufficio di presidenza dell’Agenzia in conformità degli articoli 12 e 13.»; |
10) |
all’articolo 10, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
11) |
l’articolo 12 è così modificato:
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12) |
l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Ufficio di presidenza 1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un ufficio di presidenza. L’ufficio di presidenza sovrintende ai lavori preparatori necessari per l’adozione delle decisioni del consiglio di amministrazione. In particolare, esamina le questioni relative alle risorse di bilancio e umane. 2. Inoltre, l’ufficio di presidenza:
3. Ove necessario, per motivi di urgenza, l’ufficio di presidenza può prendere decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione, tra cui in materia di sospensione della delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina, in conformità delle condizioni di cui all’articolo 12, paragrafi 7 bis e 7 ter, e di questioni di bilancio. 4. L’ufficio di presidenza è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da due altri membri eletti dal consiglio di amministrazione in conformità dell’articolo 12, paragrafo 5, e da uno dei rappresentanti della Commissione in seno al consiglio di amministrazione. La persona nominata dal Consiglio d’Europa in seno al consiglio di amministrazione può partecipare alle riunioni dell’ufficio di presidenza. 5. L’ufficio di presidenza è convocato dal presidente. Può essere convocato anche a richiesta di uno dei suoi membri. Esso adotta le sue decisioni a maggioranza dei suoi membri presenti. La persona nominata dal Consiglio d’Europa può partecipare alle votazioni sui punti riguardanti decisioni su cui detta persona ha diritto di voto in seno al consiglio di amministrazione conformemente all’articolo 12, paragrafo 8. 6. Il direttore partecipa alle riunioni dell’ufficio di presidenza, senza diritto di voto.»; |
13) |
l’articolo 14 è così modificato:
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14) |
l’articolo 15 è così modificato:
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15) |
all’articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le decisioni adottate dall’Agenzia sulla base dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia presso il Mediatore o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte di giustizia), ai sensi rispettivamente degli articoli 228 e 263 TFUE.»; |
16) |
l’articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 Riesame del Mediatore L’operato dell’Agenzia è sottoposto al controllo del Mediatore a norma dell’articolo 228 TFUE.»; |
17) |
l’articolo 20 è cosi modificato:
|
18) |
l’articolo 24 è sostituito dal seguente: «Articolo 24 Personale 1. Al personale dell’Agenzia e al suo direttore si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell’Unione ai fini dell’applicazione di questo statuto e di questo regime. 2. Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l’Agenzia.»; |
19) |
l’articolo 26 è sostituito dal seguente: «Articolo 26 Privilegi e immunità Il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE si applica all’Agenzia.»; |
20) |
all’articolo 27, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti contro l’Agenzia, alle condizioni previste agli articoli 263 e 265 TFUE.»; |
21) |
all’articolo 28, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. La partecipazione di cui al paragrafo 1 e le pertinenti modalità sono stabilite con decisione del pertinente consiglio di associazione, tenuto conto dello status specifico di ciascun paese. Tale decisione stabilisce la natura, la portata e le modalità della partecipazione di detti paesi ai lavori dell’Agenzia, nel quadro fissato agli articoli 4 e 5, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall’Agenzia, ai contributi finanziari e al personale. La decisione è conforme alle disposizioni del presente regolamento e allo statuto dei funzionari d e al regime applicabile. Essa dispone che il paese partecipante possa nominare una personalità indipendente, che soddisfi i requisiti in materia di qualificazioni previsti all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), in qualità di osservatore senza diritto di voto nel consiglio di amministrazione. Su decisione del consiglio di associazione l’Agenzia può trattare questioni inerenti ai diritti fondamentali nel quadro dell’articolo 3, paragrafo 1, nel pertinente paese, nella misura necessaria ai fini dell’allineamento progressivo del diritto di detto paese al diritto dell’Unione. 3. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può decidere di invitare un paese con il quale l’Unione europea ha concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione a partecipare all’Agenzia in qualità di osservatore. In tal caso si applicano le disposizioni del paragrafo 2.»; |
22) |
l’articolo 29 è soppresso; |
23) |
l’articolo 30 è così modificato:
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24) |
l’articolo 31 è soppresso. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 5 aprile 2022 […]”.
NOTE
(1) Approvazione del 6 luglio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).
(4) Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).
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