Modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali.

5 aprile 2022

REGOLAMENTO (UE) 2022/555 DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 2022

recante modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali

“[…] IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») è stata istituita con regolamento (CE) n. 168/2007 (2) del Consiglio per fornire alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione e agli Stati membri assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali.

 

(2)

Al fine di adattare l’ambito di applicazione dell’Agenzia e migliorare la governance e l’efficienza del funzionamento dell’Agenzia, è necessario modificare determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 168/2007 senza modificare l’obiettivo e i compiti dell’Agenzia.

 

(3)

Alla luce dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, l’ambito di applicazione dell’Agenzia dovrebbe coprire anche la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale, settori particolarmente sensibili sul piano dei diritti fondamentali.

 

(4)

Il settore della politica estera e di sicurezza comune dovrebbe essere escluso dall’ambito di applicazione dell’Agenzia. Questo non dovrebbe pregiudicare la fornitura di assistenza e consulenza, per esempio, attività di formazione su questioni inerenti ai diritti fondamentali, da parte dell’Agenzia alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, compresi quelli che operano nel settore della politica estera e di sicurezza comune.

 

(5)

Inoltre è necessario apportare alcune modifiche tecniche mirate al regolamento (CE) n. 168/2007 affinché l’Agenzia sia disciplinata e gestita in linea con i principi dell’orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell’UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012 («orientamento comune»). L’allineamento del regolamento (CE) n. 168/2007 ai principi stabiliti nell’orientamento comune è adattato ai lavori e alla natura specifici dell’Agenzia e mira a semplificare il funzionamento dell’Agenzia e a migliorarne la governance e l’efficienza.

 

(6)

La definizione dei settori di attività dell’Agenzia dovrebbe basarsi unicamente sul documento di programmazione dell’Agenzia. L’approccio attuale in base al quale ogni cinque anni viene adottato in parallelo un ampio quadro tematico pluriennale dovrebbe essere soppresso, in quanto è stato reso superfluo dal documento di programmazione che l’Agenzia adotta ogni anno a partire dal 2017 per conformarsi al regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 (3) della Commissione, cui ha fatto seguito il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (4). Sulla base dell’agenda politica dell’Unione e delle esigenze dei portatori di interessi, il documento di programmazione definisce chiaramente i settori e i progetti specifici su cui l’Agenzia deve lavorare. Ciò dovrebbe consentire all’Agenzia di pianificare i suoi lavori e il suo orientamento tematico nel tempo e di adattarli ogni anno in funzione delle priorità emergenti.

 

(7)

L’Agenzia dovrebbe presentare il suo progetto di documento di programmazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché ai funzionari nazionali di collegamento e al comitato scientifico entro il 31 gennaio di ogni anno. Lo scopo è che l’Agenzia, svolgendo i suoi compiti in piena indipendenza, attinga ispirazione dai riscontri emersi nelle discussioni o dai pareri su tale progetto di documento di programmazione al fine di elaborare il programma di lavoro più pertinente per sostenere l’Unione e gli Stati membri fornendo assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali.

 

(8)

Al fine di garantire una comunicazione agevole tra l’Agenzia e gli Stati membri, l’Agenzia e i funzionari nazionali di collegamento dovrebbero collaborare in uno spirito di stretta e reciproca collaborazione. Tale cooperazione dovrebbe lasciare impregiudicata l’indipendenza dell’Agenzia.

 

(9)

Per garantire una migliore governance e un miglior funzionamento del consiglio di amministrazione dell’Agenzia, è opportuno modificare un certo numero di disposizioni del regolamento (CE) n. 168/2007.

 

(10)

Vista l’importanza del ruolo svolto dal consiglio di amministrazione, i suoi membri dovrebbero essere indipendenti e possedere una solida conoscenza del settore dei diritti fondamentali nonché un’adeguata esperienza in materia di gestione, incluse competenze amministrative e di bilancio.

 

(11)

Dovrebbe inoltre essere precisato che, sebbene il mandato dei membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione non possa essere rinnovato consecutivamente, dovrebbe essere possibile rinominare un ex membro o supplente per un mandato non consecutivo. Se, da un lato, il fatto di non consentire rinnovi consecutivi è giustificato in quanto garantisce l’indipendenza dei membri, dall’altro, consentire la rinomina per un mandato non consecutivo faciliterebbe gli Stati membri nella nomina di membri idonei che soddisfino tutti i criteri.

 

(12)

Per quanto riguarda la sostituzione dei membri titolari o supplenti del consiglio di amministrazione, è opportuno chiarire che in tutti i casi di cessazione del mandato prima della scadenza del periodo di cinque anni, non solo in caso di perdita dell’indipendenza, ma anche in altri casi, per esempio dimissioni o decesso, il mandato del nuovo membro titolare o supplente integrerà il mandato quinquennale del predecessore, tranne se la durata restante del mandato è inferiore a due anni, nel qual caso può ricominciare a decorrere un nuovo mandato di cinque anni.

 

(13)

Per allinearsi alla situazione all’interno delle istituzioni dell’Unione, il consiglio di amministrazione dell’Agenzia dovrebbe disporre dei poteri di autorità che ha il potere di nomina. Salvo per la nomina del direttore, tali poteri dovrebbero essere delegati al direttore. Il consiglio di amministrazione dovrebbe esercitare i poteri di autorità che ha il potere di nomina nei confronti del personale dell’Agenzia solo in circostanze eccezionali.

 

(14)

Per evitare situazioni di stallo e semplificare le procedure di voto per l’elezione dei membri dell’ufficio di presidenza, è opportuno prevedere che il consiglio di amministrazione li elegga a maggioranza dei propri membri con diritto di voto.

 

(15)

Per allineare ulteriormente il regolamento (CE) n. 168/2007 all’orientamento comune e rafforzare la capacità del consiglio di amministrazione di controllare la gestione amministrativa, operativa e di bilancio dell’Agenzia, è necessario assegnare compiti supplementari al consiglio di amministrazione e precisare ulteriormente i compiti attribuiti all’ufficio di presidenza. I compiti supplementari del consiglio di amministrazione dovrebbero includere l’adozione di una strategia di sicurezza, comprese norme sullo scambio delle informazioni classificate UE, di una strategia di comunicazione e di norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e ai membri del comitato scientifico. È opportuno chiarire che il compito dell’ufficio di presidenza di sovrintendere ai lavori preparatori per l’adozione delle decisioni del consiglio di amministrazione comporta l’esame delle questioni relative alle risorse di bilancio e umane. In aggiunta, l’ufficio di presidenza dovrebbe essere incaricato di adottare la strategia antifrode elaborata dal direttore e di assicurare un seguito adeguato ai risultati degli audit e alle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) o della Procura europea (EPPO). Inoltre, è opportuno prevedere che, se necessario, in caso di urgenza l’ufficio di presidenza possa prendere decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione.

 

(16)

Al fine di semplificare l’attuale procedura di sostituzione dei membri del comitato scientifico, qualora un membro debba essere sostituito prima della scadenza del mandato il consiglio di amministrazione dovrebbe essere autorizzato a nominare la persona immediatamente successiva nell’elenco di riserva per la durata rimanente del mandato.

 

(17)

Tenuto conto dell’alta selettività della procedura di nomina e del fatto che spesso i candidati che soddisfano potenzialmente i criteri di selezione sono pochi, il mandato del direttore dell’Agenzia dovrebbe essere prorogabile una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni, tenendo conto in particolare delle sue prestazioni e degli obblighi e delle necessità dell’Agenzia per il periodo futuro. Inoltre, data l’importanza della posizione e della procedura minuziosa che coinvolge il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, tale procedura dovrebbe iniziare nel corso del dodicesimo mese che precede la scadenza del mandato del direttore.

 

(18)

In aggiunta, per rafforzare la stabilità del mandato del direttore e, di conseguenza, del funzionamento dell’Agenzia, la maggioranza necessaria per proporre la revoca del direttore, attualmente pari a un terzo dei membri del consiglio di amministrazione, dovrebbe passare a due terzi. Infine, per specificare la responsabilità generale del direttore in materia di gestione amministrativa dell’Agenzia, è opportuno prevedere esplicitamente che il direttore è responsabile dell’attuazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione, dell’elaborazione di una strategia antifrode per l’Agenzia e di un piano d’azione volto a dare seguito alle relazioni di audit interno ed esterno e alle indagini dell’OLAF o dell’EPPO.

 

(19)

Per allineare il regolamento (CE) n. 168/2007 all’orientamento comune è necessario prevedere che ogni cinque anni la Commissione ordini una valutazione dell’Agenzia.

 

(20)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio

Il regolamento (CE) n. 168/2007 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Obiettivo

L’Agenzia ha lo scopo di fornire alle competenti istituzioni, organi e organismi dell’Unione e agli Stati membri, nell’attuazione del diritto dell’Unione, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza.»;

 

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   Ai fini della realizzazione dell’obiettivo di cui all’articolo 2, l’Agenzia svolge la sua attività nell’ambito delle competenze dell’Unione.

2.   Nello svolgimento dei suoi compiti l’Agenzia fa riferimento ai diritti fondamentali di cui all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea (TUE).

3.   L’Agenzia tratta questioni inerenti ai diritti fondamentali nell’Unione e negli Stati membri quando attuano il diritto dell’Unione, a eccezione degli atti o delle attività dell’Unione o degli Stati membri rientranti nella politica estera e di sicurezza comune o a essa connessi.»;

 

3)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

raccoglie, registra, analizza e diffonde informazioni e dati rilevanti, obiettivi, attendibili e comparabili, compresi i risultati di ricerche e monitoraggio che le vsono comunicati dagli Stati membri, dalle istituzioni, dagli organi e degli organismi dell’Unione, dai centri di ricerca, da enti nazionali, da organizzazioni non governative, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali, in particolare, dagli organi competenti del Consiglio d’Europa;»;

 

ii)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

svolge, collabora o incoraggia ricerche e indagini scientifiche, studi preparatori e di fattibilità, anche, se del caso e compatibilmente con le proprie priorità e con i propri programmi di lavoro annuale e pluriennale, a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione;

 

d)

formula e pubblica conclusioni e pareri su specifici aspetti tematici per le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri quando danno attuazione al diritto dell’Unione, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione;»;

 

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le conclusioni, i pareri e le relazioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare proposte della Commissione ai sensi dell’articolo 293 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) o posizioni adottate dalle istituzioni nell’ambito delle procedure legislative solo qualora l’istituzione interessata abbia presentato una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera d). Essi non riguardano la legittimità degli atti di cui all’articolo 263 TFUE né la questione se uno Stato membro abbia o no ottemperato a un obbligo che gli incombe in forza dei trattati ai sensi dell’articolo 258 TFUE.»;

 

c)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   Il comitato scientifico è consultato prima dell’adozione della relazione di cui al paragrafo 1, lettera e).

4.   L’Agenzia presenta le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere e) e g), entro il 15 giugno di ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.»;

 

4)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Settori di attività

L’Agenzia svolge i propri compiti sulla base dei suoi programmi di lavoro annuale e pluriennale, che sono conformi alle risorse finanziarie e umane di cui dispone. Questa disposizione lascia impregiudicate le risposte dell’Agenzia alle richieste del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e d), che non rientrano nei settori definiti dai programmi di lavoro annuale e pluriennale, purché le sue risorse finanziarie e umane lo consentano.»;

 

5)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 5 bis

Programmazione annuale e pluriennale

1.   Ogni anno il direttore redige un progetto di documento di programmazione contenente in particolare i programmi di lavoro annuale e pluriennale, conformemente all’articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (*1).

2.   Il direttore presenta il progetto di documento di programmazione al consiglio di amministrazione. Il direttore presenta il progetto di documento di programmazione, approvato dal consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. In sede di Consiglio, il competente organo preparatorio discute il progetto di programma di lavoro pluriennale e può invitare l’Agenzia a presentare detto progetto.

3.   Il direttore presenta inoltre il progetto di documento di programmazione ai funzionari di nazionali di collegamento di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e al comitato scientifico entro il 31 gennaio di ogni anno, al fine di consentire ai pertinenti Stati membri e al comitato scientifico di esprimere il loro parere sul progetto.

4.   Alla luce dei risultati della discussione in seno al competente organo preparatorio del Consiglio e dei pareri ricevuti dalla Commissione, dagli Stati membri e dal comitato scientifico, il direttore presenta il progetto di documento di programmazione al consiglio di amministrazione per adozione. Il direttore presenta il documento di programmazione adottato al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai funzionari nazionali di collegamento di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).»;”

 

6)

all’articolo 6, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

da istituzioni, organi e organismi dell’Unione, nonché da organi e organismi degli Stati membri;»

 

7)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Relazioni con gli organi e gli organismi competenti dell’Unione

L’Agenzia provvede a un idoneo coordinamento delle sue attività con quelle degli organi e degli organismi dell’Unione. Le modalità della cooperazione sono specificate, se necessario, in protocolli d’intesa.»;

 

8)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ogni Stato membro nomina un funzionario quale funzionario nazionale di collegamento.

Il funzionario nazionale di collegamento costituisce il punto di contatto principale per l’Agenzia nello Stato membro.

L’Agenzia e i funzionari nazionali di collegamento collaborano in uno spirito di stretta e reciproca cooperazione.

L’Agenzia comunica ai funzionari nazionali di collegamento tutti i documenti elaborati conformemente all’articolo 4, paragrafo 1.»;

 

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le modalità amministrative della cooperazione di cui al paragrafo 2 sono conformi al diritto dell’Unione e sono adottate dal consiglio di amministrazione sulla base del progetto presentato dal direttore, sentito il parere della Commissione. Se la Commissione esprime il proprio parere sfavorevole a tali modalità, il consiglio di amministrazione le riesamina e le adotta, modificandole ove necessario, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.»;

 

9)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Cooperazione con il Consiglio d’Europa

Per evitare duplicazioni e garantire la complementarietà e il valore aggiunto, l’Agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d’Europa, con particolare riguardo ai programmi di lavoro annuale e pluriennale e alla cooperazione con la società civile di cui all’articolo 10.

A tal fine, l’Unione, secondo la procedura di cui all’articolo 218 TFUE, conclude un accordo con il Consiglio d’Europa allo scopo di stabilire una stretta collaborazione tra quest’ultimo e l’Agenzia. Tale accordo comprende la nomina da parte del Consiglio d’Europa di una personalità indipendente come membro del consiglio di amministrazione e dell’ufficio di presidenza dell’Agenzia in conformità degli articoli 12 e 13.»;

 

10)

all’articolo 10, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

formulare proposte al consiglio di amministrazione sui programmi di lavoro annuale e pluriennale da adottare a norma dell’articolo 5 bis;»

 

11)

l’articolo 12 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è modificato come segue:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Il consiglio di amministrazione è formato da persone con una solida conoscenza del settore dei diritti fondamentali e con un’adeguata esperienza nella gestione di organizzazioni pubbliche o private, incluse competenze amministrative e di bilancio, designate come segue:»;

 

ii)

è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio d’Europa si adoperano per realizzare una pari rappresentanza di donne e uomini in seno al consiglio di amministrazione.»;

 

b)

i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei loro supplenti è di cinque anni. Un ex membro o supplente può essere rinominato per un mandato non consecutivo.

4.   Oltre che per la normale procedura di sostituzione o per decesso, il mandato di un membro o di un supplente cessa solo in caso di dimissioni. Tuttavia, qualora un membro o un supplente non possieda più i requisiti di indipendenza, questi rassegna immediatamente le dimissioni e ne dà notifica alla Commissione e al direttore. In tali casi, oltre alla normale procedura di sostituzione, la parte interessata procede alla designazione di un nuovo membro o di un nuovo supplente per la durata restante del mandato. La parte interessata designa anche un nuovo membro o un nuovo supplente per la durata restante del mandato, se il consiglio di amministrazione stabilisce, su proposta di un terzo dei membri o della Commissione, che il membro o il supplente in questione non possiede più i requisiti di indipendenza. Se la durata restante del mandato è inferiore a due anni, il mandato del nuovo membro o supplente può essere prorogato per arrivare a un mandato completo di cinque anni.

5.   Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri nominati a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, un presidente e un vicepresidente nonché gli altri due membri dell’ufficio di presidenza di cui all’articolo 13, paragrafo 1, con mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta.

Il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo. Gli altri due membri dell’ufficio di presidenza di cui all’articolo 13, paragrafo 1, sono eletti a maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo.»;

 

c)

il paragrafo 6 è così modificato:

i)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

adottare i programmi di lavoro annuale e pluriennale dell’Agenzia;

 

b)

adottare le relazioni annuali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere e) e g), nella quale ultima i risultati conseguiti vengono specificamente confrontati con gli obiettivi dei programmi di lavoro annuale e pluriennale;»

 

ii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

in conformità dei paragrafi 7 bis e 7 ter del presente articolo, esercitare, nei confronti del personale dell’Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari dell’Unione europea (“statuto del personale”) e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione (“regime applicabile”) di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (*2) all’autorità che ha il potere di nomina e all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, rispettivamente (“poteri di autorità che ha il potere di nomina”);

(*2)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.»;”

 

iii)

la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

adotta le norme di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile, conformemente all’articolo 110, paragrafo 2, dello statuto;»;

 

iv)

sono aggiunte le seguenti lettere:

«m)

adottare una strategia di sicurezza, comprese norme sullo scambio di informazioni classificate UE;

 

n)

adottare norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e ai membri del comitato scientifico;

 

o)

adottare e aggiornare regolarmente la strategia di comunicazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h).»;

 

d)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«7 bis.   Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell’articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’articolo 6 del regime applicabile, con cui delega al direttore i poteri di autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore è autorizzato a subdelegare tali poteri.

7 ter.   Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore e quelli subdelegati da quest’ultimo ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore.»;

 

e)

i paragrafi 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«8.   Di norma, le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza di tutti i membri.

Le decisioni di cui al paragrafo 6, lettere da a) a e) e g), k) e l), sono adottate a maggioranza di due terzi di tutti i membri.

Le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, sono adottate all’unanimità.

Ogni membro del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, il supplente dispone di un voto. Il presidente esprime il voto decisivo.

La persona nominata dal Consiglio d’Europa può partecipare solo alle votazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 6, lettere a), b) e k).

9.   Il presidente convoca il consiglio di amministrazione due volte l’anno, ferma restando la possibilità di convocare riunioni straordinarie. Il presidente convoca le riunioni straordinarie di propria iniziativa o a richiesta della Commissione o di almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione.

10.   Il presidente o il vicepresidente del comitato scientifico e il direttore dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori. I direttori delle altre agenzie od organismi competenti dell’Unione e degli altri organismi internazionali menzionati agli articoli 8 e 9 possono parimenti assistervi in qualità di osservatori su invito dell’ufficio di presidenza.»;

 

12)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Ufficio di presidenza

1.   Il consiglio di amministrazione è assistito da un ufficio di presidenza. L’ufficio di presidenza sovrintende ai lavori preparatori necessari per l’adozione delle decisioni del consiglio di amministrazione. In particolare, esamina le questioni relative alle risorse di bilancio e umane.

2.   Inoltre, l’ufficio di presidenza:

a)

riesamina il documento di programmazione dell’Agenzia di cui all’articolo 5 bis su una base del progetto elaborato dal direttore, e lo presenta al consiglio di amministrazione per adozione;

 

b)

riesamina il progetto di bilancio annuale dell’Agenzia e lo presenta al consiglio di amministrazione per adozione;

 

c)

riesamina il progetto di relazione annuale sulle attività dell’Agenzia e lo presenta al consiglio di amministrazione per adozione;

 

d)

adotta una strategia antifrode per l’Agenzia, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare e sulla base di un progetto elaborato dal direttore;

 

e)

assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne, e dalle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) o della Procura europea (EPPO);

 

f)

fatte salve le responsabilità del direttore di cui all’articolo 15, paragrafo 4, assiste e consiglia il direttore in merito all’attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio.

3.   Ove necessario, per motivi di urgenza, l’ufficio di presidenza può prendere decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione, tra cui in materia di sospensione della delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina, in conformità delle condizioni di cui all’articolo 12, paragrafi 7 bis e 7 ter, e di questioni di bilancio.

4.   L’ufficio di presidenza è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da due altri membri eletti dal consiglio di amministrazione in conformità dell’articolo 12, paragrafo 5, e da uno dei rappresentanti della Commissione in seno al consiglio di amministrazione.

La persona nominata dal Consiglio d’Europa in seno al consiglio di amministrazione può partecipare alle riunioni dell’ufficio di presidenza.

5.   L’ufficio di presidenza è convocato dal presidente. Può essere convocato anche a richiesta di uno dei suoi membri. Esso adotta le sue decisioni a maggioranza dei suoi membri presenti. La persona nominata dal Consiglio d’Europa può partecipare alle votazioni sui punti riguardanti decisioni su cui detta persona ha diritto di voto in seno al consiglio di amministrazione conformemente all’articolo 12, paragrafo 8.

6.   Il direttore partecipa alle riunioni dell’ufficio di presidenza, senza diritto di voto.»;

 

13)

l’articolo 14 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il comitato scientifico si compone di undici personalità indipendenti particolarmente qualificate nel settore dei diritti fondamentali, dotate di competenze adeguate in materia di metodologie per la qualità e la ricerca scientifica. Il consiglio di amministrazione nomina gli undici membri e approva un elenco di riserva stabilito per ordine di merito secondo un invito a presentare candidature e una procedura di selezione trasparenti, previa consultazione della competente commissione del Parlamento europeo. Il consiglio di amministrazione garantisce l’equa rappresentanza geografica e si adopera per realizzare una pari rappresentanza di donne e uomini in seno al comitato scientifico. I membri del consiglio di amministrazione non sono membri del comitato scientifico. Il regolamento interno di cui all’articolo 12, paragrafo 6, lettera g), precisa le condizioni per la nomina del comitato scientifico.»;

 

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I membri del comitato scientifico sono indipendenti. Possono essere sostituiti solo su loro richiesta o in caso di impossibilità permanente di esercitare le loro funzioni. Tuttavia, qualora un membro non possieda più i requisiti di indipendenza, questi rassegna immediatamente le dimissioni e ne dà notifica alla Commissione e al direttore. Alternativamente, il consiglio di amministrazione può dichiarare, su proposta di un terzo dei suoi membri o della Commissione, la mancanza di indipendenza e revocare la nomina della persona in questione. Il consiglio di amministrazione nomina la prima persona disponibile in ordine di merito sull’elenco di riserva per la durata restante del mandato. Nel caso in cui la durata restante del mandato sia inferiore a due anni, il mandato del nuovo membro può essere prorogato per un mandato completo di cinque anni. L’Agenzia pubblica e tiene aggiornato sul suo sito web l’elenco dei membri del comitato scientifico.»;

 

c)

al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

«In particolare, il comitato scientifico consiglia il direttore e l’Agenzia in merito alla metodologia per la ricerca scientifica applicata nel lavoro dell’Agenzia.»;

 

14)

l’articolo 15 è così modificato:

a)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Il mandato del direttore è di cinque anni.

Nei dodici mesi che precedono la fine di tale mandato di cinque anni, la Commissione esegue una valutazione per tener conto in particolare:

a)

delle prestazioni del direttore;

 

b)

degli obblighi e delle necessità dell’Agenzia per il periodo futuro.

Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione e alla luce della valutazione, può prorogare il mandato del direttore una volta per non più di cinque anni.

Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell’intenzione di prorogare il mandato del direttore. Entro un mese prima che il consiglio di amministrazione prenda formalmente la decisione di prorogare il mandato del direttore, quest’ultimo può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla competente commissione del Parlamento europeo e rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

Se il suo mandato non è prorogato, il direttore resta in carica fino alla nomina del suo successore.

4.   Il direttore è responsabile:

a)

dell’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 4, in particolare della preparazione e della pubblicazione dei documenti elaborati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a h), in cooperazione con il comitato scientifico;

 

b)

dell’elaborazione e dell’attuazione del documento di programmazione dell’Agenzia di cui all’articolo 5 bis;

 

c)

delle questioni riguardanti l’amministrazione corrente;

 

d)

dell’attuazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;

 

e)

dell’esecuzione del bilancio dell’Agenzia, in conformità dell’articolo 21;

 

f)

dell’attuazione di procedure efficaci di monitoraggio e valutazione delle prestazioni ottenute dall’Agenzia rispetto ai suoi obiettivi, secondo standard riconosciuti a livello professionale e indicatori di prestazione;

 

g)

dell’elaborazione di un piano d’azione volto a dare seguito alle conclusioni delle valutazioni retrospettive che analizzano la performance dei programmi e delle attività che comportano spese importanti, conformemente all’articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2019/715;

 

h)

della presentazione di una relazione annuale al consiglio di amministrazione sui risultati del sistema di monitoraggio e valutazione;

 

i)

dell’elaborazione di una strategia antifrode per l’Agenzia e della sua presentazione all’ufficio di presidenza per approvazione;

 

j)

dell’elaborazione di un piano d’azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne, nonché delle indagini dell’OLAF, e della presentazione di una relazione sui progressi compiuti alla Commissione e al consiglio di amministrazione;

 

k)

della cooperazione con i funzionari nazionali di collegamento;

 

l)

della cooperazione con la società civile, compreso il coordinamento della piattaforma dei diritti fondamentali ai sensi dell’articolo 10.»;

 

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Il direttore può essere revocato prima della scadenza del mandato con decisione del consiglio di amministrazione, sulla base di una proposta di due terzi dei suoi membri o della Commissione, in caso di condotta scorretta, prestazioni insufficienti o irregolarità gravi o ripetute.»;

 

15)

all’articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le decisioni adottate dall’Agenzia sulla base dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia presso il Mediatore o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte di giustizia), ai sensi rispettivamente degli articoli 228 e 263 TFUE.»;

 

16)

l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Riesame del Mediatore

L’operato dell’Agenzia è sottoposto al controllo del Mediatore a norma dell’articolo 228 TFUE.»;

 

17)

l’articolo 20 è cosi modificato:

a)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Le entrate dell’Agenzia comprendono, a prescindere da altre risorse, un contributo dell’Unione iscritto nel bilancio generale dell’Unione (sezione “Commissione”).»;

 

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea la stima che ritiene necessaria per la tabella dell’organico e la quota della sovvenzione a carico del bilancio generale che essa trasmette all’autorità di bilancio ai sensi dell’articolo 314 TFUE.»;

 

18)

l’articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Personale

1.   Al personale dell’Agenzia e al suo direttore si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell’Unione ai fini dell’applicazione di questo statuto e di questo regime.

2.   Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l’Agenzia.»;

 

19)

l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Privilegi e immunità

Il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE si applica all’Agenzia.»;

 

20)

all’articolo 27, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti contro l’Agenzia, alle condizioni previste agli articoli 263 e 265 TFUE.»;

 

21)

all’articolo 28, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   La partecipazione di cui al paragrafo 1 e le pertinenti modalità sono stabilite con decisione del pertinente consiglio di associazione, tenuto conto dello status specifico di ciascun paese. Tale decisione stabilisce la natura, la portata e le modalità della partecipazione di detti paesi ai lavori dell’Agenzia, nel quadro fissato agli articoli 4 e 5, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall’Agenzia, ai contributi finanziari e al personale. La decisione è conforme alle disposizioni del presente regolamento e allo statuto dei funzionari d e al regime applicabile. Essa dispone che il paese partecipante possa nominare una personalità indipendente, che soddisfi i requisiti in materia di qualificazioni previsti all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), in qualità di osservatore senza diritto di voto nel consiglio di amministrazione. Su decisione del consiglio di associazione l’Agenzia può trattare questioni inerenti ai diritti fondamentali nel quadro dell’articolo 3, paragrafo 1, nel pertinente paese, nella misura necessaria ai fini dell’allineamento progressivo del diritto di detto paese al diritto dell’Unione.

3.   Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può decidere di invitare un paese con il quale l’Unione europea ha concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione a partecipare all’Agenzia in qualità di osservatore. In tal caso si applicano le disposizioni del paragrafo 2.»;

 

22)

l’articolo 29 è soppresso;

 

23)

l’articolo 30 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Valutazioni e riesame»;

 

b)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Entro 28 aprile 2027 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione per stabilire, in particolare, l’impatto, l’efficacia e l’efficienza dell’Agenzia e delle sue prassi di lavoro. La valutazione tiene conto dei pareri del consiglio di amministrazione e delle altre parti in causa a livello sia dell’Unione che nazionale.

4.   Una valutazione su due di cui al paragrafo 3 comprende anche una valutazione dei risultati ottenuti dall’Agenzia, tenuto conto degli obiettivi, del mandato e dei compiti. La valutazione può esaminare, in particolare, l’eventuale necessità di modificare il mandato dell’Agenzia nonché le implicazioni finanziarie di siffatta modifica.

5.   La Commissione presenta le conclusioni della valutazione di cui al paragrafo 3 al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione esamina le conclusioni della valutazione e indirizza alla Commissione le raccomandazioni ritenute necessarie concernenti le modifiche da apportare all’Agenzia, alle sue prassi di lavoro e alla portata della sua missione.

6.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito ai risultati della valutazione di cui al paragrafo 3 e alle raccomandazioni del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 5. I risultati di tale valutazione e tali raccomandazioni sono resi pubblici.»;

 

24)

l’articolo 31 è soppresso.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 5 aprile 2022 […]”.

NOTE

    (1)  Approvazione del 6 luglio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

    (3)  Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).