Ammortizzatori sociali. Le novità della normativa emergenziale.

INPS. Circolare n. 125, del 9 Agosto 2021.

Ammortizzatori sociali. Le novità della normativa emergenziale. Circolare INPS n. 125, del 9 agosto 2021.

Nota a cura di L.V.

Con la Circolare n. 125, del 9 agosto 2021 (di cui pubblichiamo parte del testo), l’INPS illustra le novità introdotte dai Decreti-legge nn. 73/2021 (cd. Decreto Sostegni-bis, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021), 99/2021 e 103/2021, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, fornendo anche indicazioni sulla proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende operanti nel settore aereo.

In particolare, il provvedimento chiarisce presupposti e termini di accesso alle seguenti misure:

1.Trattamento CIGS ai sensi dell’art. 40, comma 1, del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), rivolto ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale (art. 10 del D.lgs n. 148/2015), a prescindere dalle dimensioni dell’organico aziendale. La misura può essere richiesta per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021.

2.Trattamento di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale ai sensi dell’art. 40, comma 3, del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), fino al 31 dicembre 2021, in favore dei datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di Cassa Integrazione Ordinaria, nonché di quelli -sempre appartenenti al settore industriale- che, in relazione al requisito occupazionale (media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento), rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (art. 20 del D.lgs n. 148/2015).

3.Trattamento CIGS ai sensi dell’art. 40 bis del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), diretto ai datori di lavoro destinatari della misura prevista dall’art. 40, comma 1, del Decreto Sostegni-bis, che -avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile (come stabiliti dall’art. 4 e dall’art. 22, comma 5, del D.Lgs n. 148/2015)- non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui al D.Lgs. n. 148/2015. Il beneficio può avere una durata massima di 13 settimane, fruibili nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021. L’INPS ricorda che alle aziende che accedono a tale trattamento resta preclusa, tra le altre, la facoltà di procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

4.Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende di particolare rilevanza strategica (ai sensi dell’art. 44, comma 1 bis, del D.L. n. 109/2018, convertito in L. n. 130/2018, come modificato dall’art. 45 del Decreto Sostegni-bis), dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, per un massimo di 6 mesi, rivolta alle aziende che cessano l’attività produttiva, qualora le attività necessarie al completamento del processo di cessazione aziendale avviato e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità, previa stipula di un ulteriore accordo aziendale in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo economico e della Regione interessata.

5.Proroga di ulteriori 6 mesi del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività delle aziende operanti nel settore aereo (ai sensi dell’art. 94, commi 2 e 2 bis, del D.L. n. 18/2020, come modificato dal D.L. n. 104/2020 e, successivamente, dall’art. 50 bis, comma 1, del Decreto Sostegni-bis), che può essere richiesta dal 30 giugno 2021 fino al 31 dicembre 2021, previo accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e delle Regioni interessate.

6.Ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (art. 50 bis, comma 2, del Decreto Sostegni-bis) in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzione o riduzione dell’attività produttiva nel periodo tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021, per una durata massima di 17 settimane, senza versamento di contributo addizionale. Nel provvedimento si ricorda che anche per tali datori di lavoro è sospesa, tra le altre, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. L’Istituto chiarisce, inoltre, che anche le imprese appartenenti a tali settori -che alla data del 30 giugno 2021 avevano in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto- possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario in questione. Infine, si precisa che le disposizioni trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 30 giugno 2021.

7.Trattamento di integrazione salariale ordinario in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale (ai sensi del D.L. 103/2021), con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, senza versamento di contributo addizionale e con la preclusione, tra le altre, di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Peraltro, si evidenzia che anche le imprese che hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere a tale trattamento di integrazione salariale ordinario. Le disposizioni trovano applicazione in favore dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 21 luglio 2021.

 

Dal testo della Circolare INPS n. 125 del 9 agosto 2021

“[…] Oggetto: Indicazioni in ordine agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dai decreti-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 30 giugno 2021, n. 99 e 20 luglio 2021, n. 103. Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende operanti nel settore aereo. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

INDICE.

Premessa.

1.Trattamento CIGS ai sensi dell’art. 40 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

1.1 Datori di lavoro destinatari.

1.2 Condizioni di accesso alla misura.

1.3 Durata e caratteristiche del trattamento.

1.4 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio.

2.Trattamento ordinario di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale

2.1 Datori di lavoro destinatari.

2.2 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio.

2.3 Indicazioni in merito al periodo di trattamenti oggetto della previsione ai sensi dell’articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 73/2021.

2.4 Caratteristiche degli interventi e disciplina di riferimento.

2.5 Termini di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti di cassa ordinaria.

3.Ulteriore trattamento CIGS ai sensi dell’art. 40-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

3.1 Datori di lavoro destinatari

3.2 Condizioni di accesso alla misura

3.3 Caratteristiche e durata del trattamento.

4.Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica. 

5.Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività delle aziende operanti nel settore aereo, ai sensi dell’articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dal decreto-legge n. 104/2020.

6.Datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili. Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

6.1 Premessa e quadro normativo.

6.2 Datori di lavoro destinatari.

6.2.1 Ulteriore trattamento di integrazione salariale ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020.

6.3 Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui all’articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge n. 73/20214.

6.4. Indicazioni in merito al periodo di trattamento richiedibile e alla modalità di trasmissione delle domande

6.5 Termini di trasmissione delle domande e dei modelli SR41-UniEmens-CIG.

6.6 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio.

7.Decreto–legge 20 luglio 2021, n. 103. Trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale.

7.1 Datori di lavoro destinatari.

7.2 Ulteriore trattamento di integrazione salariale ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020.

7.3 Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 103/2021.

7.4 Modalità e termini di trasmissione delle domande e dei modelli SR41-UniEmens-CIG.

7.5 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio […]”.

“[…] Premessa. I decreti-legge 25 maggio 2021, n. 73 e 30 giugno 2021, n. 99, intervenendo, tra l’altro, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, hanno previsto nuove misure in favore dei datori di lavoro di lavoro, rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO), che riducono o sospendono l’attività lavorativa a far tempo dal 1° luglio 2021.

Si ricorda, infatti, che, in relazione all’impianto normativo delineato dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (c.d. decreto Sostegni), per la generalità dei citati datori di lavoro, la possibilità di ricorrere agli interventi di integrazione salariale con causale “COVID–19” si è conclusa al 30 giugno 2021.

Successivamente, in sede di conversione del decreto–legge n. 73/2021, la legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 176 del 24 luglio 2021 (Supplemento Ordinario n. 25) ed entrata in vigore il 25 luglio 2021, all’articolo 1, comma 3, ha abrogato il decreto–legge n. 99/2021, facendone salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge, e ha integralmente recepito le relative disposizioni.

Infine, nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 172 del 20 luglio 2021, è stato pubblicato il decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante “Misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro”.

Il citato decreto-legge n. 103/2021, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, tra le altre disposizioni, contiene misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in favore delle imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale

Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano le modifiche apportate dai citati provvedimenti legislativi sulle disposizioni relative ai trattamenti di integrazione salariale e si riepilogano le relative istruzioni operative; inoltre, si forniscono indicazioni in merito alla proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende operanti nel settore aereo.

1.Trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 40 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Il decreto-legge n. 73/2021 (di seguito, anche Sostegni-bis) – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 123 del 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, e recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”- al comma 1 dell’articolo 40 prevede, per determinate categorie di datori di lavoro, la possibilità di ricorrere – in alternativa agli ordinari ammortizzatori sociali di cui al D.lgs 14 settembre 2015, n. 148 (CIGO/CIGS) – a un particolare trattamento straordinario di integrazione salariale caratterizzato da criteri di calcolo della misura e da una durata massima diversi rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale di cui al citato decreto legislativo.

1.1 Datori di lavoro destinatari. Nell’introdurre la nuova misura, il medesimo comma 1 dell’articolo 40 fa riferimento ai “datori di lavoro privati di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69”.

La previsione, quindi, si rivolge ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale secondo quanto previsto dall’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015.

In ordine all’operatività della disposizione, si precisa che, in considerazione dell’ampia portata della norma, della sua finalità e delle indicazioni contenute nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto–legge n. 73/2021, rientrano nella previsione legislativa di cui al comma 1 dell’articolo 40 tutti i datori di lavoro in argomento, a prescindere dalle dimensioni dell’organico aziendale.

Conseguentemente, il particolare trattamento straordinario di integrazione salariale in parola è rivolto anche ai datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021 che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente alla presentazione della domanda e che, quindi, non rientrano nel campo di applicazione della disciplina generale in materia di CIGS.

1.2 Condizioni di accesso alla misura. Per richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 dell’articolo 40 del decreto-legge n. 73/2021 i datori di lavoro di cui al precedente paragrafo 1.1 devono: -avere subito, nel primo semestre dell’anno 2021, un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019; .avere sottoscritto accordi collettivi aziendali, ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81, di riduzione dell’attività lavorativa dei dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (26 maggio 2021), finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività successivamente all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Rispetto alla condizione relativa al calo di fatturato, la disposizione deve intendersi rivolta ai datori di lavoro che, nei periodi oggetto di raffronto, abbiano subito una riduzione del fatturato in misura almeno pari al 50 per cento.

Si precisa, inoltre, che il particolare trattamento di integrazione salariale straordinaria in parola è una misura, alternativa agli ordinari strumenti di sostegno previsti dal D.lgs n. 148/2015 e svincolata dalla normativa emergenziale.

Riguardo agli accordi da sottoscrivere, si precisa che le intese devono essere stipulate con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o la rappresentanza sindacale aziendale (RSA).

Gli accordi, inoltre, devono rispettare le seguenti condizioni: -la riduzione media oraria convenuta non può essere superiore all’80 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati;-per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell’arco dell’intero periodo oggetto dell’accordo;-nelle intese devono essere specificate le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, possa modificare in aumento l’orario – nei limiti del normale orario di lavoro – con corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale di cui trattasi.

1.3 Durata e caratteristiche del trattamento. Il trattamento previsto dal comma 1 dell’articolo 40 del decreto-legge n. 73/2021 può essere richiesto per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (26 maggio 2021) e il 31 dicembre 2021.

Si fa presente, inoltre, che – per espressa previsione legislativa – il trattamento in parola non rientra nel computo dei limiti complessivi di durata previsti dall’articolo 4 del D.lgs n. 148/2015.

In ordine alla determinazione del trattamento, si precisa, altresì, che il relativo ammontare è pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore non lavorate, senza l’applicazione dei massimali mensili previsti dall’articolo 3, comma 5, del citato D.lgs n. 148/2015 e con il riconoscimento della relativa contribuzione figurativa.

Inoltre, il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula dell’accordo collettivo di cui al comma 1 del menzionato articolo 40. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

Per il trattamento in esame, i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015; riguardo alle modalità di erogazione della prestazione, si precisa che, trattandosi di una particolare tipologia di trattamento straordinario di integrazione salariale il cui regime autorizzativo fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto consentirà il recupero delle somme anticipate dai datori di lavoro con il consolidato sistema del conguaglio contributivo ovvero provvederà al pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale di concessione e ai successivi conseguenti pagamenti, sia diretti che a conguaglio.

Si ricorda che il conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo (art. 7 del D.lgs n. 148/2015), assolvendo agli adempimenti informativi sulla base dell’assetto dei flussi UniEmens e ai correlati adempimenti contributivi attraverso l’utilizzo dei sistemi di pagamento di legge. Il predetto termine di decadenza si applica anche laddove la denuncia UniEmens generi un saldo a credito per l’azienda.

Si ricorda, infine, che durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno versare al predetto fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.

1.4 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio.Il trattamento speciale di integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 40, comma 1, del decreto Sostegni-bis, è concesso nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l’anno 2021. Ai fini del rispetto del citato tetto, il secondo comma del richiamato articolo 40 affida all’Istituto le attività di monitoraggio e prevede, altresì, che “qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande”.

Come anticipato nel precedente paragrafo, si osserva che, in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, la potestà concessoria fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, limitandosi l’Istituto ad autorizzare l’erogazione dei trattamenti secondo le modalità (pagamento diretto ovvero conguaglio) stabilite nel decreto di concessione. Tanto premesso, si fa presente che l’attività di monitoraggio che la norma assegna all’INPS deve intendersi riferita ai provvedimenti di autorizzazione adottati dall’Istituto a seguito di decreto di concessione ministeriale.

2.Trattamento di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale. Il successivo comma 3 dell’articolo 40 del decreto Sostegni-bis prevede che i datori di lavoro privati di cui al richiamato articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021, che – a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 – sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria o straordinaria di cui rispettivamente agli articoli 11 e 21 del D.lgs n. 148/2015, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo fino al 31 dicembre 2021.

2.1 Datori di lavoro destinatari. La previsione di cui al citato articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 73/2021 fa riferimento ai “datori di lavoro privati di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69”.

Al riguardo si osserva che, in relazione ai contenuti della norma in esame (esonero fino al 31 dicembre 2021 dal versamento del contributo addizionale riferito ai trattamenti di CIGO e CIGS), la disposizione deve intendersi rivolta ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria, nonché a quelli – sempre appartenenti al settore industriale – che, in relazione al requisito occupazionale (media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento), rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria, secondo quanto previsto dall’articolo 20 del D.lgs n. 148/2015. Non sono, invece, contemplati i datori di lavoro destinatari unicamente della disciplina in materia di cassa integrazione straordinaria, come – ad esempio – le imprese esercenti attività commerciali e le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti, i partiti politici e le imprese del trasporto aereo, a prescindere dal numero dei dipendenti.

2.2 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio. L’esonero, fino al 31 dicembre 2021, dal versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015, per gli interventi di cassa integrazione ordinaria e straordinaria decorrenti dal 1° luglio 2021, è riconosciuto nel limite di spesa di 163,7 milioni di euro per l’anno 2021. Ai fini del rispetto del citato tetto, il comma 3, del richiamato articolo 40 affida all’Istituto le attività di monitoraggio e dispone, altresì, che “qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori”.

Con riferimento alle domande di integrazione salariale straordinaria, per le ragioni già illustrate al paragrafo 1.4, l’attività di monitoraggio che la norma assegna all’INPS deve intendersi riferita ai provvedimenti di autorizzazione adottati dall’Istituto a seguito di decreto di concessione ministeriale e ai successivi conseguenti pagamenti, sia diretti che a conguaglio.

In relazione alla portata della richiamata previsione, si precisa, inoltre, che, una volta raggiunto il limite fissato dalla norma in esame, non saranno più autorizzate domande di accesso ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale con l’esenzione dal contributo addizionale.

2.3 Indicazioni in merito al periodo di trattamenti oggetto della previsione ai sensi dell’articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 73/2021. In ordine alla collocazione temporale del periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria per i quali opera l’esenzione dal versamento del contributo addizionale, si osserva che la decorrenza del 1° luglio 2021, prevista dall’articolo 40, comma 3, del menzionato decreto-legge n. 73/2021, non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dal decreto-legge n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021.

In relazione a quanto precede, al fine garantire la continuità delle misure di sostegno in favore dei lavoratori interessati dalla continuità della sospensione/riduzione dell’attività aziendale per assicurare una più agevole gestione delle richieste che, in via generale, prevedono interventi per periodi che decorrono dall’inizio della settimana, – fermo restando il sopracitato limite massimo di esonero fissato in 163,7 milioni di euro per l’anno 2021, – si fa presente che, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria cui al citato articolo 40, comma 3, potrà essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° luglio 2021, ovvero dal 28 giugno 2021.

Conseguentemente, potranno accedere all’intervento di integrazione salariale ordinaria senza obbligo del versamento del contributo addizionale a far tempo dal 28 giugno 2021, esclusivamente i datori di lavoro cui siano state interamente autorizzate, fino al 27 giugno 2021, le 13 settimane di trattamenti di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021 (casuale “COVID-19 DL 41/21”).

Laddove, invece, non siano state interamente richieste e autorizzate le 13 settimane di trattamenti di cui al menzionato articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, sarà possibile accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria senza obbligo di versamento del contributo addizionale a far tempo dal 1° luglio 2021, o da data successiva, e fino al 31 dicembre 2021.

2.4 Caratteristiche degli interventi e disciplina di riferimento. In ordine alla portata della norma, si precisa che, riguardo alla cassa integrazione ordinaria, rientrano nella previsione di esonero dal versamento del contributo addizionale tutte le richieste di intervento diverse da quelle collegate ad eventi oggettivamente non evitabili (EONE) che, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 13, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, sono in ogni caso esclusi da tale obbligo.

Si evidenzia, inoltre, che, in relazione alla formulazione del comma 3 dell’articolo 40 del decreto Sostegni-bis, le sole deroghe alla disciplina generale di cui al D.lgs n. 148/2015 che regola l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi (CIGO – CIGS) sono rappresentate dal mancato obbligo, per i datori di lavoro richiedenti, del versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015 e, con riferimento alla CIGS, in considerazione della proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021, l’applicazione dell’articolo 20, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente di derogare ai termini procedimentali di cui agli articoli 24 e 25 del D.lgs n. 148/2015. Ne consegue che permangono tutte le altre regole che governano l’accesso ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale come, a titolo di esempio: l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi (cfr. gli articoli 4 e 22, comma 5, del D.lgs n. 148/2015) e singoli dei trattamenti (cfr. gli articoli 12 e 22 del D.lgs n. 148/2015); per la cassa integrazione ordinaria, il rispetto della tempistica per l’invio delle domande di accesso al trattamento (cfr. l’art. 15 del D.lgs n. 148/2015), nonché l’obbligo a carico delle aziende richiedenti di produrre una relazione tecnica dettagliata (cfr. l’art. 2 del D.M. n. 95442/2016), che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione.

Inoltre, si ribadisce l’applicazione delle disposizioni che disciplinano le modalità di pagamento di cui all’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015.

In ordine alla previsione di cui all’articolo 12 del D.lgs n. 148/2015, si ricorda che tutti gli interventi di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 non rientrano nel computo dei limiti complessivi e singoli di durata dei trattamenti di cui rispettivamente agli articoli 4 e 12 del D.lgs n. 148/2015 e che gli stessi sono neutralizzati ai fini delle richieste di cassa integrazione ordinaria in argomento.

Si evidenzia, infine, la stretta relazione che intercorre tra le disposizioni contenute ai commi 3 e 4 dell’articolo 40 del decreto-legge n. 73/2021.

Conseguentemente, ai datori di lavoro di cui al precedente paragrafo 2.1 che si avvalgono dei trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale, resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale autorizzato entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le particolari situazioni previste dalla norma al comma 5 dell’articolo 40 del decreto-legge n. 73/2021. Restano, altresì, sospese la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e le procedure di licenziamento in corso ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge n. 604/1966, fatte salve le particolari situazioni previste al comma 5 del suddetto articolo 40.

2.5 Termini di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria. Come anticipato, la previsione di cui al comma 3 dell’articolo 40 del decreto-legge n. 73/2021 non modifica la disciplina ordinaria in materia di integrazioni salariali come definita dal D.lgs n. 148/2015, ma si limita a derogare agli obblighi di versamento del contributo addizionale. Conseguentemente, ai fini della trasmissione delle domande di accesso alla cassa integrazione ordinaria trova applicazione la disposizione contenuta nell’articolo 15 del citato decreto legislativo.

In sede di prima applicazione della norma e in relazione a quanto indicato al precedente paragrafo 2.2, le istanze di cassa integrazione ordinaria relative a sospensioni/riduzioni di attività decorrenti dal 28 giugno 2021 o da “luglio 2021”, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 agosto 2021.

In caso di invio successivo, troveranno applicazione le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’articolo 15 del D.lgs n. 148/2015. Gli importi eventualmente corrisposti, per una somma equivalente all’integrazione salariale non percepita, costituiscono imponibile contributivo.

3.Ulteriore trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 40-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. In materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, è intervenuto anche il decreto–legge 30 giugno 2021, n. 99. Il citato decreto-legge – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 30 giugno 2021 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione – tra le altre disposizioni, ha previsto all’articolo 4, comma 8, l’inserimento, dopo l’articolo 40 del decreto-legge n. 73/2021, dell’articolo 40-bis che prevede un ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.lgs n. 148/2015.

Come anticipato in premessa, il decreto-legge n. 99/2021 è stato abrogato dalla legge n. 106/2021 – di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 73/2021- che, tuttavia, ha fatto salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti in forza delle disposizioni dettate dall’abrogato decreto e ne ha recepito i contenuti che si illustrano di seguito.

3.1 Datori di lavoro destinatari. La previsione di cui al citato articolo 40-bis del decreto-legge n. 73/2021 fa riferimento ai “datori di lavoro privati di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69”.

Ai fini dell’identificazione dei soggetti ammessi al trattamento di CIGS di cui trattasi, si richiamano le indicazioni fornite al precedente paragrafo 1.1.

3.2 Condizioni di accesso alla misura. La disposizione di cui trattasi si rivolge ai datori di lavoro come sopra individuati che, avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile – come stabiliti dall’articolo 4 e dall’articolo 22, comma 5, del D.lgs n. 148/15 – non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui al medesimo decreto legislativo.

3.3 Caratteristiche e durata del trattamento. Il trattamento ai sensi dell’articolo 40-bis del decreto-legge n. 73/2021 – concesso in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del D.lgs n. 148/2015 – può avere una durata massima di 13 settimane fruibili nel periodo dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021.

In relazione al trattamento CIGS di cui trattasi, i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015; riguardo alle modalità di erogazione della prestazione, si precisa che, trattandosi di un trattamento straordinario di integrazione salariale la cui potestà concessoria fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto autorizzerà il recupero delle somme anticipate dai datori di lavoro con il consolidato sistema del conguaglio contributivo ovvero provvederà al pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale di concessione.

In relazione al conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori ed alle quote di TFR maturate dai lavoratori durante i periodi di integrazione salariale, si rimanda a quanto precisato al precedente paragrafo 1.3.

Ai datori di lavoro che accedono alla misura prevista dal menzionato articolo 40-bis del decreto-legge n. 73/2021, resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 per la durata del trattamento di integrazione salariale autorizzato entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le particolari situazioni previste dalla norma. Restano, altresì, sospese la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le procedure di licenziamento in corso ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge n. 604/1966, fatte salve le particolari situazioni previste al comma 3 del suddetto articolo 40-bis.

3.4 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio. L’ulteriore trattamento di CIGS in parola è riconosciuto nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l’anno 2021.

Ai fini del rispetto del citato tetto, l’articolo 40-bis del decreto-legge n. 73/2021 affida all’Istituto le attività di monitoraggio e prevede, altresì, che “qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento anche in via prospettica del limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande”.

Come anticipato al precedente paragrafo 3.3, al riguardo si osserva che, in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, la potestà concessoria fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, limitandosi l’Istituto ad autorizzare l’erogazione dei trattamenti secondo le modalità (pagamento diretto ovvero conguaglio) stabilite nel decreto di concessione. Tanto premesso, si fa presente che l’attività di monitoraggio che la norma assegna all’INPS deve intendersi riferita ai provvedimenti di autorizzazione adottati dall’Istituto a seguito di decreto di concessione ministeriale e ai successivi conseguenti pagamenti, sia diretti che a conguaglio.

4.Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica. L’articolo 45 del decreto Sostegni-bis, introducendo il comma 1-bis all’articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, prevede che, dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73/2021) al 31 dicembre 2021, sia possibile prorogare ulteriormente, per un massimo di sei mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica che cessano l’attività produttiva, qualora le attività necessarie al completamento del processo di cessazione aziendale avviato e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità, previa stipula di un ulteriore accordo aziendale in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo economico e della Regione interessata.

Ricordiamo che la reintroduzione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che cessano l’attività produttiva era già stata prevista, per il triennio 2018-2020, dal suddetto articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130/2018.

Si rammenta, altresì, che il trattamento CIGS in questione rappresenta una fattispecie autonoma di ricorso alle integrazioni salariali straordinarie.

In merito ai contenuti della disposizione in esame, si rinvia alle indicazioni già fornite con il messaggio n. 4265/2018.

Si ricorda, inoltre, che i datori di lavoro beneficiari dell’integrazione salariale in argomento possono accedere alle misure e agli esoneri contributivi di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018, come modificato dall’articolo 4 del decreto-legge n. 103/2021.

Al riguardo, verranno successivamente fornite indicazioni di prassi ed operative, ferme restando le istruzioni di cui al messaggio n. 3920/2020.

5.Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività delle aziende operanti nel settore aereo, ai sensi dell’articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dal decreto-legge n. 104/2020. L’articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021 – recependo il disposto dell’articolo 4, comma 1, dell’abrogato decreto-legge n. 99/2021 – ha, altresì, previso che la proroga di ulteriori di sei mesi del trattamento di cassa integrazione straordinaria di cui all’articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130/2018, possa essere concessa – in via eccezionale e previo accordo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo economico, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle Regioni interessate – anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’Ente nazionale dell’aviazione civile, che hanno cessato o cessano l’attività produttiva nel corso dell’anno 2020 (cfr. il messaggio n. 3922/2020).

La proroga del trattamento CIGS in parola – che può essere richiesta dalla data di entrata in vigore dell’abrogato decreto-legge n. 99/2021 (30 giugno 2021) e fino al 31 dicembre 2021 – è concessa in deroga ai limiti di cui agli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015 nel limite massimo di spesa 12,3 milioni di euro per l’anno 2021 e di 6,2 milioni di euro per l’anno 2022.

Per consentire il costante monitoraggio delle risorse finanziarie disponibili, il predetto trattamento di integrazione salariale viene esclusivamente corrisposto con pagamento diretto dell’INPS ai lavoratori aventi diritto.

Parallelamente, ai fini degli interventi integrativi a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, il medesimo articolo 50-bis al comma 1 ha disposto l’incremento della dotazione del citato Fondo di solidarietà in misura pari a 7,4 milioni di euro per l’anno 2021 e 3,7 milioni di euro per l’anno 2022.

In relazione alle quote di TFR maturate dai lavoratori durante i periodi di integrazione salariale, si rimanda a quanto precisato al precedente paragrafo 1.3.

6.Datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili. Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

6.1 Premessa e quadro normativo. L’articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021 – recependo il disposto dell’articolo 4 dell’abrogato decreto-legge n. 99/2021 – ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di CIGO, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021.

Inoltre, per i datori di lavoro sopraindicati, resta precluso – fino al 31 ottobre 2021 – l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le particolari situazioni previste dalla norma. Restano, altresì, sospese la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le procedure di licenziamento in corso ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge n. 604/1966, fatte salve le particolari situazioni previste al comma 5 del suddetto articolo 50-bis.

6.2 Datori di lavoro destinatari. Come anticipato in premessa, la possibilità di richiedere un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 è riservata esclusivamente ai datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili.

In particolare, la norma prevede che tali datori di lavoro – individuati tramite i codici Ateco 13, 14 e 15 (classificazione attività economiche Ateco2007) – che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020, per periodi decorrenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per una durata massima di 17 settimane.

Si precisa che l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale in oggetto prescinde dal ricorso ai trattamenti di integrazione salariale emergenziale previsti dalle vigenti disposizioni.

Si evidenzia, inoltre, che l’ultimo capoverso del comma 2 dell’articolo 50-bis del decreto-legge n. 73/2021 dispone che per i trattamenti di integrazione salariale in argomento e, in relazione agli stessi, non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti.

In relazione al conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori nelle ipotesi in cui il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dal datore di lavoro e per quanto attiene alle quote di TFR maturate dai lavoratori durante i periodi di integrazione salariale, si rimanda a quanto precisato al precedente paragrafo 1.3.

6.2.1 Ulteriore trattamento di integrazione salariale ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020. Ai fini dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, la norma richiama, altresì, l’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020.

Conseguentemente, anche le imprese – appartenenti ai settori sopra indicati – che alla data del 30 giugno 2021 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 99/2021) avevano in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 17 settimane, per periodi decorrenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.

Anche per tale richiesta, i datori di lavoro seguiranno l’ordinario iter procedurale già descritto nella circolare n. 47/2020, che prevede la preventiva richiesta di sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. A seguito dell’adozione del relativo decreto direttoriale, l’Istituto provvederà ad autorizzare le istanze di cassa integrazione salariale ordinaria per i periodi stabiliti dal decreto medesimo.

Si ricorda che anche per i trattamenti di integrazione salariale in argomento non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti; si applicano, inoltre, le più volte citate disposizioni in materia di conguaglio delle prestazioni anticipate ai lavoratori e quelle relative alle quote di TFR maturate durante il periodo di integrazione salariale.

Per i restanti profili si richiamano le disposizioni applicative dettate nei paragrafi successivi.

6.3 Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui all’articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021. Riguardo ai lavoratori cui si rivolgono le tutele di al paragrafo 6.1 della presente circolare, si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021, i trattamenti di integrazione salariale trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 30 giugno 2021 (data di entrata in vigore dell’abrogato decreto-legge n. 99/2021).

Con riferimento al requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall’Istituto in materia. Conseguentemente, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

6.4 Indicazioni in merito al periodo di trattamento richiedibile e alla modalità di trasmissione delle domande. In ordine alla collocazione temporale del nuovo periodo di trattamenti emergenziali, si osserva che la decorrenza del 1° luglio 2021, già prevista dal menzionato articolo 4, comma 2, del decreto–legge n. 99/2021 e confermata dall’articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021, non consente ai datori di lavoro dei settori indicati di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dal decreto-legge n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021.

In relazione a quanto precede – ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti, come definita dal decreto-legge n. 99/2021 (17 settimane) – si fa presente che, al fine garantire la continuità delle misure di sostegno in favore dei lavoratori interessati dalla continuità della sospensione/riduzione dell’attività aziendale e su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il nuovo periodo di trattamenti previsto dal citato articolo 4, comma 2, potrà essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° luglio 2021.

Conseguentemente, qualora siano state richieste e autorizzate fino al 27 giugno 2021 le 13 settimane di trattamenti di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021 (casuale “COVID-19 DL 41/21”), i datori di lavoro di cui trattasi potranno richiedere il nuovo periodo di trattamenti ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021, per un massimo di 17 settimane, a far tempo dal 28 giugno 2021.

Nel diverso caso in cui non siano state interamente richieste e autorizzate le 13 settimane di trattamenti di cui all’articolo 8, comma 1, del menzionato decreto–legge n. 41/2021, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal 1° luglio 2021, sempre per un massimo di 17 settimane di trattamenti.

A titolo di esempio, laddove non siano state interamente autorizzate le 13 settimane di trattamenti previste dal decreto-legge n. 41/2021 e il trattamento ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021, è richiesto a partire dal 1° luglio 2021, il periodo massimo di 17 settimane sarà riconosciuto, in via continuativa, fino e non oltre il 24 ottobre 2021.

Per assicurare, invece, la continuità nel sostegno in favore dei lavoratori in caso di prosecuzione in successione della sospensione o riduzione dell’attività aziendale, la decorrenza del trattamento ai sensi del citato articolo 50-bis, comma 2, potrà essere anticipata, presentando la relativa domanda di concessione dal 28 giugno 2021 con termine del periodo al 24 ottobre 2021.

Atteso che per il finanziamento del nuovo periodo di trattamenti sono previste risorse specifiche e che il monitoraggio dei suddetti limiti di spesa è assegnato all’Istituto, ai fini della gestione delle istanze e per garantire una puntuale attività di rendicontazione contabile, sono state istituite le nuove causali di seguito indicate.

Per richiedere l’ulteriore periodo massimo di 17 settimane di integrazione salariale, i datori di lavoro dei settori sopra richiamati dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 – DL 99/21”.

Con riferimento alla prestazione di cassa integrazione ordinaria, previa sospensione del trattamento di cassa integrazione straordinaria in corso di cui al precedente paragrafo 6.2.1, le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “COVID 19 – DL 99/21 –sospensione CIGS”.

6.5 Termini di trasmissione delle domande e dei modelli SR41-UniEmens – CIG. Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili, l’articolo 50-bis, comma 3, del decreto–legge n. 73/2021, richiamando l’articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021, conferma la disciplina a regime, secondo cui il termine per la presentazione delle domande e de relative ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Conseguentemente, le istanze di accesso ai trattamenti decorrenti da “luglio 2021”, comprese quelle per cui, secondo le indicazioni sopra illustrate, è possibile anticipare il trattamento dalla data del 28 giugno 2021, devono essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 agosto 2021.

Anche con riferimento ai termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti, in forza del richiamo all’articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021, si conferma che, in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

6.6 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio. Ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 50-bis del citato decreto-legge n. 73/2021, i trattamenti di cassa integrazione ordinaria di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge n. 18/2020, disciplinati dal comma 2 del medesimo articolo 50-bis, sono concessi nel limite massimo complessivo di spesa di 185,4 milioni di euro.

Lo stanziamento a carico dello Stato finanzia le prestazioni di sostegno al reddito in esame e la relativa contribuzione figurativa che non sarebbero state autorizzate nell’ordinario regime previsto dal D.lgs n. 148/2015.

Il monitoraggio del tetto di spesa è affidato all’Istituto che, qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati riscontri l’avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell’importo stanziato, non potrà più emettere ulteriori provvedimenti di autorizzazione.

7.Decreto–legge 20 luglio 2021, n. 103. Trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale. Come anticipato in premessa, il decreto-legge n. 103/2021, ha introdotto all’articolo 3 un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale in favore delle imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, che – secondo quanto previsto dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 – gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

Inoltre, per i datori di lavoro sopraindicati, resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano, altresì, sospese la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le procedure di licenziamento in corso ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge n. 604/1966, fatte salve le particolari situazioni previste al comma 3 del suddetto articolo 3.

7.1 Datori di lavoro destinatari. L’articolo 3 del decreto-legge n. 103/2021 prevede, per i datori di lavoro che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la possibilità di richiedere, in via eccezionale, un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale.

In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro di cui trattasi – che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica – possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

In ordine alla decorrenza dei periodi richiedibili oggetto del trattamento in argomento, si precisa che, nel silenzio della norma, tale termine iniziale deve intendersi in senso “mobile”, atteso che dall’espressione utilizzata “trattamenti ulteriori”, appare evidente la volontà del legislatore di concedere i trattamenti in continuità rispetto a quelli previsti dal decreto-legge n. 41/2021.

Si ricorda che per i trattamenti di integrazione salariale in argomento a carico dei datori di lavoro richiedenti non è dovuto alcun contributo addizionale e si applicano le disposizioni richiamate al paragrafo 1.3 in materia di conguaglio delle prestazioni anticipate ai lavoratori e quelle relative alle quote di TFR maturate durante il periodo di integrazione salariale.

7.2 Ulteriore trattamento di integrazione salariale ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020. Ai fini dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, il menzionato articolo 3 del decreto-legge n. 103/2021 richiama, altresì, l’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020.

Conseguentemente, anche le imprese, come sopra individuate, che hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 13 settimane, fino al 31 dicembre 2021.

Anche alle integrazioni salariali in argomento si applicano le disposizioni richiamate all’ultimo capoverso del paragrafo precedente ed il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo addizionale.

Per tale richiesta, i datori di lavoro seguiranno l’ordinario iter procedurale già descritto nella circolare n. 47/2020, che prevede la preventiva richiesta di sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. A seguito dell’adozione del relativo decreto direttoriale, l’Istituto provvederà ad autorizzare le istanze di cassa integrazione salariale ordinaria per i periodi stabiliti dal decreto medesimo.

7.3 Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 103/2021. Riguardo ai lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui al decreto-legge n. 103/21, si precisa che i trattamenti di integrazione salariale trovano applicazione in favore dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 21 luglio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 103/2021).

Con riferimento al requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall’Istituto in materia. Conseguentemente, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

7.4 Modalità e termini di trasmissione delle domande e dei modelli SR41-UniEmens – CIG. Per richiedere l’ulteriore periodo massimo di 13 settimane di integrazione salariale di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 103/2021, i datori di lavoro sopra indicati dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 – DL 103/21”.

Con riferimento alla prestazione di cassa integrazione ordinaria, previa sospensione del trattamento di cassa integrazione straordinaria in corso (cfr. il precedente paragrafo 7.2), le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “COVID 19 – DL 103/21 –sospensione CIGS”.

Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro destinatari delle tutele di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 103/2021, si osserva che la norma non prevede disposizioni specifiche.

Conseguentemente, trova applicazione la disciplina a regime che regola i trattamenti di tipo emergenziale, come da ultimo definita dai commi 3 e 4 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021.

Ai sensi della richiamata normativa, il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Conseguentemente, le istanze di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria decorrenti da luglio 2021, comprese quelle per cui, secondo le indicazioni sopra illustrate, è possibile anticipare il trattamento dalla data del 28 giugno 2021, devono essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 agosto 2021.

Anche con riferimento ai termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti, in applicazione della disciplina a regime sopra richiamata, si conferma che, in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

In relazione al conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori nelle ipotesi in cui il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dal datore di lavoro e per quanto attiene alle quote di TFR maturate dai lavoratori durante i periodi di integrazione salariale, si rimanda a quanto precisato al precedente paragrafo 1.3.

7.5 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio. In forza di quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 103/2021, i trattamenti di cassa integrazione ordinaria di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge n. 18/2020, disciplinati dal comma 1 del medesimo articolo 3, sono concessi nel limite massimo complessivo di spesa di 21,4 milioni di euro per l’anno 2021.

Lo stanziamento a carico dello Stato finanzia le prestazioni di sostegno al reddito in esame e la relativa contribuzione figurativa che non sarebbero state autorizzate nell’ordinario regime previsto dal D.lgs n. 148/2015.

Il monitoraggio del tetto di spesa è affidato all’Istituto che, qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati riscontri l’avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell’importo stanziato, non potrà più emettere ulteriori provvedimenti di autorizzazione.[…]”.