(Studio legale  G. Patrizi, G. Arrigo, G. Dobici)

Corte di cassazione. Sentenza 21 gennaio 2025, n. 1445

Pretesa creditoria dell’INPS. Restituzione incentivo all’autoimprenditorialità. NASpI in forma anticipata. Lavoro subordinato. Prestazione occasionale di lavoro autonomo.

“[…] La Corte di Cassazione,

(omissis)

Fatti di causa

Con sentenza depositata il 21.6.2023, la Corte d’appello di Trento, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’insussistenza della pretesa creditoria fatta valere dall’INPS nei confronti di A.G., riguardante la restituzione dell’incentivo all’autoimprenditorialità che questi aveva percepito in luogo della c.d. NASpI.

La Corte ha dapprima dato atto che, con sentenza n. 194 del 2021, la Corte costituzionale, a seguito di rimessione del giudice di prime cure, aveva rigettato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015, nella parte in cui non prevede che, in caso di instaurazione da parte del beneficiario dell’assegno di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui la NASpI è stata corrisposta in forma anticipata, l’obbligo di restituzione debba concernere una somma corrispondente alla retribuzione percepita e non l’intera anticipazione, qualora lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato non abbia inciso in modo apprezzabile, specie in ragione della sua esigua durata, sull’effettività e la continuità del lavoro autonomo e/o di impresa individuale il cui avvio è stato favorito dall’incentivo medesimo; indi, ritenendo che il dato dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato andasse considerato nella sua effettività, ha assunto prova per interpello e testi circa la natura delle prestazioni svolte dall’appellante nel periodo compreso tra il 22 e il 25 maggio 2017, per il quale era stato denunciato il rapporto di lavoro subordinato con B.T. s.r.l., e in esito all’istruttoria espletata ha riqualificato il rapporto de quo come prestazione occasionale di lavoro autonomo, ritenendo per conseguenza inapplicabile il disposto dell’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015, per mancanza del relativo presupposto.

Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo due motivi di censura.

A.G. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria.

Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 437, 345 e 416 c.p.c., anche con riferimento all’art. 24 Cost., per avere la Corte di merito dato ingresso ad un tema d’indagine nuovo rispetto a quello prospettato in prime cure e concernente la natura realmente autonoma e non subordinata della prestazione svolta dall’odierno controricorrente nel periodo compreso tra il 22 ed il 25 maggio 2017: ad avviso di parte ricorrente, infatti, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado aveva dedotto unicamente la natura occasionale della prestazione e la sua consequenziale compatibilità con la fruizione della NASpI, di talché la differente prospettazione introdotta con l’atto di appello, secondo cui la prestazione di lavoro subordinato avrebbe in realtà dissimulato una prestazione di lavoro autonomo, sarebbe stata inammissibile e inammissibilmente accolta dai giudici territoriali.

Con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015, e degli artt. 2728 e 2729 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che l’avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, che è prevista dall’art. 8, comma 4, cit., al fine di comminare la restituzione integrale dell’incentivo, costituisca un dato di fatto assunto a fondamento di una presunzione iuris tantum, suscettibile di essere vinta da prova contraria idonea a consentire la riqualificazione del rapporto: ad avviso dell’Istituto, infatti, tratterebbesi piuttosto di presunzione iuris et de iure, di cui non è ammissibile prova contraria, di talché, in presenza della formale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna indagine potrebbe compiere il giudice di merito al fine di escludere l’obbligo di restituire il beneficio dell’incentivo.

Ciò premesso, il primo motivo è fondato.

Come si legge nel ricorso introduttivo del giudizio, l’odierno controricorrente adì il giudice di prime cure sostenendo che, pur avendo effettivamente intrapreso l’attività di lavoro autonomo per la quale aveva beneficiato dell’anticipazione della NASpI, aveva tuttavia svolto “occasionalmente ed eccezionalmente n. 4 giornate di lavoro subordinato”, le quali, rientrando “nei limiti di cui all’art. 54-bis [scil.: del d.l. n. 50/2017, recante disciplina delle prestazioni lavorative occasionali, n.d.e.], con il versamento di una retribuzione lorda complessiva di € 249,05”, non avrebbero potuto in alcun modo dar luogo ad una violazione della disciplina “in materia di liquidazione anticipata dell’indennità NASpI”, atteso che “ai fini della percezione della NASpI lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato per un tempo ridotto (fino a 6 mesi) non comporta rioccupazione” (cfr. pagg. 8 e 9 del ricorso introduttivo del giudizio, per come debitamente trascritte dall’INPS a pagg. 14-15 del ricorso per cassazione).

Vero è che l’odierno controricorrente ebbe a precisare che l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato aveva avuto luogo “solo al fine di svolgere in via eccezionale/occasionale una prestazione che abitualmente svolge da lavoro autonomo/impresa” (ibid.), rimarcando che si trattava di “prestazione lavorativa analoga a quella che normalmente presta da imprenditore/lavoratore autonomo a vantaggio di un’azienda con la quale aveva già in passato collaborato e collabora” (così ancora il ricorso introduttivo del giudizio, per come riportato a pag. 6 del controricorso).

Ma non è meno vero che, come puntualmente rilevato dall’INPS già nella memoria di costituzione in appello per eccepire l’inammissibilità in parte qua del gravame, in nessuna parte del ricorso introduttivo si afferma che il rapporto di lavoro de quo avesse, in realtà, natura autonoma: anzi, è lo stesso controricorrente a ricordare che la stipulazione del contratto di lavoro subordinato con inquadramento di “dipendente/operaio montatore” era dipesa dal fatto che “un pari intervento in qualità di impresa lavoratore/autonomo avrebbe richiesto una lunga procedura burocratica di adeguamento rispetto agli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro”, laddove “l’inquadramento come dipendente [gli] permetteva di procedere all’immediato intervento presso il laboratorio/cantiere in regola con tutti gli obblighi previsti dalla normativa nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili” (cfr. pag. 3 del controricorso, dove si riporta il tenore testuale del ricorso introduttivo del giudizio).

Appare dunque evidente che, sebbene l’odierno controricorrente abbia cercato di sostenere che la prestazione lavorativa svolta nel periodo controverso potesse essere comunque sussunta nell’alveo delle prestazioni occasionali di cui all’art. 54-bis, d.l. n. 50/2017 (conv. con l. n. 96/2017), il fatto dell’avvenuta stipulazione di un contratto di lavoro subordinato non è mai stato posto in discussione; di più, non è mai stato in discussione che le parti vollero stipularlo, sia pure allo scopo di permettere all’odierno controricorrente un immediato accesso al cantiere dell’impresa datrice di lavoro: la riprova è che, come si legge nello storico di lite di Corte cost. n. 194 del 2021, cit., il giudice di prime cure ebbe a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015, proprio sul presupposto che l’odierno controricorrente “aveva, tra il 22 ed il 25 maggio 2017, instaurato un rapporto di lavoro subordinato con un’altra società, percependo una retribuzione complessiva di euro 249,05” e che “stante il chiaro tenore letterale del predetto art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, la domanda […] dovrebbe essere rigettata, in quanto la norma ha disciplinato le conseguenze dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo nel quale è riconosciuta la liquidazione anticipata dalla NASpI senza considerare né l’esiguità della durata del rapporto e della retribuzione percepita, né l’effettiva incidenza impediente dello stesso rispetto all’esercizio dell’attività di impresa avviata grazie alla liquidazione dell’indennità in unica soluzione”.

Così ricostruita la causa petendi del ricorso introduttivo del giudizio, è evidente che i giudici territoriali, accogliendo il motivo di gravame con cui l’odierno controricorrente aveva sostenuto che, sebbene l’attività svolta nel periodo in questione fosse stata formalmente inquadrata come prestazione di lavoro subordinato, essa era stata “in concreto svolta come lavoratore autonomo e comunque senza reale subordinazione, come sempre effettuato […] con la medesima ditta, con cui collabora come lavoratore autonomo” (così la sentenza impugnata, pag. 4), hanno violato il divieto di nova in appello, previsto dall’art.  437 c.p.c. in analogia con quanto disposto dall’art. 345 c.p.c.: prova ne sia che l’accoglimento della domanda non è stato in alcun modo motivato con riferimento alle previsioni dell’art. 54-bis, d.l. n. 50/2017, cit., che disciplinano, come detto, il contratto di lavoro occasionale, ma esclusivamente in relazione all’accertamento, compiuto in sede di gravame, della natura autonoma della prestazione.

Si deve piuttosto aggiungere che non rileva in contrario che il libello introduttivo avesse più volte definito la prestazione de qua come “occasionale”: il lavoro occasionale di cui all’art. 54-bis, d.l. n. 50/2017, più volte cit., consiste infatti in una prestazione la cui modalità di esecuzione (autonoma, subordinata o finanche alternativamente autonoma e subordinata) risulta prima facie indifferente per l’ordinamento, solo occorrendo che sia svolta secondo le precise indicazioni di cui ai commi 9 ss. dell’art. 54-bis, cit., di talché il riferimento insistito all’occasionalità della prestazione non poteva in alcun modo valere come riferimento alla modalità (in ipotesi, autonoma) con cui essa è stata in concreto espletata.

L’accoglimento del primo motivo di censura, comportando la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata per aver accolto una domanda proposta per la prima volta in appello (Cass. n. 2767 del 1964 e innumerevoli succ. conf.), determina logicamente l’assorbimento del secondo motivo, con cui – come detto – l’INPS si duole che, pur in presenza della formale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, i giudici territoriali abbiano ritenuto possibile un’indagine di merito circa l’effettiva natura del rapporto, onde escludere l’obbligo di restituire il beneficio dell’incentivo; trattandosi, nondimeno, di questione di particolare importanza, reputa il Collegio di doverla esaminare ex art. 363, comma 3°, c.p.c.-

L’assunto cardine dei giudici territoriali riviene da una peculiare interpretazione della norma di cui all’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015, che essi ritengono di poter mutuare dalla più volte citata sentenza con cui il giudice delle leggi ne ha escluso l’illegittimità costituzionale: poiché il legislatore ha considerato l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato “come elemento fattuale indicativo della mancanza o insufficienza del presupposto stesso del beneficio – ossia dell’inizio e poi prosecuzione di un’impresa individuale (o in cooperativa) ovvero di un’attività di lavoro autonomo – secondo un criterio semplificato, tale da non richiedere all’INPS un’indagine in ordine alla maggiore o minore incidenza e portata della contestuale prestazione di lavoro subordinato” (così Corte cost. n. 194 del 2021, testualmente cit. a pag. 6 della sentenza impugnata), si sarebbe in presenza “di un dato di fatto che viene assunto a fondamento di un ragionamento presuntivo”, ossia “di una presunzione iuris tantum, che può essere vinta da una prova contraria, anche di natura indiziaria, purché idonea a riqualificare diversamente la natura del rapporto” (così la sentenza impugnata, ibid.).

L’affermazione non è condivisibile.

Che il legislatore abbia considerato l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato come circostanza da cui desumere presuntivamente l’insussistenza del presupposto dell’avvio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, per favorire il quale il beneficio dell’incentivo è stato concesso, è affermazione che, invero, attiene all’interpretazione della mens legis e, segnatamente, della ratio della previsione legale concernente la perdita del beneficio in questione, ma nulla ha a che vedere con la possibilità, erroneamente ammessa dalla Corte territoriale, che, una volta instaurato un rapporto di lavoro subordinato, il beneficiario dell’incentivo possa provarne contro l’INPS l’avvenuta simulazione (nella specie, relativa), allo scopo di sottrarsi all’obbligo di restituirlo: per principio generale desumibile dall’art. 1415, comma 1°, c.c., infatti, la simulazione non può essere opposta ai terzi che hanno fatto affidamento sull’apparenza creata dal contratto e che siano titolari di una situazione giuridica che sia connessa o dipendente o che in qualche modo possa essere influenzata dall’accordo simulatorio, nel senso che potrebbe venir meno o diminuire nella sua consistenza in conseguenza del discoprimento della simulazione e della conseguente manifestazione esteriore della effettiva realtà giuridica esistente tra le parti dell’accordo simulatorio (cfr. Cass. n. 338 del 2001); e tanto deve affermarsi anche con riguardo al caso di specie, non potendo dubitarsi che l’INPS sia terzo rispetto al contratto di lavoro stipulato tra le parti e sia titolare di pretese (in specie di carattere restitutorio) che verrebbero ad essere compromesse laddove si consentisse alle parti di poter provare nei suoi confronti la simulazione.

Si tratta, a ben vedere, di una conclusione che questa Corte ha già fatto propria con riguardo alla moltitudine di casi inversi in cui è invece l’INPS ad avere interesse a dimostrare l’avvenuta simulazione del rapporto di lavoro, o perché radicalmente insussistente o perché svoltosi con modalità soggettive o oggettive differenti da quanto denunciato ai fini contributivi: la possibilità che l’Istituto, in tali casi, possa far valere la realtà del rapporto contro la sua apparenza altro non è che un’applicazione del principio generale di cui all’art. 1415, comma 2°, c.c., secondo cui la simulazione è inefficace nei confronti di quei terzi i cui diritti sono pregiudicati dal contratto simulato, potendo essi conseguentemente far valere con ogni mezzo la prova della simulazione (cfr., per un’applicazione di questo principio, Cass. n. 15207 del 2002).

E dal momento che l’INPS è per definizione terzo rispetto al contratto di lavoro, non possono non valere nei suoi riguardi le medesime regole che disciplinano la simulazione nei riguardi dei terzi, di talché il contratto simulato sarà inefficace quando pregiudica i suoi diritti ed efficace quando l’ente abbia fatto in buona fede affidamento sull’apparenza per suo tramite creata.

Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: “nell’applicazione dell’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015, secondo cui l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI obbliga l’assicurato a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, il lavoratore assicurato non può provare nei confronti dell’INPS l’avvenuta simulazione del rapporto di lavoro subordinato al fine di sottrarsi all’obbligo di restituzione, potendo viceversa l’INPS sempre dimostrare l’avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato per ottenere la restituzione del trattamento corrisposto”.

Tenuto conto della novità e intima complessità delle questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e compensa le spese dell’intero processo […]”..