(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)

Corte di Cassazione, Sezione lavoro. Ordinanza n. 19937/2023.


La Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, con ordinanza n. 19937/2023 ha sancito che ‘il diritto a percepire la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, anche quando l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di tale qualifica sia illegittima (D.lgs. 165 del 2001, art. 52, comma 5) trova la sua diretta giustificazione nell’efficacia immediatamente precettiva della Costituzione, art. 36 (Cass. S.U. n. 25837/2007; Cass. nn. 23741/2008; 4382/2010; 18808/2013; 2102/2019).

Da ciò consegue che le differenze retributive da corrispondere al lavoratore – in quanto volte ad assicurare “una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro” – non possono essere quelle spettanti per le mansioni da lui effettivamente svolte, senza alcun rilievo al fatto che si tratti di mansioni immediatamente superiori alla qualifica rivestita oppure di mansioni ulteriormente superiori’. 

La Cassazione infatti ritiene chiaro il disposto del DLgs 165/2001, art 52, che fa riferimento alle ‘mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore’, là dove pone i limiti della loro legittima attribuzione a un lavoratore di qualifica inferiore (comma 2), mentre tratta in generale di ‘mansioni superiori’ e di ‘mansioni proprie di una qualifica superiore’ nella parte in cui pone il principio e detta le condizioni del diritto al pagamento delle differenze retributive nonostante la nullità dell’assegnazione (commi 3 e 5).