Assegni di natalità e maternità: spettano ai cittadini non europei con permesso unico di lavoro.

Corte di giustizia dell’Unione europea, Sentenza 2 settembre 2021, in causa C-350/20.

Assegni di natalità e maternità: spettano ai cittadini non europei con permesso unico di lavoro. Corte di giustizia dell’Unione europea, Sentenza 2 settembre 2021, in causa C-350/20, O. D. e a. c. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Nota a cura di Giovanni Patrizi

I cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico di lavoro ottenuto in forza della normativa italiana che recepisce una direttiva dell’Unione hanno il diritto di beneficiare di un assegno di natalità e di un assegno di maternità quali previsti dalla normativa italiana.

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha origine dal rifiuto delle autorità italiane di concedere un assegno di natalità e uno di maternità a cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente in Italia, titolari di un permesso unico di lavoro ma non dello status di soggiornanti di lungo periodo. La controversia è giunta prima innanzi la Corte di cassazione, che ha investito la Corte costituzionale della questione di legittimità della L. n. 190/2014 nella parte in cui subordina il riconoscimento dell’assegno in favore di cittadini di paesi terzi alla condizione che siano titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo. La Corte costituzionale ha quindi chiamato a pronunciarsi la Corte di giustizia dell’Unione europea, ritenendo che il divieto di discriminazioni arbitrarie e la tutela della maternità e dell’infanzia, garantiti dalla Costituzione italiana, debbano essere interpretati alla luce delle indicazioni vincolanti fornite dal diritto dell’Unione europea.

1.Le autorità italiane hanno rifiutato la concessione di un assegno di natalità e di un assegno di maternità a diversi cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in Italia, titolari di un permesso unico di lavoro ottenuto in forza della normativa italiana che recepisce la Dir. n. 2011/98[1]. Tale rifiuto è stato motivato dal fatto che, contrariamente ai requisiti previsti dalla legge n. 190/2014 e dal D.Lgs. n. 151/2001, tali persone non sono titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo. Difatti, ai sensi della L. n. 190/2014, che istituisce un assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato, l’assegno è versato mensilmente ai cittadini italiani, ai cittadini di altri Stati membri, nonché ai cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno di lunga durata, al fine di incentivare la natalità e di contribuire alle spese per il suo sostegno. Il cit. decreto legislativo concede il beneficio dell’assegno di maternità, per ogni figlio nato dal 1º gennaio 2001 o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alle donne residenti in Italia che siano cittadine di tale Stato membro o di un altro Stato membro dell’Unione o che siano titolari di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

I cittadini di paesi terzi di cui trattasi hanno contestato tale rifiuto dinanzi ai giudici italiani. Nell’ambito di dette controversie, la Corte di Cassazione, ritenendo che la disciplina dell’assegno di natalità violi segnatamente diverse disposizioni della Costituzione italiana, ha sottoposto alla Corte costituzionale alcune questioni di legittimità costituzionale riguardanti la L. n. 190/2014, nella parte in cui subordina il riconoscimento dell’assegno in favore di cittadini di paesi terzi alla condizione che essi siano titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo. Per le medesime ragioni, la Corte cost. è stata investita di una questione di legittimità costituzionale vertente sul cit. D.Lgs. n. 151/2001, relativo all’assegno di maternità.

La Corte costituzionale, ritenendo che il divieto di discriminazioni arbitrarie e la tutela della maternità e dell’infanzia, garantiti dalla Costituzione italiana, debbano essere interpretati alla luce delle disposizioni vincolanti del diritto dell’Unione, ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’UE (in prosieguo: la CGUE) di precisare la portata del diritto di accesso alle prestazioni sociali riconosciuto dall’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la “Carta”) e del diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale sancito all’art. 12, par. 1, lett. e), della Dir. n. 2011/98 ai lavoratori di paesi terzi[2].

La CGUE, nella sentenza al nostro esame, conferma il diritto dei cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico di beneficiare, conformemente all’art. 12, par. 1, lett. e), della Dir. n. 2011/98, di un assegno di natalità e di un assegno di maternità quali previsti dalla normativa italiana.

2.Giudizio della Corte.

In primo luogo, la CGUE precisa che, poiché l’art. 12, par. 1, lett. e), della Dir. n. 2011/98 dà espressione al diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale di cui all’art. 34, paragrafi 1 e 2, della Carta, occorre esaminare la questione relativa alla conformità della normativa italiana con il diritto dell’Unione unicamente alla luce di tale direttiva.

In secondo luogo, poiché l’ambito di applicazione della richiamata disposizione della direttiva, che rinvia al Regolamento n. 883/2004[3], è determinato da quest’ultimo, la CGUE verifica se l’assegno di natalità e l’assegno di maternità di cui trattasi costituiscano prestazioni rientranti nei settori della sicurezza sociale elencati all’art. 3, par. 1, del cit. Regolamento.

Per quanto riguarda l’assegno di natalità, la CGUE rileva che tale assegno viene concesso automaticamente ai nuclei familiari che rispondono a determinati criteri oggettivi definiti ex lege, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente. Si tratta di una prestazione in denaro destinata in particolare, mediante un contributo pubblico al bilancio familiare, ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento di un figlio appena nato o adottato. La CGUE da ciò conclude che tale assegno costituisce una prestazione familiare, ai sensi dell’art. 3, par. 1, lett. j), del Regolamento n. 883/2004.

Per quanto riguarda l’assegno di maternità, la Corte rileva che esso è concesso o negato tenendo conto, oltre che dell’assenza di un’indennità di maternità connessa a un rapporto di lavoro o allo svolgimento di una libera professione, delle risorse del nucleo di cui fa parte la madre sulla base di un criterio oggettivo e legalmente definito, ossia l’indicatore della situazione economica, senza che l’autorità competente possa tener conto di altre circostanze personali. Inoltre, tale assegno si riferisce al settore della sicurezza sociale di cui all’art. 3, par. 1, lett. b), del Regolamento n. 883/2004.

La CGUE conclude nel senso che l’assegno di natalità e l’assegno di maternità rientrano nei settori della sicurezza sociale per i quali i cittadini di paesi terzi di cui all’art. 3, par. 1, lett. b) e c), della Dir. n.  2011/98 beneficiano del diritto alla parità di trattamento previsto dalla suddetta direttiva.

Tenuto conto del fatto che l’Italia non si è avvalsa della facoltà offerta dalla cit. direttiva agli Stati membri di limitare la parità di trattamento (facoltà peraltro consentita dall’art. 12, par. 2, lett. b), della Dir. n.  2011/98), la Corte ritiene che la normativa nazionale che esclude tali cittadini di paesi terzi dal beneficio di detti assegni non sia conforme all’art. 12, par. 1, lett. e), della Dir. n.  2011/98.

NOTE 

[1] Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

[2] Trattasi dei lavoratori di cui all’art. 3, par. 1, lett. b) e c), della Dir. n. 2011/98, vale a dire, in primo luogo, i cittadini di paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall’attività lavorativa, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, e, in secondo luogo, i cittadini di paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi.

[3] Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.