(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 7 Marzo 2024, n. 6229.
Le Sezioni Unite Civili, pronunciando su contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il seguente principio:«La quota dell’indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell’art. 12-bis della l. n. 898 del 1970, introdotto dall’art. 16 l. n. 74 del 1987, al coniuge titolare dell’assegno divorzile e non passato a nuove nozze, concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; tra esse non è pertanto ricompresa l’indennità di incentivo all’esodo con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro».
Con la sentenza n. 6229/2024 la Cassazione si è pronunciata sul diritto del coniuge divorziato a ricevere una quota dell’indennità di fine rapporto (TFR).
La questione centrale riguardava l’applicabilità dell’art. 12-bis della legge n. 898 del 1970, che stabilisce il diritto del coniuge beneficiario dell’assegno divorzile a una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
L’art. 12-bis della legge n. 898/1970 prevede la possibilità per il coniuge beneficiario dell’assegno divorzile di ricevere una quota dell’indennità di fine rapporto maturata dal coniuge obbligato al pagamento.
Tale disposizione ha sollevato numerose questioni interpretative, soprattutto in relazione alla tipologia di indennità soggette a divisione e al momento in cui il diritto a tale quota si concretizza.
La S.C. ha chiarito che il diritto a tale quota si applica alle indennità proporzionali alla durata del lavoro e all’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore, escludendo quindi l’indennità di incentivo all’esodo.
Tale indennità, infatti, non è considerata retribuzione differita, ma un beneficio concesso per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
Inoltre, la Corte ha evidenziato che la percentuale del 40% dell’indennità totale spettante al coniuge beneficiario dell’assegno divorzile si riferisce agli anni in cui il rapporto di lavoro coincide con il matrimonio e che tale diritto sorge solo se l’indennità matura al momento della presentazione della domanda di divorzio o successivamente ad essa.
Con la pronuncia in parola le Sezioni Unite hanno stabilito che l’indennità di fine rapporto spettante al coniuge titolare dell’assegno divorzile, secondo il cit. art. 12-bis, riguarda solo le indennità determinate in proporzione alla durata del rapporto di lavoro e all’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore, escludendo quindi l’indennità di incentivo all’esodo dal novero delle indennità divisibili in quanto non assimilabile a retribuzione differita.
La sentenza chiarisce che solo le indennità proporzionali alla durata del lavoro e all’entità della retribuzione sono divisibili, e che il diritto alla quota del TFR sorge solo se l’indennità matura al momento della presentazione della domanda di divorzio o successivamente.
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