1.Secondo la Commissione UE, i requisiti della residenza in Italia da almeno due anni e della presenza in Italia dei figli sono discriminatori. Pertanto la Commissione ha deciso deferire il caso alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

2.Il comunicato della Commissione.
“La Commissione ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione europea per il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori mobili di altri Stati membri dell’UE in relazione alle prestazioni familiari loro concesse, che costituisce una discriminazione e viola il diritto dell’UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883/2004) e di libera circolazione dei lavoratori (regolamento (UE) n. 492/2011 e articolo 45 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

Nel marzo 2022 l’Italia ha introdotto un nuovo regime di assegni familiari per figli a carico (“Assegno unico e universale per i figli a carico”), in base al quale i lavoratori che non risiedono in Italia per almeno 2 anni o i cui figli non risiedono in Italia non possono beneficiare della prestazione.

La Commissione ritiene che tale regime non sia compatibile con il diritto dell’UE in quanto costituisce una discriminazione nei confronti dei lavoratori mobili dell’UE. Uno dei principi fondamentali dell’UE è quello della parità di trattamento delle persone, senza distinzioni basate sulla nazionalità. Secondo questo principio di base, i lavoratori mobili dell’UE che contribuiscono allo stesso modo al sistema di sicurezza sociale e pagano le stesse tasse dei lavoratori locali hanno diritto alle stesse prestazioni di sicurezza sociale.

In base al principio della parità di trattamento, i lavoratori mobili dell’UE che lavorano in Italia ma non sono residenti in Italia, quelli che si sono trasferiti solo di recente in Italia o quelli i cui figli risiedono in un altro Stato membro dovrebbero beneficiare delle stesse prestazioni familiari concesse agli altri lavoratori in Italia. Inoltre il principio dell’esportabilità delle prestazioni previsto nel regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale vieta qualsiasi requisito di residenza ai fini della percezione di prestazioni di sicurezza sociale quali le prestazioni familiari.

La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora all’Italia nel febbraio 2023, cui ha poi fatto seguito un parere motivato nel novembre 2023. Poiché la risposta dell’Italia non ha tenuto sufficientemente conto dei rilievi della Commissione, quest’ultima ha deciso (nel mese di luglio del 2024: N.d.R.) di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’Unione europea”.

3.Contesto.

L’articolo 45 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) vieta la discriminazione dei cittadini dell’UE, a motivo della loro cittadinanza, in un altro Stato membro dell’Unione per quanto riguarda l’accesso all’impiego e le condizioni di lavoro.

Tale disposizione del trattato è ulteriormente dettagliata nel regolamento (UE) n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori, il cui articolo 7, paragrafo 2, specifica che i lavoratori mobili dell’UE dovrebbero beneficiare degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali. Sono ivi comprese le prestazioni familiari.

Infine, a norma del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, i lavoratori mobili dell’UE dovrebbero essere trattati allo stesso modo dei cittadini dello Stato membro in cui lavorano e hanno diritto allo stesso livello di prestazioni familiari, anche per i figli a carico che risiedono in modo permanente in un altro Stato membro.