(Studio legale G.Patrizi,G.Arrigo, G.Dobici)
Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, 4 febbraio 2025 nella causa C-158/23 | [Keren][1].
Protezione internazionale: il diritto dell’Unione non osta, a determinate condizioni, a che i beneficiari di protezione internazionale debbano superare un esame di integrazione civica. Tuttavia, il mancato superamento di tale esame non può essere sanzionato in modo sistematico
1.La normativa dei Paesi Bassi prevede, in particolare per i beneficiari di protezione internazionale, l’obbligo di superare, entro un certo termine, un esame di integrazione civica. In caso di insuccesso può essere inflitta un’ammenda. La Corte sottolinea l’importanza dell’acquisizione di conoscenze, in particolare linguistiche, per l’integrazione di tali persone e constata che gli Stati membri hanno, a determinate condizioni, la possibilità di rendere obbligatoria la partecipazione a programmi di integrazione civica e il superamento dei relativi esami. Tuttavia, occorre tener conto delle circostanze personali molto variabili in cui si trovano i beneficiari di protezione internazionale. Un’ammenda può essere inflitta solo in casi eccezionali, come quelli che dimostrino una mancanza accertata e persistente di volontà di integrazione. Inoltre, addebitare, in linea di principio, tutte le spese dei corsi e degli esami del programma di integrazione al beneficiario di protezione internazionale costituisce un onere irragionevole.
2.Un eritreo è arrivato nei Paesi Bassi all’età di 17 anni ed è stato riconosciuto come beneficiario di protezione internazionale. Quando ha raggiunto l’età di 18 anni, le autorità olandesi lo hanno informato del suo obbligo di seguire un corso di integrazione civica in forza della legge olandese. Pertanto, egli doveva superare, in linea di principio entro tre anni, tutte le prove dell’esame di integrazione civica. Tale termine è stato prorogato complessivamente di un anno, in quanto egli aveva soggiornato stabilmente in un centro di accoglienza per richiedenti asilo e aveva seguito una formazione. Tuttavia, il giovane eritreo non si è presentato ad alcuni corsi ed esami e non ha superato quelli ai quali era presente. Le autorità gli hanno inflitto un’ammenda di 500 euro nonché imposto il rimborso integrale del prestito di 10 000 euro che gli era stato concesso dall’amministrazione per poter finanziare le spese del programma di integrazione civica, con la motivazione che egli non aveva completato tale programma entro il termine previsto. Successivamente, egli è stato dispensato dall’obbligo di superare detto programma, in quanto, in quel momento, aveva compiuto sforzi sufficienti per svolgerlo.
Tuttavia, tale dispensa ha lasciato impregiudicato il suo obbligo di pagare l’ammenda e di rimborsare il prestito.
3.Egli ha adito i giudici dei Paesi Bassi ed è stato il Consiglio di Stato dei Paesi Bassi a decidere di sottoporre talune questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia sulla compatibilità del sistema olandese con la direttiva sulla protezione internazionale[2].
Nella sua sentenza, la Corte constata che tale direttiva non osta, a determinate condizioni, a una normativa nazionale che obbliga i beneficiari di protezione internazionale a superare un esame di integrazione civica . A tal riguardo, la Corte sottolinea l’importanza dell’acquisizione di conoscenze tanto della lingua quanto della società dello Stato membro ospitante per favorire l’integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nella società dello Stato membro ospitante e per facilitare il loro accesso, in particolare, al mercato del lavoro e alla formazione professionale.
Peraltro, essa rileva che gli Stati membri godono di un certo margine di discrezionalità in tale contesto. Tuttavia, si impone la necessità di tener conto delle circostanze personali e molto variabili dei beneficiari di protezione internazionale, tanto più alla luce della particolare vulnerabilità di questi ultimi, il che giustifica appunto la concessione di tale protezione. Pertanto, devono essere prese in considerazione circostanze individuali particolari, quali l’età, il livello di istruzione, la situazione finanziaria o lo stato di salute della persona interessata. Inoltre, le conoscenze necessarie per superare un esame di integrazione civica dovrebbero essere fissate a un livello elementare, senza eccedere quanto necessario per promuovere l’integrazione e tenendo conto del fatto che le persone interessate non sono ancora insediate stabilmente nello Stato membro di cui trattasi.
Infine, ogni beneficiario di protezione internazionale dovrebbe essere dispensato dall’obbligo di superare tale esame se riesce a dimostrare di essere già effettivamente integrato.
In ogni caso, il fatto di non aver superato un siffatto esame non può essere sistematicamente sanzionato con un’ammenda.
Una sanzione simile potrebbe essere inflitta solo in casi eccezionali, come una mancanza accertata e persistente di volontà di integrazione. Inoltre, una siffatta ammenda non potrebbe, in nessun caso, far gravare un onere finanziario irragionevole sul beneficiario interessato, tenuto conto della sua situazione personale e familiare.
Nel caso di specie, l’ammenda prevista dalla normativa olandese si applica sistematicamente e può raggiungere 1 250 euro. Una siffatta misura appare manifestamente sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito da tale normativa.
Inoltre, il fatto di addebitare, in linea di principio, la totalità delle spese dei corsi e degli esami del programma di integrazione civica al beneficiario di protezione internazionale compromette l’obiettivo consistente nel garantire la sua effettiva integrazione nella società dello Stato membro ospitante. Tale obbligo gli impone un onere irragionevole che ostacola non solo il suo effettivo accesso al programma di integrazione civica, ma anche l’esercizio degli altri diritti e vantaggi che gli derivano dalla direttiva 2011/95.
[1] Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
[2] Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.
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