Bonus lavoro giovani - come funziona e a chi spetta
3 Settembre 2020di Alberto LIMARDO
1. PREMESSA
Come noto, al fine di promuovere l’occupazione stabile di giovani, l’art. 1, comma 10, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha modificato l’art. 1, comma 102, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, prevedendo che, per nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di lavoratori fino a trentacinque anni di età, effettuate nel 2019 e 2020, si applica l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Detta riduzione opera per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione del lavoratore e può essere riconosciuta, per l’eventuale periodo residuo, in capo ad altri datori di lavoro che procedano all’assunzione del medesimo soggetto.
Il Bonus Lavoro riservato ai lavoratori di età inferiore ai 35 anni era stato introdotto nel 2017 e poi prorogato nel 2018 con il Decreto Dignità (D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni con L. 9 agosto 2018, n. 96),
Lo sgravio fiscale dei contributi INPS nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto incentivare le assunzioni di giovani.
Con la Manovra finanziaria approvata nel 2019 è stata introdotta qualche modifica alle precedenti versioni di questa misura. Innanzitutto, dal 2021 il Bonus Lavoro Giovani varrà solo per le assunzioni di persone che abbiano fino a 30 anni d’età. Per il 2020 è invece stato confermato il limite dei 35 anni.
3. DATORI DI LAVORO BENEFICIARI DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO CONDIZIONI
3.1 Da chi può essere richiesto il Bonus Lavoro Giovani
Il Bonus Lavoro Giovani può essere richiesto da tutti i datori di lavoro privati i quali assumono giovani che: a) non sono mai stati occupati a tempo indeterminato; b) non hanno compiuto 35 anni di età; c) non hanno già fruito di agevolazioni fiscali per l’assunzione.
Per usufruire dell’incentivo il datore non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, nei sei mesi precedenti l’assunzione.
Inoltre, nel caso di licenziamento di un lavoratore assunto con l’esonero o di un dipendente assunto nella stessa unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore per il quale è stata effettuata l’assunzione esonerata, entro sei mesi successivi all’inserimento, il beneficio viene revocato e si procede al recupero dell’esonero già fruito.
3.2 Datori di lavoro che hanno diritto all’esonero contributivo
Hanno diritto all’esonero contributivo previsto dal bonus lavoro 2020 per giovani fino a 35 anni di età tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo e quelli che rientrano nelle seguenti categorie di soggetti: i) enti pubblici economici; ii) Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; iii) enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; iv) ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; v) aziende speciali costituite anche in consorzio; consorzi di bonifica; vi) consorzi industriali; vii) enti morali; viii) enti ecclesiastici.
3.3 Non hanno diritto all’esonero:
a) amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, e le istituzioni educative;
b) aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
c) Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, Enti di area vasta, Unioni dei comuni, Comunità montane, Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
d) Università;
e) Istituti autonomi per case popolari e ATER non qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
f) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
g) enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
h) amministrazioni, aziende e enti del Servizio sanitario nazionale;
i) Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
l) Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
m) Aziende sanitarie locali, Aziende sanitarie ospedaliere e strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime;
n) IPAB e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
o) Banca d’Italia, Consob e Autorità Indipendenti qualificate come amministrazioni pubbliche;
p) Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.
4. RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI
Le agevolazioni possono essere concesse per le assunzioni effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il Bonus Lavoro giovani si applica anche per la conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. L’applicazione della decontribuzione è subordinata al rispetto dei limiti anagrafici previsti. Restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
5. IMPORTI E POSSIBILITÀ DI CUMULO
L’Incentivo Occupazione Giovani 2020 prevede una riduzione dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un importo pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di 3mila Euro annui, per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato, ad esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL.
Lo sgravio contributivo è innalzato al 100% per le assunzioni effettuate in Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
Il bonus lavoro è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, quali: a) l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall’art. 10 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, e, b) il bonus per l’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’art. 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012.
Per le assunzioni effettuate nel 2019, è cumulabile con il bonus ‘Occupazione Sviluppo Sud; per le assunzioni effettuate tra il 2018 e il 2019, è cumulabile con l’incentivo ‘Occupazione NEET’.
La cumulabilità è prevista anche con il l’Incentivo Lavoro (IO Lavoro)’ dell’ANPAL.
Il bonus occupazione 2020 non è cumulabile, invece, con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, quali l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
[1] Cfr. la Circolare Inps n. 57 del 28/04/2020, “Esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate negli anni 2019 e 2020, di giovani fino a trentacinque anni di età ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti”.