(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)
Corte di Cassazione. Sezione Lavoro .Ordinanza interlocutoria n. 1788 del 17 Gennaio 2024.
Disabilità. Direttiva 2000/78/CE. Interpretazione. Caregiver del disabile. Nozione. Tutela antidiscriminatoria. Estensione. Garanzia della parità di trattamento. Adozione di soluzioni ragionevoli. Onere della prova.
La Sezione Lavoro ha chiesto, ai sensi dell’art. 276 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, alla Corte di Giustizia dell’Unione di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell’Unione:
a) se il diritto dell’Unione europea deve interpretarsi, eventualmente anche in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nel senso che sussiste la legittimazione del caregiver familiare di un minore gravemente disabile – il quale deduca di avere patito una discriminazione indiretta in ambito lavorativo come conseguenza dell’attività di assistenza da lui prestata – ad azionare la tutela antidiscriminatoria che sarebbe riconosciuta al medesimo disabile, ove quest’ultimo fosse il lavoratore, dalla Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
b) se, nell’ipotesi di risposta affermativa alla questione sub a), il diritto dell’Unione europea va interpretato, eventualmente anche in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nel senso che grava sul datore di lavoro del caregiver l’obbligo di adottare soluzioni ragionevoli per garantire, pure in favore del detto caregiver, il rispetto del principio della parità di trattamento nei confronti degli altri lavoratori, sul modello di quanto previsto per i lavoratori disabili dall’art. 5 della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
c) se, nell’ipotesi di risposta affermativa alla questione sub a) e/o alla questione sub b), il diritto dell’Unione europea va interpretato, eventualmente anche in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nel senso che, ai fini dell’applicazione della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, si deve intendere per caregiver qualunque soggetto, appartenente alla cerchia familiare o convivente di fatto, che in un ambito domestico si prende cura, pure informalmente e in via gratuita, quantitativamente significativa, esclusiva, continuativa e di lunga durata di una persona che, in ragione della propria grave disabilità, non è assolutamente autosufficiente nello svolgimento degli atti quotidiani della vita o se il diritto dell’Unione europea va interpretato nel senso che la definizione di caregiver è più ampia o più ristretta di quella sopra riportata.
Nota redazionale.
Con il termine “caregiver” si intende la persona che assiste un anziano non autosufficiente o un soggetto disabile. In particolare, secondo la Legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017; art. 1, comma 255) è “caregiver familiare” la persona che assiste “e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado”.
Rientrano nel concetto in parola (ex L. 205/2017) anche coloro che, nei casi identificati dalla L. n. 104/1992, si prendono cura “di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”.
Il caregiver è dunque il soggetto chiamato a custodire ed assistere il familiare, talvolta a tempo pieno, eventualmente con il sostegno di addetti alla cura di persone non autosufficienti.
Commenti recenti