Adibizione a mansioni inferiori. Condizioni

Cassazione, ordinanza n. 22668/2020

Con l’Ordinanza n.  22668, del 19.10.2020, la Cassazione ha affermato che, in presenza di motivate esigenze aziendali, il lavoratore può essere adibito anche a compiti inferiori a condizione che gli stessi siano marginali rispetto a quelli propri del suo livello di inquadramento.

di Giovanni Patrizi

I fatti

Un lavoratore ricorre giudizialmente al fine di far accertare: a) l’illegittimità dell’assegnazione a compiti inferiori rispetto a quelli propri del suo livello di inquadramento; b) il carattere persecutorio e vessatorio del comportamento della società concretatisi nel demansionamento; c) la sussistenza del mobbing, a fronte della reiterata irrogazione di sanzioni disciplinare conseguenti al suo rifiuto di svolgere le mansioni dequalificanti. La Corte d’Appello rigetta il ricorso sul presupposto che l’impiego del lavoratore in mansioni inferiori a quelle proprie della qualifica di appartenenza era marginale e interessava un tempo ridotto.

L’ordinanza

La Cassazione, nel confermare la decisione della Corte d’Appello, ha affermato che il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali, anche a compiti inferiori. Tale condotta, nel caso specifico, risulta legittima se tali compiti risultano marginali rispetto a quelli propri del livello di inquadramento del dipendente. Per la S.C., dunque, in presenza della suddetta circostanza, la flessibilità consistente nell’impiego del lavoratore in mansioni promiscue si rivela di per sé legittima e non trova ostacolo nella disciplina contrattuale e legislativa.

In base a tali presupposti, la S.C. rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, non ritenendo configurabili, nel caso di specie, condotte illegittime della società datrice idonee a fondare pretese risarcitorie.

Testo dell’Ordinanza

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile

Ordinanza 19 ottobre 2020, n. 22668

  […]

sul ricorso 19765/2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) – ricorrente

contro

(OMISSIS) S.R.L., SOCIETA’ CON SOCIO UNICO, SOGGETTA ALL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI (OMISSIS) S.P.A., SUCCEDUTA EX LEGE ALLA “GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA PER LE (OMISSIS)”, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende; – controricorrente

avverso la sentenza n. 3001/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 07/02/2017 r.g.n. 2582/2013.

RILEVATO

 -che, con sentenza del 7 febbraio 2017, la Corte d’Appello di Lecce confermava la decisione resa dal Tribunale di Lecce e rigettava le domande proposte da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) S.r.l., domande aventi ad oggetto la declaratoria dell’obbligo della Societa’ datrice di adibire il (OMISSIS) esclusivamente alle mansioni di sua competenza quale “operatore di scambi cabina” e non, come la stessa Societa’ aveva disposto, con apposito ordine di servizio, a quelle, inferiori e quindi dequalificanti, precedentemente svolte di “operatore di manutenzione” e di corrispondergli la retribuzione prevista contrattualmente per la qualifica di appartenenza ivi comprese le somme arretrate non corrisposte dalla data di maturazione del diritto, l’accertamento dell’illegittimita’ nonche’ del carattere persecutorio e vessatorio del comportamento della Societa’ concretatisi nel demansionamento e, a fronte del rifiuto opposto dal (OMISSIS) a tale impiego, nella reiterata irrogazione di sanzioni disciplinare, la sua conseguente configurabilita’ in termini di mobbing, incidente in senso pregiudizievole sullo stato di salute psico-fisico del (OMISSIS) e la condanna della Societa’ al risarcimento del danno biologico, professionale, esistenziale e morale, da liquidarsi anche in via equitativa;

 -che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto legittimo l’impiego del (OMISSIS) in mansioni inferiori a quelle proprie della qualifica di appartenenza dovendo ammettersi, anche alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, una tale flessibilita’, tenuto conto del ridotto periodo di tempo di adibizione ad esse, in assoluto e nell’arco della singola giornata lavorativa, irrilevante a tale stregua la questione dell’ammissibilita’ di tale flessibilita’ alla luce della disciplina collettiva, formalmente legittima l’irrogazione di sanzioni disciplinari, dovendosi ritenere le previsioni sul punto recate dal Regio Decreto n. 148 del 1931, compatibili con la regolamentazione privatistica del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e, percio’, estranee all’abrogazione del Regio Decreto n. 148 del 1931, disposta dalla L. n. 662 del 1996, articolo 2, comma 9 e rinunziate e comunque infondate le domande risarcitorie connesse al presunto demansionamento ed alla violazione dell’articolo 2087 c.c.;

 -che per la cassazione di tale decisione ricorre il (OMISSIS), affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Societa’;

-che il ricorrente ha poi presentato memoria.

 

CONSIDERATO

 -che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli articoli 2103 e 2087 c.c. e del CCNL 27.11.2000 per il Trasporto Pubblico Locale in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta la non conformita’ a diritto della pronunzia della Corte territoriale per essere l’impiego promiscuo del ricorrente in compiti propri della qualifica inferiore in precedenza rivestita escluso sul piano legislativo e contrattuale e conseguentemente l’illegittimita’ del disconoscimento dell’idoneita’ lesiva dell’integrita’ psico-fisica del lavoratore della condotta della Societa’, viceversa qualificabile come mobbing e fonte di danno risarcibile, domanda questa a sua volta erroneamente considerata rinunziata e disattesa dalla Corte territoriale;

 -che il motivo esposto si rivela infondato, ritenendo questo Collegio di dover dare continuita’ all’orientamento accolto da questa Corte e puntualmente richiamato nella motivazione dell’impugnata sentenza per cui “il lavoratore puo’ essere adibito, per motivate esigenze aziendali, anche a compiti inferiori, se marginali rispetto a quelli propri del suo livello” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord, 31 agosto 2018, n. 21515), in base al quale la flessibilita’ data dall’impiego del lavoratore in mansioni promiscue si rivela di per se’ legittimo, mentre non trova ostacolo nella disciplina contrattuale di settore ai sensi dell’articolo 2 del CCNL 27.11.2000, la cui interpretazione in termini di legittimazione della “flessibilita’ in uso” in quanto autorizzata da precedenti accordi collettivi pur dichiarati superati fatta propria dalla Corte territoriale non risulta adeguatamente confutata dal ricorrente, conseguendone, secondo quanto statuito dalla Corte territoriale l’inconfigurabilita’ nella specie di condotte illegittime della Societa’ idonee a fondare pretese risarcitorie, di cui, comunque, inammissibilmente, per difetto di autosufficienza, stante la mancata trascrizione o allegazione di documentazione comprovante la circostanza, si contesta l’intervenuta rinunzia contestualmente affermata dalla Corte territoriale;

 – che il ricorso va, dunque, rigettato;

 – che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.