Trattamento dei lavoratori trasferiti alla Presidenza del Consiglio.
Cass. Ord. n. 3662 del 12.2.2021Corte di Cassazione, Sez. lavoro, Ordinanza n. 3662 del 12 Febbraio 2021
Impiego pubblico. Riordino dei ministeri ex D.L. n. 181/2006, conv., con modif., dalla L. n. 233/2006. Trasferimento del personale. Equiparazione del trattamento economico a quello in godimento presso l’amministrazione di destinazione. Limiti e decorrenza. Vincolo legislativo di “invarianza della spesa”. Portata. Contrasto.
La Sezione lavoro ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in ordine alla questione di massima di particolare importanza relativa alla portata della clausola di invarianza della spesa, contenuta nell’art. 1, commi 25 e 25-bis, del d.l. n. 181 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 233 del 2006, nella parte in cui prevede che la riorganizzazione delle strutture ministeriali disciplinata con lo stesso decreto deve avvenire senza revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti, al fine di stabilire se i lavoratori transitati dal Ministero delle attività produttive al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, contestualmente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, abbiano diritto alla equiparazione del trattamento economico loro riservato a quello previsto per personale già inserito nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decorrenza non già dalla data del trasferimento (2006) ma dal 1° gennaio 2010, data indicata dall’art. 17 della l. n. 183 del 2010, come termine iniziale di decorrenza per l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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