Certificato verde nelle scuole.

Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 e Parere tecnico del Ministero dell’Istruzione.

Certificato verde nelle scuole. Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 e il Parere tecnico del Ministero dell’Istruzione. Conseguenze del mancato possesso e della mancata esibizione del suddetto certificato.

A cura di Eva Zanghì.

Riferimento legislativo: Decreto Legge 6 agosto 2021 , n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. Art. 1, (Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università).

1.Il Ministero dell’Istruzione ha inviato ai dirigenti e ai coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche e alle organizzazioni sindacali una nota tecnica sul Decreto Legge 6 agosto 2021 , n. 111. Di seguito pubblichiamo parti del Decreto legge e della Nota tecnica,  concernenti le modalità di attuazione della certificazione verde, con particolare riferimento alle conseguenze del mancato possesso e della mancata esibizione del suddetto certificato.

Ricordiamo inoltre che il Ministero dell’Istruzione ha inviato alle istituzioni scolastiche il Protocollo di sicurezza siglato il 14 agosto scorso con le Organizzazioni sindacali accompagnato da una nota esplicativa che contiene anche indicazioni sul tema dei tamponi diagnostici. La nota allegata al Protocollo ricorda che il Ministero sta assegnando alle scuole “specifiche risorse per affrontare l’emergenza sanitaria” e garantendo “il costante supporto amministrativo-contabile”. Il documento sottolinea inoltre che il tampone diagnostico rappresenta uno strumento essenziale per monitorare l’andamento dell’epidemia, anche all’interno della comunità scolastica. Le scuole potranno, dunque, utilizzare parte delle specifiche risorse che saranno loro assegnate destinandole alla copertura dei costi per effettuare tamponi diagnostici “al personale scolastico, impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica” (cfr. Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021, avente ad oggetto “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”).  Si è pertanto inteso promuovere un’azione orientata verso coloro che, non avendo la possibilità di vaccinarsi per motivi certificati di salute, si trovino ad essere privi della primaria copertura vaccinale. La misura prevista nel Protocollo risulta essere un efficace strumento per il superamento dell’emergenza sanitaria, che si integra con le altre misure che il Commissario straordinario attuerà ai sensi dell’art. 1, comma 9, del Decreto legge n. 111/2021. Il Ministero, in raccordo con il Commissario straordinario, invierà alle scuole uno schema di convenzione tra ASL e singola istituzione scolastica che verrà predisposto d’intesa con il Ministero della Salute, anche con l’obiettivo di semplificare e uniformare le procedure su tutto il territorio.

2.Dal testo del Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”

[…] ART.1 (Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università).

1.Nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale, i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza.

2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

3. In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Le università possono derogare alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. 

4.Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

5.Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico e universitario si applica l’articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, quando sono rispettate le prescrizioni previste dal presente decreto, nonché dalle linee guida e dai protocolli di cui al comma 3.

6.Al decretolegge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  dopo l’articolo 9-bis e’ inserito il seguente art. 9-ter:

“Art. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario).

1.Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.

2.Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3.Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.

5.La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”.

6.Le disposizioni al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

7.Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui commi 6 e 7 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l’anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell’emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27.

9.Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, è autorizzata la spesa di 358 milioni di euro per l’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10. Il Ministero dell’istruzione provvede al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al comma 6, capoverso articolo 9-ter, comma 2, e dei conseguenti eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell’economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per la copertura di eventuali ulteriori oneri derivanti dalla sostituzione del personale ovvero per il reintegro delle disponibilità di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 12. Ai fini dell’immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. […]”. 

3.Dalla Nota del Ministero dell’Istruzione del 13 agosto 2021, n. 1237.   

“[…] Ministero dell’Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione […]

Oggetto: Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico.

Come noto, con decreto 6 agosto 2021, n. 257 – acquisiti i pareri della Conferenza delle Regioni e Province autonome, ANCI e UPI, dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze – questo Ministero dell’Istruzione ha adottato il “Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”

Il Piano precede temporalmente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 187 del 6 agosto 2021, del decreto-legge n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.

I due richiamati documenti -e gli allegati tecnici cui rimandano- costituiscono il riferimento per l’organizzazione delle attività educative e scolastiche, “in presenza e in sicurezza”, dell’ormai davvero prossimo anno scolastico 2021/2022.

Scopo della presente nota, che segue e conferma quella redatta da questo Dipartimento – 22 luglio 2021, prot. n. 1107 3 – ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico Scientifico n. 34 del 12 luglio u.s., è offrire alle istituzioni scolastiche impegnate nell’organizzazione della complessa ripartenza, suggerimenti e pareri su questioni emerse a seguito dell’emanazione del citato decreto legge n. 111/2021, in attesa di conversione e, dunque, con possibilità di modifica in sede parlamentare.

Per le autonome determinazioni delle SS.LL., evitando l’interpretazione del richiamato decreto legge, come pure la ricognizione dell’intero suo contenuto, ci si limita qui a formulare considerazioni in merito ad alcune questioni segnalate a questo Dipartimento.

1). A quali istituzioni si rivolge il decreto-legge n. 111/2021. Il decreto-legge n. 111/2021 definisce “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. L’articolo 1, comma 1, precisa che dette “Misure urgenti” sono rivolte “… (ai) servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, … (e all’) attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, …”. Il successivo comma 2, definisce le misure minime di sicurezza che si applicano ai servizi e alle attività di cui al comma 1, in “tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione”.

In sostanza, considerate le finalità, le disposizioni recate dal decreto-legge n. 111/2021 riguardano le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, compresi i CPIA nonché, in termini generali, i servizi educativi 0-3.

[…]

4) La “certificazione verde COVID-19”: ulteriore misura determinante per la sicurezza. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19”[1] per tutto il personale scolastico.

La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde.

La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata[2] nei seguenti casi:

– aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;

– aver completato il ciclo vaccinale;

– essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;

– essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute – circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 – ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche[3] che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e – allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta – agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.

Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della “certificazione verde COVID-19”, deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Diversi dei quesiti da cui la presente nota muove, riguardano l’obbligo di “possesso” e il dovere di “esibizione” della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale dei servizi educativi dell’infanzia (comma 1, articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, convertito con legge n. 87/2021, introdotto dall’articolo 1, comma 6, decreto-legge n. 111/2021).

La questione, che riguarda personale non dipendente da questo Ministero, è controversa e se ne auspica il chiarimento in fase di conversione del decreto-legge. Tuttavia, con la valenza del parere tecnico da più parti sollecitato, considerata la specificità dei destinatari di detti servizi, ovvero bambini non assoggettabili alla vaccinazione e impossibilitati all’uso della mascherina e, soprattutto, considerato il tenore letterale del successivo comma 4 (“… i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia… sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1….”), anche per il personale dei servizi educativi dell’infanzia si ritiene valga la necessità di possedere e di esibire la “certificazione verde COVID-19”, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

5) Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19”.Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.

La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale.

A parere dello scrivente, allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo contemperato l’orientamento in materia del Garante della Privacy (espresso con FAQ).

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro[4]16”.

Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro (di cui ai paragrafi successivi) si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione.

6) Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: conseguenze. Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola.

La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Il termine “assenza ingiustificata” ha fatto nascere preoccupazioni circa il rapporto tra la “sanzione” del comma 2 e le previsioni generali (legislative e contrattuali) in ordine all’assenza ingiustificata (in specie l’articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e l’articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001).

La questione va inquadrata nei termini della specialità della norma introdotta dal decreto-legge 111/2021. Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad applicarsi, ove ricorra. Crea però una ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata” – per mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” – che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Si tratta dunque di due tipi di “assenza ingiustificata”, differenti fra loro in cause ed effetti, nonostante l’uso del medesimo sintagma.

7) Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: i quattro giorni. Il già citato comma 2 stabilisce che, “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. La norma non interviene su importanti aspetti organizzativi correlati: quali conseguenze per le assenze entro il quarto giorno? A partire da quale momento è sostituibile l’assente ingiustificato? Quale durata per il contratto di supplenza?

Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate – oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno – per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Per non avere compresenti a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, si è procurato la certificazione verde, pare più equilibrato suggerire che la decorrenza del contratto di supplenza abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell’assente ingiustificato. Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde […]”.

Note 

[1] Articolo 9, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 –

[2] Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 definisce le modalità di emissione, acquisizione, utilizzo, validità e verifica delle certificazioni verdi COVID-19 per gli interessati e gli operatori coinvolti.

[3] La circolare del Ministero della Salute indica le condizioni cliniche che – allo stato delle attuali evidenze scientifiche – determinano precauzioni o controindicazioni alla somministrazione del vaccino e che, pertanto, costituiscono esclusivo presupposto per il rilascio della certificazione di esenzione vaccinale sostitutiva della certificazione verde. La circolare indica pure le condizioni (es. gravidanza o allattamento) che non costituiscono, se non in presenza di specifica certificazione medica, causa di esenzione dalla vaccinazione e chiarisce che “la presenza di un titolo anticorpale non può di per sé essere considerata, al momento, alternativa al completamento del ciclo vaccinale”.

[4] La sanzione -da 400 a 1000 euro- è comminata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020, n. 35, che, in quanto compatibili, rinvia alle “disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.” Tale ultimo rinvio, in ragione della previsione “generale” che pone la contestazione della sanzione in capo “agli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”, consente di ritenere, nello specifico della presente nota, che la contestazione medesima debba essere effettuata dai dirigenti scolastici e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia. Secondo il tenore letterale del comma 5 del nuovo articolo 9-ter – decreto-legge n. 52/2021, convertito con legge n. 87/2021 – “Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74”.