1.L’articolo 42 del D.L. n. 75/2023 (decreto convertito in legge con L. n. 112/2023), riconosce un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati. [Riferimento: D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito in legge con la legge 10 agosto 2023, n. 112, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”].
Tale ulteriore periodo è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per il 2023. il suddetto ulteriore periodo di CIGS – concesso per completare i suddetti piani di riorganizzazione, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda – può essere autorizzato, a domanda, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) e in deroga ai limiti di durata posti, in materia di trattamenti di integrazione salariale (comma 1):
− dall’articolo 4 del D.Lgs. 148/2015, in base al quale il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile;
− dall’articolo 22 del medesimo D.Lgs. 148/2015, in base al quale il trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale di riorganizzazione aziendale può avere una durata massima di 24 mesi anche continuativi, in un quinquennio mobile e possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80 per cento delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.
La durata massima è pari a 12 mesi, anche continuativi, per la causale di crisi aziendale e a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile per la causale di contratto di solidarietà.
Per la domanda relativa al prolungamento in oggetto non si applicano le norme inerenti alla consultazione sindacale e agli altri termini temporali e modalità per la procedura di trattamento in questione (di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 148/2015) (comma 2). (sottolineatura nostra)
I trattamenti in oggetto sono riconosciuti nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per il 2023. L’INPS provvede al monitoraggio di tale limite di spesa e, qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande (comma 3).
Ai suddetti oneri – pari a 46,1 milioni di euro per il 2023 – si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione (di cui all’articolo 18, c. 1, lett. a, del D.L. 185/2008 (comma 4).
Si stima che ad essere interessati dalla norma in parola siano i 2.500 (e più) dipendenti di ILVA-Arcelor Mittal, limitatamente allo stabilimento di Taranto. Si ipotizza il ricorso alla prestazione per il 100 per cento di tali lavoratori per una durata della prestazione pari a 40 settimane fino al 31 dicembre 2023.
2.Il Messaggio INPS dell’11 agosto 2023, n. 2948 fornisce le istruzioni, le aliquote contributive, le modalità e i termini di trasmissione dei flussi UNIEMENS.
Di seguito, alcuni passi del messaggio INPS.
1. Destinatari e finalità del trattamento di cassa integrazione straordinaria in deroga previsto dal decreto–legge n. 75/2023.
La previsione declinata dal menzionato articolo 42 del decreto–legge n. 75/2023 si rivolge alle imprese di interesse strategico nazionale, come definite dall’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, con un numero di dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità. Alle suddette imprese, come anticipato, può essere concesso a domanda, con decreto ministeriale, un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle aziende interessate e, contemporaneamente, a garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dall’intervento.
2. Durata, caratteristiche e regolamentazione dell’intervento
Come espressamente previsto dalla norma, il nuovo periodo di intervento si può collocare in continuità con i precedenti periodi di cassa integrazione già autorizzati e può avere una durata massima di 40 settimane, fruibili entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6 del D.lgs n. 148/2015, i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto e della misura della pensione, determinata sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le giornate di lavoro non prestate, comprensiva dei ratei relativi alle competenze ultra-mensili.
L’impianto delineato dall’articolo 42 del decreto-legge n. 75/2023 prevede altresì che il trattamento straordinario di integrazione, ivi previsto, venga concesso in deroga a tutti i limiti di durata (complessivi e singoli) definiti rispettivamente dagli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015.
Per espressa previsione normativa, inoltre, al nuovo periodo di trattamenti non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda previste rispettivamente dagli articoli 24 e 25 del D.lgs n. 148/2015.
3. Risorse finanziarie
I commi 3 e 4 dell’articolo 42 in commento stabiliscono che il trattamento di CIGS in parola è concesso, con decreto ministeriale, nel limite massimo complessivo di spesa di 46,1 milioni di euro per l’anno 2023, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Ai fini del rispetto dei predetti limiti finanziari, il monitoraggio dei flussi di spesa è demandato all’Istituto che, qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati, riscontri l’avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell’importo stanziato, non potrà più emettere ulteriori autorizzazioni ai fini del pagamento della prestazione. Al riguardo, si ricorda che, in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, la potestà concessoria fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, limitandosi l’Istituto ad autorizzare l’erogazione dei trattamenti.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015 e, in relazione alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale di concessione, il trattamento di integrazione salariale può essere erogato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto e dalla stessa recuperato in sede di conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte ovvero pagato direttamente dall’Istituto ai lavoratori.
4. Aspetti contributivi
I datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 42 del decreto-legge n. 75/2023 sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina prevista dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015.
Si ricorda che la suddetta contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. “retribuzione persa”, base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale) e che la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.
Nelle ipotesi di CIGS di cui all’articolo 42 del decreto-legge n. 75/2023 “in continuità con le tutele già autorizzate”,si deve, quindi, tenere conto, ai fini del calcolo del contributo addizionale, anche dei periodi di integrazione salariale precedentemente autorizzati (nell’ambito del quinquennio mobile).
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