Quando si parla di indagini nei confronti di un Presidente del Consiglio o di un ministro, il procedimento non segue il normale iter giudiziario. Esiste infatti un organo specifico: il Tribunale dei Ministri, incaricato di gestire le accuse relative a reati commessi nell’esercizio delle funzioni governative.
1.Come noto, la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, ha abolito il sistema dell’accusa parlamentare per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione attribuendo la loro cognizione al giudice ordinario e prevedendo un intervento autorizzatorio delle due Camere, secondo criteri e parametri stabiliti nella legge stessa, dopo la fase delle indagini preliminari svolte da uno speciale Collegio di tre magistrati e ove i procedimenti non siano prima archiviati da tale Collegio
La legge costituzionale del 1/1989 ha apportato innovazioni alla disciplina dei reati ministeriali, trasformandone il procedimento: essa ha abrogato la norma che prevedeva per queste fattispecie il giudizio della Corte costituzionale, previa deliberazione di messa in stato d’accusa del Ministro ad opera del Parlamento in seduta comune.
Quell’intervento ha operato una “depoliticizzazione” del procedimento dei reati ministeriali: dall’esistenza di un sistema di “giustizia politica” (affine, a ben vedere, a quello previsto per i reati funzionali del Presidente della Repubblica), l’ordinamento ha proceduto verso la collocazione del giudizio nella competenza della magistratura ordinaria, seppur preceduta da un scrutinio parlamentare sul merito del caso.
In sintesi, la legge costituzionale 1/1989 prevede che un collegio di magistrati costituito presso la Corte d’appello territorialmente competente per il fatto, e per l’appunto chiamato “Tribunale dei Ministri”, debba ricevere dalla procura gli atti in ordine agli ipotizzati reati ministeriali. Svolti i dovuti approfondimenti, il collegio può scegliere di prendere due strade: disporre l’archiviazione del caso oppure richiedere al procuratore della Repubblica di formulare alla camera di appartenenza del Ministro (o al Senato per il caso che il Ministro non sia al contempo anche membro del Parlamento) la richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti, tramite l’immediata rimessione degli atti al Presidente di Assemblea.
L’Assemblea, a seguito di un approfondimento istruttorio della competente Giunta, può ai sensi dell’art. 9 della legge costituzionale 1/1989 negare l’autorizzazione a procedere con una deliberazione a maggioranza assoluta, se ritiene che l’inquisito abbia agito nell’esercizio delle sue funzioni per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico.
Si tratta di una forma di “autorizzazione al contrario”, poiché la formulazione della norma è tale da richiedere al Parlamento di attivarsi affinché questa sia negata.
La disposizione pone dunque un riferimento alla contestualità tra commissione dell’illecito ed esercizio delle funzioni ministeriali: si può trattare in questa sede unicamente di casi in cui il Ministro si avvalga in qualsivoglia forma dei suoi poteri di carica al fine di commettere un reato.
Il procedimento speciale è dunque attivato solo e soltanto in presenza di uno specifico nesso funzionale tra l’atto di carica e la commissione del reato, altrimenti rimanendo ferma la competenza della giurisdizione ordinaria e salve, nel caso, le eventuali prerogative parlamentari di cui il Ministro può godere se riveste anche la carica di deputato o senatore.
2.Sul punto, la Corte costituzionale ha argomentato sulla necessità che l’ambito di competenza del procedimento “ministeriale” sia delimitato con estrema accuratezza. È utile richiamare a tal fine la sentenza n. 87/2012[1], concernente il caso di un conflitto di attribuzioni sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso una Procura della Repubblica, proprio per sostenerne l’incompetenza ad esperire indagini nei suoi confronti e il dovere contestuale di trasmettere gli atti al Tribunale dei Ministri: “Non vi è dubbio che la Costituzione abbia inteso riconoscere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri stessi una forma di immunità in senso lato, consentendo alla Camera competente di inibire l’esercizio della giurisdizione in presenza degli interessi indicati dall’art. 9, comma 3, della legge cost. n. 1 del 1989, e dando vita ad uno speciale procedimento che si innesta nell’ambito delle peraltro persistenti attribuzioni dell’autorità giudiziaria. Ma l’unica lettura di questa garanzia compatibile con le premesse appena svolte consiste nel limitarne l’area al campo dei soli reati commessi nell’esercizio delle funzioni. Pur nel silenzio della legge costituzionale emanata in attuazione dell’art. 96 Cost., pertanto, non sarebbe stato possibile giungere a conclusioni differenti da quelle che sono, in ogni caso, chiaramente espresse dalla lettera dell’art. 6 della legge cost. n. 1 del 1989. Né esse potrebbero venire invertite dalla prassi costituzionale, dal legislatore ordinario, e finanche da questa Corte. Le immunità riconosciute ai pubblici poteri, infatti, introducendo una deroga eccezionale al generale principio di uguaglianza, non possono che originarsi dalla Costituzione (sentenza n. 262 del 2009) e, una volta riscontrata tale derivazione, sono comunque soggette a stretta interpretazione”.
[1] Cfr. Massimiliano Boni, Spigolature a margine del “caso Ruby”: sulla costituzione di mero stile nei giudizi davanti la Corte costituzionale, in Consulta online (17 dicembre 2012).
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