Comunicazione pubblica paese per paese da parte delle grandi multinazionali. Verso una proposta di Direttiva.

Comunicazione pubblica paese per paese da parte delle grandi multinazionali. Verso una proposta di Direttiva.

Eva Zanghì

 1.Con comunicato stampa del 1° giugno 2021, il Consiglio dell’Unione europea ha reso noto di aver raggiunto un accordo con il Parlamento UE su una proposta di Direttiva relativa alla comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, comunemente denominata direttiva sulla comunicazione pubblica paese per paese (Country by country reporting – CBCR). Il testo concordato prevede che le imprese multinazionali o le imprese autonome con ricavi consolidati complessivi di importo superiore a 750 milioni di euro in ciascuno degli ultimi due esercizi finanziari consecutivi, rendano pubbliche le informazioni sull’imposta sul reddito in ciascuno Stato membro e in ciascun paese terzo elencato nell’allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali o elencato per due anni consecutivi nell’allegato II di tali conclusioni del Consiglio. Tale comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando un modello UE comune e formati elettronici a lettura ottica. Al fine di evitare oneri amministrativi sproporzionati per le imprese interessate e limitare le informazioni comunicate a quanto strettamente necessario per consentire un effettivo controllo pubblico, la Direttiva prevede un elenco completo e definitivo di informazioni da comunicare.

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“I rappresentanti della presidenza portoghese del Consiglio hanno raggiunto oggi un accordo politico provvisorio con la squadra negoziale del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva relativa alla comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, comunemente denominata direttiva sulla comunicazione pubblica paese per paese (CBCR).

Si ritiene che l’elusione dell’imposta sulle società e la pianificazione fiscale aggressiva da parte delle grandi multinazionali privino i paesi dell’UE di oltre 50 miliardi di euro di entrate all’anno. Tali pratiche sono agevolate dall’assenza di qualsiasi obbligo per le grandi multinazionali di indicare, paese per paese, dove realizzino i loro utili e dove paghino le imposte nell’UE. In un momento in cui i nostri cittadini faticano a superare gli effetti della crisi pandemica, è più che mai necessario esigere una significativa trasparenza finanziaria in relazione a tali pratiche. È nostro dovere garantire che tutti i soggetti economici contribuiscano equamente alla ripresa economica.

Il testo concordato prevede che le imprese multinazionali o le imprese autonome con ricavi consolidati complessivi di importo superiore a 750 milioni di EUR in ciascuno degli ultimi due esercizi finanziari consecutivi, a prescindere che abbiano o no sede nell’UE, rendano pubbliche le informazioni sull’imposta sul reddito in ciascuno Stato membro e in ciascun paese terzo elencato nell’allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali o elencato per due anni consecutivi nell’allegato II di tali conclusioni del Consiglio. Tale comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando un modello UE comune e formati elettronici a lettura ottica.

Al fine di evitare oneri amministrativi sproporzionati per le imprese interessate e limitare le informazioni comunicate a quanto strettamente necessario per consentire un effettivo controllo pubblico, la direttiva prevede un elenco completo e definitivo di informazioni da comunicare.

La comunicazione avverrà entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell’esercizio finanziario in questione. La direttiva stabilisce le condizioni alle quali un’impresa può ottenere di differire la comunicazione di determinati elementi per un massimo di cinque anni.

Stabilisce inoltre su chi ricada la responsabilità effettiva di garantire il rispetto dell’obbligo di comunicazione.

Gli Stati membri avranno diciotto mesi per recepire la direttiva nel diritto nazionale. Quattro anni dopo la data del recepimento, la Commissione presenterà una relazione sull’applicazione della direttiva.

Il testo concordato in via provvisoria sarà ora trasmesso ai pertinenti organi del Consiglio e del Parlamento europeo ai fini dell’avallo politico. In caso di approvazione, il Consiglio adotterà la sua posizione in prima lettura sulla base del testo concordato (fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti). Il Parlamento europeo dovrebbe quindi approvare la posizione del Consiglio e la direttiva sarà considerata adottata”.(Consiglio dell’UE. Comunicato stampa. 1° giugno 2021).