Sciopero dei piloti: circostanza eccezionale che non dà diritto a risarcimenti

Conclusioni dell'Avvocato generale. 16 Marzo 2021

Conclusioni dell’Avvocato generale nella causa C-28/20, Airhelp Ltd/Scandinavian Airlines System SAS. 

16 Marzo 2021

Secondo l’avvocato generale Pikamäe, uno sciopero organizzato dai sindacati dei piloti costituisce, in linea di principio, una circostanza eccezionale che può esonerare la compagnia aerea dall’obbligo di versare compensazioni pecuniarie per cancellazione o ritardo prolungato dei voli interessati

 (Fonte: www.curia.europa.eu)

1.La Airhelp, società alla quale un passeggero della compagnia aerea SAS ha ceduto il suo eventuale diritto a compensazione in forza del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei (Regolamento (CE) n. 261/2004) (1), chiede a tale compagnia una compensazione pecuniaria di importo pari a 250 Euro, per la cancellazione, lo stesso giorno, del volo previsto per il 29.4.2019, che tale passeggero doveva effettuare da Malmö a Stoccolma (Svezia), a causa di uno sciopero dei piloti della SAS in Norvegia, in Svezia e in Danimarca.

La SAS ritiene di non essere tenuta a versare il risarcimento richiesto, in quanto lo sciopero costituisce una “circostanza eccezionale” che non avrebbe potuto essere evitata, anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Lo sciopero dei piloti è stato organizzato dai loro sindacati dopo che questi ultimi avevano posto fine, anticipatamente, al precedente contratto collettivo concluso con la SAS, che sarebbe dovuto scadere nel 2020. La negoziazione di un nuovo accordo era in corso dal marzo 2019. Lo sciopero è durato sette giorni (dal 26.4.2019 al 2.5.2019) e ha portato la SAS a cancellare più di 4mila voli, interessando circa 380 mila passeggeri.

Secondo la SAS, si tratta di uno dei più grandi scioperi del settore del trasporto aereo mai registrato. Se ciascuno dei passeggeri avesse diritto alla compensazione forfettaria, ciò comporterebbe, secondo i calcoli della SAS, un costo di circa 117 milioni di Euro.

2.L’Attunda tingsrätt (tribunale locale di Attunda, Svezia), adito dalla Airhelp, ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare il cit. regolamento sui diritti dei passeggeri aerei.

2.1.Nelle sue conclusioni, l’avvocato gen. Priit Pikamäe ha affermato, in primo luogo, che uno sciopero indetto da un sindacato, nell’esercizio del diritto di sciopero da parte del personale della compagnia aerea, al fine di esprimere rivendicazioni attinenti al miglioramento delle condizioni di lavoro, qualora detto sciopero non sia attivato da una decisione preliminare dell’impresa, bensì dalle rivendicazioni dei lavoratori, costituisce una “circostanza eccezionale” (2), che comporta l’esonero da responsabilità.

Secondo l’avvocato generale, tale sciopero soddisfa i due criteri definiti dalla Corte ai fini di siffatta qualificazione, in quanto esso non è inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea e sfugge al suo effettivo controllo. Infatti, la decisione di attivare uno sciopero viene adottata dai rappresentanti sindacali dei dipendenti nell’ambito della loro autonomia negoziale collettiva e si colloca al di fuori delle strutture decisionali della compagnia aerea interessata. Anche se lo sciopero fa parte della vita economica di qualsiasi impresa, quest’ultima non esercita alcun controllo sulle decisioni adottate da un sindacato. Ne consegue che la compagnia aerea, di norma, non può esercitare alcuna influenza giuridicamente rilevante sul verificarsi o meno di uno sciopero, neppure quando si tratta del proprio personale.

L’avvocato generale rileva che gli interessi delle parti sociali sono, in linea di principio, tutelati in modo equivalente dall’ordinamento giuridico dell’Unione. La compagnia aerea, in quanto datore di lavoro, ha il diritto e la responsabilità di negoziare un accordo con i dipendenti nell’ambito dell’autonomia tariffaria di cui beneficiano le parti sociali. Per contro, essa non può essere considerata esclusivamente responsabile delle conseguenze derivanti dalle azioni collettive del personale. Altrimenti, il diritto a compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei rischierebbe di essere “strumentalizzato” a fini di agitazioni sindacali.

2.2.In secondo luogo, l’avvocato generale ricorda che una “circostanza eccezionale” esonera una compagnia aerea dall’obbligo di compensazione pecuniaria solo se questa è in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure del caso al fine di evitare la cancellazione o il ritardo prolungato del volo. Non si può, tuttavia, pretendere che essa acconsenta a sacrifici insopportabili tenuto conto delle capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione.

2.3. Pertanto, secondo l’avvocato generale, la compagnia aerea deve avvalersi di tutti i mezzi leciti per difendere i propri interessi e, indirettamente, quelli dei passeggeri, tra cui chiedere ai giudici competenti di accertare l’illegittimità delle azioni collettive e, se del caso, di disporne la cessazione. Inoltre, essa deve prevedere un margine di tempo sufficiente per rimediare agli eventuali imprevisti, prendere in considerazione il preavviso che ha preceduto lo sciopero indetto dal sindacato, organizzare le proprie risorse materiali e umane al fine di garantire la continuità delle operazioni e agevolare l’accesso a voli su altre compagnie (3).

 Note

(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del PE e del Consiglio, dell’11.2.2004, “che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91”.

(2) Nella sentenza Krüsemann e a. (17.4.2018, in causa C-195/17 e a.), la Corte aveva deciso che non costituiva una “circostanza eccezionale” l’avvio di uno “sciopero selvaggio”, organizzato dagli stessi dipendenti (e non già da un sindacato) quale reazione all’”annuncio a sorpresa”, da parte della compagnia aerea, di una ristrutturazione dell’impresa. Alla luce delle notevoli differenze fattuali, l’avvocato generale ritiene che tale valutazione non sia trasponibile alla causa in esame.

(3) Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato.