La Cassazione conferma la condanna di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per omicidio colposo.

Nota di Giovanni Patrizi.

1.La Cassazione Penale, Sez. IV, con sentenza n. 38914, del 25 settembre 2023, ha confermato la sentenza di condanna già emessa dal Tribunale di Trani in prima istanza e confermata dalla Corte di appello di Bari nei confronti del Datore di lavoro e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) per il reato di omicidio colposo, reato contestato a seguito della morte di un dipendente.

Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza i giudici di merito avevano ascritto la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l’infortunio mortale di un lavoratore (adibito a mansioni diverse da quelle abituali e pertanto privo di formazione), attraverso una serie di contegni omissivi, consistenti nell’aver omesso di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti (tra cui il lavoratore vittima dell’infortunio) per l’uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell’azienda dei rischi connessi all’utilizzo, da parte del dipendente, del carrello elevatore. In sostanza, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si sarebbe comportato da soggetto passivo rispetto alle decisioni del Datore di lavoro e, nonostante l’intervento anche del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), assolto in tutti i gradi di giudizio, volto a segnalare la sussistenza di violazioni di legge, non sollecitava alcun intervento a tutela dei lavoratori.

2.La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rilevando che l’art. 50 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n. 81, attribuisce al detto Rappresentante un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La S.C ha quindi precisato che nel caso di specie veniva in rilievo non tanto se l’imputato, in questa sua veste, ricoprisse o meno una posizione di garanzia (intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire: art. 40, cpv., c.p.)- quanto invece se avesse con la sua condotta contribuito causalmente alla verificazione dell’evento ai sensi dell’art. 113, c.p.

Più precisamente, la S.C. ha affermato che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non aveva “[…] in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che  [un operaio deceduto per infortunio sul lavoro] fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”. Come anticipato, il lavoratore, pur essendo stato assunto con mansioni di impiegato tecnico, era stato adibito alle funzioni di magazziniere senza aver ricevuto la corrispondente formazione. Il lavoratore, durante le operazioni di stoccaggio, dopo avere trasportato a mezzo di un carrello elevatore un carico di tubolari di acciaio, sceso dal carrello elevatore ed arrampicatosi sullo scaffale per meglio posizionare il carico, veniva schiacciato sotto il peso dei tubolari che gli rovinavano addosso.

L’affermazione della S.C. muove da una lettura (a nostro avviso non tutta lineare) dell’art. 50 del D.lgs 81/08[1], che definisce i compiti del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il quale assume un ruolo di primaria importanza quale nella sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo, come detto, una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con il compito di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3. Come anticipato, con la sentenza de qua si riconosce, per la prima volta, una responsabilità di omicidio colposo anche per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La sentenza (citando l’art.50 del D.Lgs. 81/08) ricorda le attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza definendo, in breve, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza come attore che ha “un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza (…) con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. In particolare la Cassazione, nel caso specifico, mette l’accento sul fatto che il rappresentante della sicurezza, con la sua condotta, ha contribuito causalmente all’accadimento dell’evento sostenendo la cooperazione colposa.

Nella fattispecie la Cassazione Penale ha sostenuto che il Rappresentante per la sicurezza non ha in alcun modo ottemperato ai compiti di legge, consentendo che il lavoratore deceduto fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante, come detto, le sollecitazioni in tal senso formulate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”.

Ora, a nostro avviso, la sentenza al nostro esame contiene delle imprecisioni nella nozione di Rappresentante della sicurezza dei lavoratori definendolo in alcuni puntiresponsabile della sicurezza dei lavoratori”.

Questa definizione può indurre ad errori nella individuazione e definizione di eventuali colpe. 

La sentenza non appare in linea né col D.lgs. n. 81/2008 né con la Legge n. 300/1970. Giova in particolare ricordare la definizione di Rappresentante della sicurezza dei lavoratori, come posta dall’art.2, punto i), del D.Lgs. 81/08, che così recita: […] persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. Il concetto di rappresentanza non viene dunque confuso con il concetto di sorveglianza.

Tutto ciò, ovviamente, se manca corresponsabilità con altri soggetti per colpa o per dolo, per il quale il rappresentante per la sicurezza risponderebbe al pari di qualsiasi soggetto nel luogo di lavoro.

4. Da quanto si legge nella sentenza, nel riconoscere al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un ruolo di “primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza” (ruolo di assoluto rilievo sul piano del diritto dell’UE, già espresso nella Dir. n. 89/391), la S.C. sembra dar luogo ad un ampliamento di tale ruolo, tanto da far dubitare della corretta lettura di tale norma, a fronte di quanto disposto dalle norme europee sul punto.

Giova in proposito ricordare che le funzioni attribuite al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, come elencate all’art.50 del D.lgs. 81 del 2008, sono da ricondurre nel perimetro delineato dalla rubrica del cit. art. 50, che chiamandole per l’appunto,  “Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, le qualifica come “possibilità/poteri”, dando perciò a quanto previsto nel suddetto elenco un carattere di rilevanza e priorità, ma  non di cogenza, riferibile così anche alla funzione indicata alla lett. n, dell’art. 50, che così recita: “ 1.Fatto  salvo  quanto  stabilito  in  sede   di   contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: […] n. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività”.

Ciò premesso, in base a quanto prevede la normativa vigente, il flusso informativo endoaziendale al quale i giudici della S.C. fanno riferimento nella sentenza de qua (anche per la specifica omessa azione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di “informare i responsabili dell’azienda” dei rischi connessi alla mansione svolta dal lavoratore), rimane, come già anticipato, sul terreno della volontarietà da parte del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel realizzarlo.

Indicativa in tal senso è la differente procedura prevista dall’art.20, co.2, lett. e[2], nei riguardi dei lavoratori (soggetti gravati da obblighi e sanzioni) che prevede espressamente il flusso informativo vincolato che deve essere rispettato a fronte di una segnalazione: partendo dai lavoratori, il flusso informativo  deve percorrere la linea gerarchica dell’organigramma della prevenzione (e dunque: preposto, dirigente e datore di lavoro), ponendo il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza fuori (e correttamente) da tale linea gerarchica, e indicandolo come figura che riceve la «notizia». Tutto ciò in coerenza con il principio secondo cui la rappresentanza (anche specialistica, come è quella in materia di salute e sicurezza sul lavoro), è pur sempre una scelta libera dei lavoratori, che si fonda su un loro diritto.

5.Di seguito riportiamo ampi passi della sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV, n. 38914, del 25 settembre 2023.

[…] Fatto.

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani nei confronti di A.A. e B.B., ritenuti colpevoli del reato di omicidio colposo, conseguente alla violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

1.2. In particolare, ad A.A. (capo a), rappresentante della ditta (Omissis) Srl e datore di lavoro, si rimproverano la colpa generica e la colpa specifica di avere omesso di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti, di valutare il reale rischio di caduta dall’alto delle merci stoccate sugli scaffali e di elaborare le procedure aziendali in merito alle operazioni di stoccaggio dei pacchi di tubolari sullo scaffale sul quale si verificò il sinistro, consentendo quindi che il lavoratore C.C., assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico, svolgesse di fatto anche le funzioni di magazziniere, senza averne ricevuto la corrispondente formazione (comprensiva dell’addestramento all’utilizzo del carrello elevatore). Accadeva così che, durante le operazioni di stoccaggio, il C.C., dopo avere trasportato, a mezzo di un carrello elevatore, un carico di tubolari di acciaio, sceso dal carrello elevatore ed arrampicatosi sullo scaffale per meglio posizionare il carico, venisse schiacciato sotto il peso dei tubolari che gli rovinavano addosso ((Omissis)).

1.3. A B.B., in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è stata ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l’infortunio mortale di cui sopra, attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell’aver omesso di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti (tra cui il C.C.) per l’uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell’azienda dei rischi connessi all’utilizzo, da parte del C.C., del carrello elevatore.

2. Avverso la sentenza di appello ricorrono gli imputati e mezzo dei rispettivi difensori.

3. Il ricorso nell’interesse di A.A. consta di quattro motivi: 3.1. Con il primo motivo, si deduce violazione dell’art. 521 c.p.p. e difetto di correlazione tra il capo di imputazione e la sentenza, nonchè vizio di motivazione con riguardo alla relativa doglianza, denunciata con specifico motivo d’appello; omessa contestazione nel capo di imputazione di vizi della scaffalatura e conseguente difetto di contestazione di tale fatto, oggetto di condanna, con violazione degli artt. 516, 518 e 521 c.p.p. Già in sede di giudizio di appello, la difesa aveva evidenziato come l’A.A. sia stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo per fatti completamente privi di correlazione con il capo di imputazione, atteso che la sentenza di condanna si era fondata sul fatto che il C.C., pur se assunto quale impiegato tecnico, svolgeva le funzioni di magazziniere e non era abilitato all’uso del muletto; che le modalità di custodia e stoccaggio dei tubolari sulla scaffalatura erano difformi dalle regole cautelari dirette a prevenire il concreto rischio di caduta per la collocazione dei tubolari uno sopra l’altro e per la totale inadeguatezza delle alette contenitive della scaffalatura; che mancava il manuale d’uso della scaffalatura e la cartellonistica sul peso massimo consentito sulla scaffalatura. Si tratta di circostanze e fatti non contestati nel capo di imputazione e, in ogni caso, non oggetto del giudizio, in quanto del tutto ininfluenti sulla vicenda. La mancanza del manuale d’uso della scaffalatura costituisce fatto mai contestato, giacchè, per scaffalature ed armadi, è dato notorio che non esistano manuali d’uso; parimenti si dica per la mancanza di cartellonistica sul peso massimo consentito sulla scaffalatura. Risulta, invece, processualmente pacifico che il tabulare è caduto perchè posizionato in precario equilibrio dalla stessa persona offesa. Ciò vale anche per la totale inadeguatezza delle ali contenitive della scaffalatura, fatto mai contestato e non oggetto dell’imputazione, perchè il rotolo è scivolato in quanto posizionato su altro rotolo e non per inadeguatezza delle alette delle scaffalature, prive pertanto di alcun ruolo ed efficienza causale nella vicenda. Peraltro, le foto nn. 39, 40 e 41 del verbale SPESAL del 21/07/2011, redatto immediatamente dopo il sinistro, ritraggono le alette dello scaffale perfettamente integre, nè queste sono state oggetto di alcuna contestazione. Anche la presunta erronea condotta di custodia e stoccaggio dei tubolari sullo scaffale (uno sopra l’altro) non è oggetto dell’imputazione. Il capo di imputazione, invero, contesta solo condotte omissive in relazione agli obblighi di valutazione dei rischi aziendali e delle procedure aziendali ma non contesta condotte commissive erronee sulle modalità di custodia e stoccaggio dei tubolari sullo scaffale. L’unica correlazione fra capo di imputazione e sentenza sussiste in merito alla contestazione di aver fatto svolgere al C.C. le funzioni di magazziniere, pur se assunto come impiegato tecnico e senza aver ricevuto la formazione sull’uso del cartello elevatore. La Corte di appello ha sostanzialmente accertato l’insussistenza delle violazioni contestate relative alle omissioni nella redazione del documento rischi aziendale e nella valutazione degli stessi, espressamente dichiarando “rilevata la sostanziale completezza del documento di valutazione dei rischi in uso presso la (Omissis)” – in ragione dell’assoluzione di D.D., Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della stessa ditta – e motivava la condanna sulla sola contestazione di aver fatto svolgere al C.C. la funzione di magazziniere senza la corrispondente formazione, comprensiva dell’addestramento all’utilizzo del carrello elevatore. Tale impostazione della Corte territoriale era poi smentita e contraddetta dalla motivazione fondata su fatti dallo stesso Giudice ritenuti mai contestati ed estranei totalmente al capo di imputazione: la sentenza, infatti, fonda la responsabilità dell’A.A. per “avere consentito l’utilizzazione di scaffalatura palesemente inadeguata”;

3.2. Con il secondo motivo, si deducono contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al difetto di formazione ed addestramento del C.C. nell’uso del muletto. Diversamente da quanto assunto dai Giudici di merito, il C.C., pur risultando assunto quale impiegato tecnico, è stato formato e addestrato a svolgere le mansioni di operaio e magazziniere, così come dimostrato dagli allegati nn. 1, 3, 4 e 6 della consulenza dell’ingegner E.E.; nè alcuna abilitazione è prevista dalla legge per l’uso di carrelli elevatori così come nessuna norma impedisce al lavoratore retribuito come impiegato di svolgere l’attività di operaio, sussistendo in tal caso l’obbligo di formazione quale operaio, così come è avvenuto, nel caso di specie, per la vittima. La valutazione della Corte sul punto è illogica alla luce del contenuto delle testimonianze riportate alle pagine da 6 a 10 della stessa sentenza, ove emerge con evidenza che nessuno dei testi ha mai riferito che non fossero stati svolti i corsi di formazione sull’uso del muletto. La Corte di appello, pur rilevando che i corsi di formazione svolti dalla (Omissis) a cui aveva partecipato il C.C., avevano ad oggetto proprio lo specifico tema delle “macchine operatrici specifiche di sollevamento, trasporto e immagazzinamento a mani dei materiali”, perveniva alla fantasiosa tesi che, nel programma dei corsi, non fosse contenuto alcun riferimento all’utilizzo dei carrelli elevatori, non risultando che i lavoratori avessero effettuato alcuna esperienza e addestramento pratico sull’utilizzo di tale mezzo e sulle modalità dello stoccaggio. Si tratta di un iter motivazionale illogico, atteso che non è possibile ipotizzare un corso su queste macchine che non abbia ad oggetto anche i carrelli elevatori. D’altra parte, lo stesso teste F.F., cui sono state rivolte specifiche domande sui corsi di formazione all’utilizzo del muletto, ha chiaramente riportato che questi hanno riguardato proprio il muletto. La vittima aveva partecipato a ben tre corsi di formazione specifici;

3.3. Con il terzo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 589, 40 e 41 c.p., in relazione alla condotta anomala ed imprevedibile del lavoratore, tale da escludere il nesso di causalità. L’evento mortale è conseguenza del comportamento abnorme del lavoratore che, in violazione di ogni regola aziendale di prudenza, si è arrampicato sullo scaffale rimanendo schiacciato dal rotolo;

3.4. Con il quarto motivo, infine, si deduce la violazione degli artt. 175 e 133 c.p. con riguardo alla determinazione della pena irrogata, pur dopo l’integrale risarcimento di tutte le parti civili, avvenuto dopo la sentenza di primo grado, con conseguente revoca delle relative costituzioni.

4. Il ricorso di B.B. è affidato a tre motivi.

4.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione alle funzioni del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza che, al momento del fatto ((Omissis)), dovevano ritenersi di mera collaborazione, difettando un’espressa posizione di garanzia in capo all’imputato. Al responsabile dei lavoratori non spettano funzioni di valutazione dei rischi, di adozione di opportune misure per prevenirli e nemmeno quella di formazione dei lavoratori, funzioni di mero appannaggio del datore di lavoro. Nè gli spetta un’attività di controllo e di sorveglianza. Si tratta di un ruolo di mera “consultazione”, che si traduce essenzialmente nella possibilità di esprimere un parere preventivo di cui il datore di lavoro può anche non tenere conto. Il rappresentante della sicurezza dei lavoratori non ha poteri decisionali e, di conseguenza, non sono previste, a suo carico, sanzioni amministrative e/o penali;

4.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell’art. 40, cpv., c.p., poichè, in ragione di quanto sopra, l’imputato non poteva dirsi investito dell’obbligo giuridico di impedire l’evento;

4.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione art. 40, comma 1, c.p. in riferimento alla ascritta condotta omissiva e al giudizio controfattuale. La Corte di appello non tiene in considerazione i principi giurisprudenziali in tema di reato omissivo o commissivo mediante omissioni. Se anche lo B.B. avesse comunicato al datore di lavoro quanto si assume fosse a sua conoscenza ossia le modalità di prestazione dell’attività lavorativa del C.C. – è altamente probabile che detta comunicazione non avrebbe avuto alcun riverbero sulle decisioni aziendali, stanti la mancanza di potere in capo all’imputato e la piena conoscenza dell’attività posta in essere dall’infortunato da parte del datore di lavoro.

Diritto.

1. I ricorsi sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati.

2. Quanto al ricorso di A.A.. Con riguardo al primo motivo, occorre ricordare che, nella giurisprudenza di legittimità, è consolidata una interpretazione teleologica del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), per la quale questo non impone una conformità formale tra i termini in comparazione ma implica la necessità che il diritto di difesa dell’imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente, risultando quindi preclusi dal divieto di immutazione quegli interventi sull’addebito che gli attribuiscano contenuti in ordine ai quali le parti – in particolare, l’imputato – non abbiano avuto modo di dare vita al contraddittorio, anche solo dialettico (cfr. anche Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051, secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione). Sul punto, può, a mero titolo di esempio, citarsi la massima per la quale “ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all’art. 521 c.p.p. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicchè questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione” (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi e altro, Rv. 257278).

In sostanza, il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata, per pacifica giurisprudenza, è violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto la possibilità di effettiva difesa. Tale principio non è invece violato quando nei fatti, contestati e ritenuti, si possa agevolmente individuare un nucleo comune e, in particolare, quando essi si trovano in rapporto di continenza (cfr., tra le tante, Sez. 4, 29 gennaio 2007, Di Vincenzo). Ciò che nella specie deve ritenersi, non potendosi revocare in dubbio che l’imputato si sia trovato a rispondere della sua condotta, ritenuta colposa, senza che ne siano derivati pregiudizi per le sue scelte difensive. Invero, le norme sulla prevenzione degli infortuni la cui inosservanza è stata ritualmente contestata (e lo stesso capo di imputazione), operano in riferimento agli obblighi di garantire la sicurezza dei lavoratori. Non è quindi dubitabile che il richiamo operato, in via generale. a tali obblighi, rispetto ad una ricostruzione fattuale della vicenda qui non sindacabile, non si pone in posizione di sostanziale difformità rispetto alla normativa di prevenzione posta a fondamento della ritenuta colpa specifica. Del resto, decisivamente, per smentire la fondatezza della censura, va ricordato (con affermazioni di principio qui pertinenti) che, in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa (se si fa, in altri termini, riferimento alla colpa generica), essendo quindi consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa. Analogamente, non sussiste la violazione dell’anzidetto principio anche qualora, nel capo di imputazione, siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa e il giudice abbia affermato la responsabilità dell’imputato per un’ipotesi di colpa diversa da quella specifica contestata, ma rientrante nella colpa generica, giacchè il riferimento alla colpa generica, anche se seguito dall’indicazione di un determinato e specifico profilo di colpa, pone in risalto che la contestazione riguarda la condotta dell’imputato globalmente considerata, sicchè questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione del fatto di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 35943 del 07/03/2014, Denaro e altro, Rv. 260161; Sez. 4, n. 51516 del 21/06/2013, Miniscalco e altro, Rv. 257902).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha osservato che il Tribunale aveva riscontrato profili di colpa specifica, “espressamente contestati nel capo di imputazione e, segnatamente l’aver adibito il C.C., assunto con mansioni di impiegato tecnico alle funzioni di magazziniere, senza aver ricevuto la corrispondente formazione, comprensiva dell’addestramento all’utilizzo del carrello elevatore, come espressamente prescritto dall’art. 71, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008”, atteso che l’istruttoria espletata dinanzi al Tribunale di Trani aveva comprovato che solo dopo l’incidente mortale i lavoratori hanno seguito i corsi di formazione anche relativi all’utilizzo del carrello elevatore, così come hanno riferito i diversi testi, lavoratori tutti della medesima azienda. Era, pertanto, risultato dimostrato che il C.C. svolgesse regolarmente le funzioni di magazziniere e che l’utilizzo del muletto da parte dello stesso fosse avvenuto anche in presenza degli imputati, pur essendo egli stato assunto con mansioni di impiegato tecnico. A fronte di tali univoche deposizioni, la sentenza impugnata ha escluso che possa attribuirsi rilevanza probatoria alla deposizione del teste H.H., il quale aveva dichiarato che, anche prima dell’incidente, i lavoratori avevano seguito dei corsi per l’utilizzo del muletto, trattandosi di circostanza priva di alcun riscontro documentale; così come la sentenza impugnata ricorda che alcun riferimento è contenuto nel programma dei corsi all’utilizzo dei carrelli elevatori, non risultando altresì che i lavoratori abbiano effettuato alcuna esperienza ed addestramento pratico sull’utilizzo di tale mezzo e sulle modalità dello stoccaggio. La sentenza impugnata ricorda altresì che la stessa teste G.G., impiegata nella gestione amministrativa dell’azienda, aveva evidenziato come il D.D., assolto in primo grado, avesse espressamente informato l’A.A. della necessità di formare i lavoratori con particolare riguardo all’utilizzo del muletto.

E la condotta omissiva dell’A.A., continua la Corte di appello con valutazione congrua, si appalesa tanto più grave in considerazione del fatto che, nel Documento di Valutazione dei Rischi, in uso all’azienda, era stato espressamente previsto il pericolo di caduta delle merci stoccate, nonchè la necessità che il carrello elevatore fosse utilizzato esclusivamente da personale esperto, preparato attraverso uno specifico corso di formazione. Parimenti, sotto il profilo della colpa generica, i Giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità del titolare dell’azienda per aver consentito l’utilizzo di scaffalatura palesemente inadeguata, come rilevato nel verbale n. 48/2011 dello (Omissis), ove si evidenziava che le barre degli scaffali erano state posizionate a 90 anzichè a 45 al fine di impedire il rotolamento dei tubolari stoccati sul predetto scaffale; nè la scaffalatura recava alcuna indicazione in ordine al peso che la stessa avrebbe potuto sopportare, che dal citato verbale risulta ampiamente superato dai fasci di tubolari ivi posizionati. Quanto alle alette volte al contenimento dei tubolari stoccati, i Giudici di merito ne hanno rilevato l’inadeguatezza, essendosi esse piegate proprio a causa del peso dei tubolari nella fase dello scivolamento.

Per quanto sin qui detto, i primi due motivi si appalesano infondati. 2.1. Manifestamente infondato si appalesa il terzo motivo, con cui si sostiene che la condotta del lavoratore deceduto fosse anomala ed imprevedibile, tale da escludere il nesso di causalità. Costituisce, invero, principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per il quale le “norme antinfortunistiche sono dirette a prevenire anche il comportamento imprudente, negligente o dovuto ad imperizia dello stesso lavoratore” (Sez. 4, n. 12348 del 29/01/2008, Giorgi, Rv. 239253); perchè la condotta colposa del lavoratore faccia venir meno la responsabilità del datore di lavoro occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale e del tutto al di fuori della normale prevedibilità, quale non può considerarsi la condotta che si discosti fisiologicamente dal virtuale ideale: principio, questo, che va concretamente declinato nel senso che “… perchè la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia” (in tal senso, Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti Federica Micaela, Rv. 280914) e “… perchè possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questo abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante” (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone Massimo, Rv. 276242). Orbene, di tali coordinate ermeneutiche la Corte territoriale ha fatto buon governo, laddove ha affermato che il comportamento “sicuramente imprudente” della vittima non vale ad elidere il nesso di causalità tra la condotta omissiva posta in essere dagli imputati e il sinistro mortale, atteso, in particolare, che il C.C. svolgeva attività diverse da quelle per le quali era stato assunto, proprio sotto la direttiva del responsabile dell’azienda, pur non avendo ricevuto alcuna specifica formazione in merito allo stoccaggio delle merci anche con l’utilizzo del carrello elevatore, e che proprio ” in ragione dell’omessa formazione del lavoratore lo stesso poneva in essere la scelta improvvida di tentare di sistemare a mano i pesanti tubolari che non era riuscito a collocare adeguatamente sullo scaffale con l’utilizzo del muletto”, dovendosi altresì considerare sicura concausa dell’evento mortale l’inadeguatezza della scaffalatura, inidonea ad evitare lo scivolamento dei tubolari.

2.2. Anche il quarto motivo è privo di pregio. Con riguardo alla posizione dell’A.A., la Corte territoriale ricorda come il Tribunale abbia applicato la pena edittale minima per il reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e come il diniego del beneficio della non menzione trovi ragione nella gravità della condotta e nella natura delle violazioni poste in essere, “anche in considerazione dei pregressi infortuni sul lavoro verificatesi nella stessa azienda, come espressamente indicato nei verbali dello Spesa”.

3. Quanto al ricorso di B.B.. I tre motivi dallo stesso sollevati si riducono in sostanza al primo, ossia alla dedotta assenza di una posizione di garanzia in capo allo stesso e di un qualsivoglia potere in grado di incidere sulle decisioni del datore di lavoro.

Si tratta, tuttavia, di assunti infondati.

Come è noto, l’art. 50 D.Lgs. n. 81 del 2008, che ne disciplina le funzioni e i compiti, attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ciò detto, è bene precisare che, nel caso di specie, viene in rilievo non se l’imputato, in tale sua veste, ricoprisse o meno una posizione di garanzia intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. c.p.) – ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell’evento ai sensi dell’art. 113 c.p. E, sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha illustrato adeguatamente i termini in cui si è realizzata la cooperazione colposa dello B.B. nel delitto di cui trattasi. Richiamati i compiti attribuiti dall’art. 50 al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, ha osservato come l’imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il C.C. fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal D.D..

Del tutto congetturale e comunque inconferente si appalesa il terzo motivo di ricorso.

5. Al rigetto dei ricorsi, segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2023.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2023”.


[1] Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 (“Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”-(TUSL), riunisce precedenti normative concernenti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, riformandole, armonizzandole o abrogandole.

Normative abrogate:
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164;
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64;
D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277;
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493;
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494;
D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187;
Art. 36 bis, commi 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2006, n. 248;
Art. 2, 3, 5, 6 e 7 della L. 3 agosto 2007, n. 123.

Il D.Lgs. 81/2008 costituisce attualmente il riferimento normativo generale per la tutela della persona e dell’organizzazione nell’ambito lavorativo, abrogando, giova ripeterlo, il noto D.Lgs. 626/1994. Il Testo Unico è stato parzialmente corretto e integrato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106 (D.Lgs. 106/2009) e da successivi ulteriori decreti.

[2] Art. 20: […], co. 2. “I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente”.