26 Luglio 2020

di Alberto Limardo

1.Introduzione.

Come noto (e da noi in q. giornale già anticipato) il “decreto Cura Italia” (D.L. 18/2020) ha introdotto una serie di misure volte a fronteggiare la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all’emergenza epidemiologica. Le suddette misure sono poi state prorogate ed integrate dal “decreto rilancio” (D.L. 34/2020).

Da ultimo, la L. 17 luglio 2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”), ha esteso il periodo di fruizione del congedo COVID-19, oggetto del presente scritto.

L’articolo 23 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (convertito in legge, , con modificazioni, con L. 24 aprile 2020, n. 27), ha introdotto un congedo indennizzato (cosiddetto congedo COVID-19) per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposto con DPCM (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 4 marzo 2020, per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19.

L’art. 24 del cit. D.L. n. 18/2020 ha, inoltre, previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Il congedo COVID-19 di cui all’art. 23 del D.L. n.18/2020 è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’arti. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Il congedo di cui trattasi può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per la cura di tutti i figli, e la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

In alternativa al suddetto congedo i genitori possono richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o integrativi dell’infanzia, nelle modalità e secondo le istruzioni fornite dall’INPS.

L’art. 72, comma 1, lett. b), del D.L. n. 34/2020 ha modificato il comma 6 dell’art. 23 del D.L. n. 18/2020, prevedendo la possibilità di fruire, per i figli minori di anni 16, di ulteriori periodi di astensione dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, in aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5 del medesimo art. 23, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Trattandosi di aspetti inerenti la tutela lavoristica del lavoratore senza diritto all’indennità e alla contribuzione figurativa, per tali periodi di astensione l’INPS non ha competenza in materia e, pertanto, le domande devono essere presentate ai soli datori di lavoro. In merito alle modalità di fruizione del congedo COVID-19 per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché alle relative indennità, si ricorda che le stesse sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Pertanto, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 all’INPS ma alla propria Amministrazione pubblica.

2.Ampliamento del periodo di fruizione e delle giornate fruibili ed indennizzabili per congedo COVID-19.

 Il D.L. n. 34/2020, all’art. 72, comma 1, lett. a), che modifica l’art. 23, comma 1, del D.L: n. 18/2020, estende il periodo in cui è possibile fruire del congedo COVID-19, individuando un arco temporale che decorre dal 5 marzo 2020 e termina il 31 luglio 2020 (ma v. infra, par. 6), superando, quindi, il precedente limite temporale del 3 maggio 2020. Viene altresì aumentato da 15 a 30 il numero di giorni fruibili dai genitori per l’assistenza ai figli durante il predetto periodo, alle medesime condizioni previste nell’art. 23 del D.L. n. 18/2020. Pertanto, i genitori possono fruire del congedo COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio.

Le suddette modifiche interessano tutte le categorie lavorative che possono utilizzare il congedo COVID-19, e cioè: i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995, e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

L’art. 72 del D.L. n. 34/2020 non ha recato modifiche al comma 5 dell’art. 23 del D.L. n. 18/2020. Pertanto i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’art. 24 del D.L. n. 18/2020, possono fruire di congedo COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, anche oltre il limite di 12 anni di età previsto dai commi 1 e 3 dell’art. 23 del D.L. n. 18/2020.

3.Periodi di congedo COVID-19 e conversione d’ufficio dei periodi di congedo parentale e di prolungamento del congedo parentale

La domanda di congedo COVID-19, a partire dal 29 marzo 2020 -data di rilascio della specifica procedura di presentazione telematica- può essere presentata da tutte le categorie lavorative su individuate, per un massimo di 30 giorni nel periodo dal 5 marzo e fino al 31 luglio 2020 (ma v. infra, par. 6) e può riferirsi anche a periodi di astensione fruiti prima della data di presentazione della domanda stessa, purché non anteriori al 5 marzo 2020. Il comma 2 dell’art. 23 del D.L. n. 18/2020 dispone la conversione d’ufficio in congedo COVID-19 degli eventuali periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale, fruiti dai genitori durante l’arco temporale citato, fino ad un massimo di 30 giorni. Tuttavia, considerato che dal 29 marzo 2020 è stata rilasciata apposita procedura di presentazione telematica delle domande di congedo COVID-19, la conversione interessa solo le domande presentate prima del 29 marzo 2020 dai lavoratori dipendenti del settore privato e la trasformazione interessa le domande di congedo presentate dal 17 marzo 2020 al 28 marzo 2020 dai lavoratori iscritti alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Considerato il dettato normativo per cui la conversione d’ufficio è disposta per legge dal comma 2 dell’art. 23 del D.L. n. 18/2020, non è possibile richiedere l’annullamento della suddetta conversione/trasformazione in congedo COVID-19 dei periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale effettivamente già fruiti.

In mancanza dei requisiti di legge per la fruizione del congedo COVID-19, si provvede alla definizione delle domande di congedo parentale originariamente richieste. Non sono rinunciabili i periodi di congedo COVID-19 effettivamente fruiti, avendo esercitato il genitore, al momento di presentazione della domanda, la scelta di uno specifico titolo di assenza connesso alla finalità per la quale è stato istituito. Per quanto concerne, invece, le domande di congedo parentale o prolungamento del congedo presentate a partire dal 29 marzo 2020 per periodi ricadenti nell’arco temporale ricompreso dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020, le stesse non sono oggetto di conversione/trasformazione d’ufficio in domande di congedo COVID-19 sia in quanto, da quella data, è possibile esercitare l’opzione di fruire dell’una o dell’altra tipologia di congedo sia alla luce dell’estensione al 31 luglio 2020 del periodo di fruizione del congedo COVID-19, nonché del possibile accesso al bonus alternativo di cui al comma 8 del medesimo art. 23 del D.L. n. 18/2020. Tuttavia, chi ha presentato domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale in luogo di una domanda di congedo COVID-19 durante i giorni di attesa della proroga della misura (ad esempio dal 4 al 19 maggio 2020) può presentare una nuova domanda di congedo COVID-19, in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza dover inviare una formale comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale. In questo caso, i lavoratori dipendenti con pagamento dell’indennità anticipato dal datore di lavoro, devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all’INPS di nuove domande di periodi di congedo COVID-19, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell’indennità del congedo COVID-19 pari al 50% della retribuzione in luogo dell’indennità del congedo parentale pari al 30% della retribuzione. Anche i lavoratori iscritti alla Gestione separata con committente devono tempestivamente comunicare allo stesso la presentazione di nuove domande di periodi di congedo COVID-19 in luogo di precedenti domande di congedo parentale.

4. Estensione dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della L. n. 104/1992 per i lavoratori dipendenti del settore privato.

L’art. 73 del D.L. n. 34/2020 ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della L. n. 104/1992, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020. Pertanto, i soggetti aventi diritto ai permessi in questione possono godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di maggio e 3 per il mese di giugno), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.

I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista. Le 12 giornate di cui all’art. 73 del D.L. in esame, così come i tre giorni ordinariamente previsti dall’art. 33, commi 3 e 6, della L. n. 104/1992, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.

5. Compatibilità del congedo COVID-19 con il bonus baby-sitting e il bonus per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia.

In alternativa al congedo COVID-19, il comma 8 dell’art. 23 del D.L. n. 18/2020, come modificato dall’art. 72, comma 1, lett. c), del D.L. n. 34/2020, ha previsto la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o, in alternativa, per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro o, nel caso di lavoratori dipendenti di cui all’art. 25, comma 3, del D.L. n. 18/2020, di 2.000 euro.

Considerate le modifiche introdotte dal D.L. n. 34/2020 e a seguito del riscontro da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per la corretta interpretazione del dettato normativo, si rappresentano, fermi restando il principio di alternatività tra le misure e l’arco temporale di riferimento (dal 5 marzo al 31 luglio), i seguenti casi di compatibilità/incompatibilità:

  1. a) in assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo COVID-19;
  2. b) in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo 15 giorni di congedo COVID-19;
  3. c) in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo superiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo COVID-19. In caso di genitori lavoratori dipendenti di cui all’articolo 25, comma 3, del citato decreto-legge n. 18/2020, il limite di importo di 600 euro, sopra esposto, è aumentato a 1.000 euro. Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, nel caso in cui all’interessato sia stata respinta la domanda di congedo COVID-19, presentata in data antecedente l’8 luglio 2002 (data di pubblicazione della circolare INPS n. 81/2020)[1], il medesimo può chiedere il riesame di tale domanda oppure presentare nuova domanda di congedo COVID-19 per lo stesso o altro periodo. Eventuali ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego delle domande di congedo COVID-19 sono presi in carico dalle Strutture territoriali competenti e riesaminati in autotutela. Pertanto, anche i ricorsi già presentati presso il Comitato Provinciale di cui all’articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono definiti dalla Struttura territorialmente competente come riesame amministrativo in autotutela. Resta ferma la possibilità per il cittadino del ricorso all’autorità giudiziaria.

6. Estensione al 31 agosto 2020 del periodi di fruizione del congedo COVID-19.

La L. 17 luglio 2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), ha esteso il periodo di fruizione del congedo COVID-19, di cui all’art .23 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge,, con modificazioni, con L. 24 aprile 2020, n. 27), individuando un arco temporale che decorre dal 5 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020, sempre per un massimo di 30 giorni. La cit. L. n. 77/2020 ha introdotto, inoltre, la possibilità di fruire di tale congedo anche in modalità oraria a far tempo dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della suddetta legge di conversione. La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti la data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 19 luglio 2020.

[1] La circolare n. 81 fornisce istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dagli artt.  23 e 24 del D.L. n. 18/2020, e modificati per numero di giornate ed estensione del periodo di fruizione dal D.L. n. 34/2020.