(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo,G.Dobici)

Corte di cassazione. Ordinanza 27 marzo 2025, n. 8074

Licenziamento. Congedo straordinario. Assistenza disabile. Assenza ingiustificata. Grave inadempimento.  Art. 63 del CCNL Mobilità. Assenza di precedenti provvedimenti disciplinari. Art. 33, comma 7 bis, Legge n. 104/1992. Principio di diritto. Proporzionalità della sanzione rispetto all’infrazione. Vincolo fiduciario.

“[…] La Corte di cassazione

(omissis)

Rilevato che

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Reggio Calabria, pronunciando in sede di rinvio da parte della Corte di Cassazione (ordinanza n. 26196 del 2022), ha respinto la domanda di C.M. nei confronti di C.S. s.r.l. per la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato il 14.7.2016.

2. La Corte di appello, in conformità ai principi affermati dalla sentenza rescindente in ordine alla sussunzione del comportamento del lavoratore (che si era assentato dal lavoro per congedo straordinario dovuto all’assistenza al padre disabile dall’1 al 10 giugno 2016) nell’ambito della previsione di cui all’art. 33, comma 7 bis, della legge n. 104 del 1992, ha valutato le modalità dell’assenza del M. ed ha ritenuto sussistere una grave negligenza dello stesso, il quale: aveva presentato istanza di congedo (per la disabilità del padre) sprovvista della certificazione necessaria; si era interessato della regolarità dell’istanza di congedo, presso l’Inps, solamente il giorno precedente l’assenza; aveva ricevuto immediatamente segnalazione dall’Istituto previdenziale di carenza delle necessarie certificazioni mediche (riguardanti la disabilità del padre); avrebbe regolarizzato la pratica amministrativa presso l’Inps (circostanza solo allegata ma non provata) il 15 giugno 2016, pur sapendo di aver già fruito di 5 mesi di congedo.

Ritenuto il comportamento un grave inadempimento agli obblighi gravanti sul dipendente, tale da impedire la prosecuzione temporanea del rapporto, e verificata la sussunzione della condotta nell’ambito dell’art. 63 del CCNL Mobilità, Area contrattuale Attività Ferroviarie, del 2012 (che sanzione con il licenziamento con preavviso l’assenza non giustificata protrattasi per 6 giorni consecutivi, mentre riserva la sanzione conservativa esclusivamente per le assenze fino a 5 giorni), ha dichiarato la legittimità del licenziamento.

3. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, illustrati da memoria.

La società ha resistito con controricorso.

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

Considerato che

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, violazione degli artt. 62 e 63 del CCNL applicato e 384 e 394 c.p.c. avendo, la Corte territoriale trascurato che in tutte le precedenti fasi e gradi di giudizio di merito era stata sempre accolta la tesi della inveterata prassi tollerante del datore di lavoro di ritenere giustificata l’assenza per congedo ex art. 33 della legge n. 104 del 1992 anche solo a fronte della presentazione on line della domanda all’Inps (e prima che l’Istituto assumesse la sua decisione al riguardo); inoltre, la Corte territoriale ha fornito una valutazione sminuente delle circostanze di fatto emerse in giudizio, sia con riguardo al primo addebito disciplinare (la fruizione di periodo di congedo straordinario in assenza dei presupposti di legge) sia del terzo addebito (l’avere apportato modifiche non autorizzate alla scheda turno facendo credere al Responsabile di turno, D.G., che esse fossero state predisposte da M.D., Responsabile del presidio operativo di Roma-Ufficio programmazione turni; con tali modifiche i giorni del 12 e 13 giugno 2016, nei quali il lavoratore non aveva prestato servizio, erano stati individuati come di “sosta turno”, con esclusione, quindi, dell’obbligo di prestazione lavorativa a carico del M.).

2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, violazione degli artt. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970, 384 e 394 c.p.c. avendo, la Corte territoriale, omesso di pronunciarsi sulle questioni dichiarate assorbite dall’ordinanza della Corte di Cassazione, ossia sui motivi proposti (con ricorso per cassazione) dalla società la quale lamentava una valutazione atomistica delle circostanze di cui al secondo addebito disciplinare (la mancata ripresa del servizio in data 11.6.2016 e il mancato svolgimento dei turni programmati dalla società, senza giustificazione), la mancata ammissione della prova orale concernente tale condotta nonché l’errata applicazione del comma 4 dell’art. 18, della legge n. 300 del 1970 a fronte della mera carenza di proporzionalità della sanzione rispetto all’infrazione.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, nn. 3 e 5, violazione degli artt. 2119 c.c., 384 e 394 c.p.c., avendo, la Corte territoriale trascurato che il lavoratore non ha assunto alcun comportamento abusivo né contrario agli obblighi di legge o di servizio e difettando il presupposto della proporzionalità della sanzione inflitta, rientrando, il comportamento, nella prassi tollerata dalla società, considerata anche l’assenza di precedenti provvedimenti disciplinari.

4. Con il quarto motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, nn. 3 e 5, violazione degli artt. 7 della legge n. 300 del 1970, 66, comma 2 del CCNL applicato, 384 e 394 c.p.c., non essendo stato rispettato il lasso di tempo (30 giorni dal momento in cui l’azienda è venuta a conoscenza della condotta disciplinarmente rilevante) previsto dal contratto collettivo per la contestazione disciplinare.

5. Con il quinto motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, nn. 3 e 5, violazione degli artt. 7 della legge n. 300 del 1970, 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966, 66, comma 3 del CCNL applicato, 384  e 394 c.p.c., avendo, la Corte territoriale, trascurato le imprecisioni e gli errori contenuti nella lettera di contestazione disciplinare e, in specie, nella descrizione degli eventi.

6. Con il sesto motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, nn. 3 e 5, violazione dell’art. 64 del CCNL applicato, 384 e 394 c.p.c., posto che la condotta accertata del lavoratore non è contemplata dal codice disciplinare contenuto nella contrattazione collettiva ove sono tassativamente elencati i comportamenti punibili; inoltre, l’atteggiamento tollerante del datore di lavoro esclude che il comportamento del dipendente abbia potuto incrinare in modo irrimediabile il vincolo fiduciario.

7. Con il settimo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, nn. 3 e 5, violazione degli artt. 7, comma 1, della legge n. 300 del 1970, 66, comma 1, avendo, la Corte territoriale, trascurato di verificare l’affissione del codice disciplinare in azienda, né trattandosi di comportamenti immediatamente percepibili o contrari al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale.

8. Con l’ottavo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché 384 e 394 c.p.c., avendo, la Corte territoriale, condannato il lavoratore al pagamento delle spese per tutti i gradi di giudizio nonostante lo stesso avesse vinto i primi due gradi.

9. I primi sette motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della stretta connessione, sono inammissibili.

10. Preliminarmente, va rammentato che questa Corte ha più volte ribadito che nel giudizio di rinvio è preclusa la proposizione di domande ed eccezioni nuove, così come anche l’acquisizione di nuove prove, in considerazione della natura di giudizio a struttura chiusa (Cass. n. 12911 del 2014, Cass. n. 26108 del 2018, Cass. S.U. n. 17332/2021, Cass. n. 27736 del 2022, Cass. n. 8039/2023, n. 21612/2023; n. 5588/2024)): il giudizio di rinvio deve semplicemente conformarsi al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione in base ai presupposti di fatto che sono stati alla base della cassazione della sentenza impugnata (Cass. n. 199 del 20119) (ndr Cass. n. 199 del 2019).

11. La ricostruzione ampiamente consolidata della natura del giudizio di rinvio evidenzia che quest’ultimo non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, bensì la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione; il giudizio di rinvio si presenta, quindi, come una prosecuzione del processo di Cassazione, nel corso del quale il giudice di merito ha il compito di svolgere quelle attività necessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte ai sensi dell’art. 384 c.p.c.; pertanto il giudice del rinvio, riassunta la causa, dovrà innanzitutto individuare l’oggetto del giudizio attraverso un’attenta ricostruzione delle censure accolte dalla Cassazione, per poi adoperarsi nell’espletamento delle attività conseguenti., ed il sindacato della Suprema Corte in questa sede si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti; infatti, non costituendo il giudizio di rinvio la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, ma la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione, in quella fase non possono formare oggetto di discussione tutte le questioni che costituiscono presupposti, esplicitamente o implicitamente, decisi nella pronuncia della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 28544 del 2008).

13. Ebbene, nel caso di specie, la pronuncia rescindente di questa Corte (ordinanza n. 26196 del 2022) ha, in particolare, affermato che: “sussiste il denunziato vizio di sussunzione in quanto la fattispecie – alla luce dell’art. 33, comma 7 bis, legge n. 104/1992, che stabilisce la decadenza del lavoratore dai diritti di cui all’art. 33 cit. qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti – doveva essere ricondotta, sotto il profilo sanzionatorio alla disciplina dettata dal contratto collettivo per la ipotesi di assenza ingiustificata, non potendo in senso contrario rilevare il riferimento alla prassi tollerante adottata dalla società datrice di lavoro in precedenti occasioni, dette occasioni, infatti, si differenziavano da quella in oggetto in quanto, sia pure a posteriori, l’assenza dal lavoro era risultata giustificata dall’intervenuto provvedimento autorizzatorio dell’INPS e la tolleranza della società aveva riguardato il ritardo con il quale il lavoratore aveva inviato la prescritta documentazione”.

14. La Corte territoriale, pertanto, attenendosi al principio di diritto espresso da questa Corte ed accertando che l’assenza ingiustificata del lavoratore (per insussistenza dei presupposti necessari ad ottenere un congedo per assistenza a parente disabile) aveva determinato la decadenza dal beneficio (ai sensi dell’art. 33, comma 7 bis della legge n. 104 del 1992), ha ritenuto ricorrere un inadempimento di tale gravità da integrare una giusta causa di licenziamento, anche alla luce della scala valoriale dettata dal CCNL applicato dall’azienda (nell’ambito del quale è specificamente previsto che l’assenza continuativa ingiustificata del dipendente dal posto di lavoro che si protragga per 6 giorni giustifica il provvedimento espulsivo).

15. La Corte territoriale ha valutato la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell’addebito (il primo addebito disciplinare, ritenuto da solo sufficiente a fondare la legittimità del licenziamento), ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnando rilievo alla configurazione della mancanza operata dalla contrattazione collettiva, all’intensità dell’elemento intenzionale, alle protratte modalità – superficiali e negligenti – con le quali il lavoratore ha inviato le istanze di congedo all’Inps e al suo datore di lavoro.

16. L’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito – mediante la valorizzazione o di principi che la stessa disposizione richiama o di fattori esterni relativi alla coscienza generale ovvero di criteri desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali ma anche dalla disciplina particolare, collettiva appunto, in cui si colloca la fattispecie – “è sindacabile in Cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale” (Cass. n. 13534 del 2019; nello stesso senso, Cass. n. 985 del 2017; Cass. n. 5095 del 2011; Cass. n. 9266 del 2005), censure che non sono state sviluppate nel caso di specie perché si limitano – inammissibilmente – alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito non consentita in sede di legittimità.

17. Con particolare riguardo alla censura contenuta nel secondo motivo di ricorso, va rammentato che il giudice, nel regime dettato dall’art. 18, commi 4 e 5, della legge n. 300 del 1970, deve procedere ad un giudizio più completo ed articolato rispetto al periodo precedente la novella del 2012, dovendo dapprima accertare se sussistano o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso (nozioni fissate dalla legge, rispettivamente agli artt. 2119 cod. civ. e 3 della legge n. 604 del 1966, tenuto conto, ex art. 30 della legge n. 183 del 2010, delle tipizzazioni contenute nei contratti collettivi o nel contratto individuale, dalle quali il giudice può discostarsi motivando lo scostamento dal parametro valutativo), e, nel caso in cui escluda la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva, va svolta una disamina sulla ricorrenza delle due condizioni previste dal comma 4 per accedere alla tutela reintegratoria, dovendo, in assenza, applicare il regime generale costituito dalla c.d. tutela risarcitoria forte del comma 5: nel caso di specie, avendo la Corte territoriale ritenuto giustificata la sanzione espulsiva, dunque legittimo il licenziamento, non aveva alcuna necessità di indagare sul tipo di tutela da applicare.

18. Le censure sviluppate nel quarto, quinto e settimo motivo, inoltre, appaiono nuove e, perciò, inammissibili, non essendo state le questioni della tempestività e specificità della lettera di contestazione disciplinare e dell’affissione del codice disciplinare trattate nella decisione (si ribadisce, di carattere rescissorio) impugnata ne’ avendo indicato parte ricorrente i tempi e i modi della loro tempestiva introduzione nel giudizio di primo grado e, quindi, della loro devoluzione al Giudice del gravame (cfr. Cass. n. 20694 del 2018).

19. Infine, l’ottavo motivo di ricorso non è fondato.

20. Questa Corte ha già affermato che in virtù del c.d. principio espansivo di cui all’art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l’annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all’esito finale della lite (Cass. n. 29056 del 2024); in particolare, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite (Cass.S.U. n. 32906 del 2022).

21. In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

22. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge […]”.