1. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Circolare 9 Ottobre 2023, n. 9, ha fornito chiarimenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, dopo le modifiche introdotte dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, di conversione in legge del Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”,

In particolare la Circolare interviene:

a) sulle nuove causali, previste in capo alla contrattazione collettiva, per esigenze di sostituzione ovvero, in mancanza di una previsione da parte della contrattazione collettiva, su “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva” delle parti;

b) sui contratti acausali: primi 12 mesi anche con più contratti a termine;

c) sulla “moratoria” dei contratti acausali, dal 5 maggio 2023, per 12 mesi;

d sull’esclusione di alcune categorie di lavoratori somministrati dal limite massimo previsto per i contratti di somministrazione a tempo indeterminato,

2. La Circolare, che fa seguito a richieste di chiarimento in merito alle novità introdotte dal citato Decreto legge alla disciplina del contratto a termine e della somministrazione a tempo indeterminato, precisa che la disposizione contenuta nel comma 1-ter dell’art. 24 del DL 48/2023 (aggiunto dalla Legge di conversione 85/2023, in base al quale, ai fini del raggiungimento del limite massimo di 12 mesi del contratto senza causale, si tiene conto solo dei contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023), trova applicazione sia per la prima stipula che per le proroghe e per i rinnovi di contratti già in essere.

Riguardo al comma 1-ter, non si computa nel limite di durata massima di 12 mesi senza causale il contratto stipulato (per la prima volta), rinnovato o prorogato in data anteriore al 5 maggio 2023. Pertanto, eventuali contratti stipulati per la prima volta, oppure proroghe o rinnovi effettuati dopo tale data, rilevano nel computo dei 12 mesi senza causale.

La Circolare precisa che le nuove norme non hanno modificato: -il limite massimo di durata dei contratti a termine di 24 mesi stipulato tra le parti (o la durata maggiore prevista dai CCNL, -l’ulteriore stipula, in sede di Ispettorato Territoriale del lavoro (ITL), di un contratto a termine di durata massima di 12 mesi, -il numero massimo di proroghe (4 nell’arco di 24 mesi) e l’intervallo tra un contratto e l’altro.

3. Quanto alle nuove causali da appore al contratto a termine, se di durata superiore a 12 mesi, ed in particolare in merito a quella di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 19 del D.lgs. 81/2015, che consente alle parti del contratto individuale di lavoro di individuare le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, si ricorda che essa ha validità temporanea, più precisamente fino al 30 aprile 2024 (giorno ultimo per la stipula del contratto, la cui durata può anche proseguire).

La temporaneità è giustificata dalla necessità di consentire alle Parti sociali di adeguare i contratti collettivi alla nuova disciplina di legge.

4. Riguardo alle previsioni dei contratti collettivi relative alle causali da apporre al contratto a termine, il Ministero del lavoro individua tre casi:

a) se nel contratto collettivo è presente un mero rinvio alle causali legali di cui al DL 87/2018, esse sono superate. Si deve far riferimento a quelle individuate dal contratto collettivo aziendale oppure a quelle determinate dalle parti nel contratto individuale (fino al 30 aprile 2024);

b) se nel contratto collettivo sono indicate le causali individuate dal previgente art. 19, c. 1, lett. b-bis del DLgs 81/2015, esse possono ancora essere utilizzate, dato che la disposizione coincide con quella contenuta nel nuovo art. 19, c. 1, lett. a);

c) se nel contratto collettivo sono individuate concrete condizioni di ricorso al contratto a termine, esse restano utilizzabili purché non si limitino ad un mero rinvio alle fattispecie legali.

5.In merito alla causale relativa alla sostituzione di altri lavoratori, il Ministero del lavoro ribadisce che il datore di lavoro deve precisare le concrete ed effettive ragioni della sostituzione.

6. Infine, quanto alla somministrazione a tempo indeterminato, il Ministero del lavoro [premesso che il comma 1-quater, aggiunto all’art. 24 in sede di conversione del decreto-legge, interviene a modificare l’art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, sulla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato], precisa che ai fini del rispetto del limite del 20 per cento (previsto dal primo periodo del comma 1), non entrano nel conteggio: a) i lavoratori somministrati assunti dall’agenzia di somministrazione con contratto di apprendistato; b) alcune categorie di lavoratori, tassativamente individuate, tra cui i soggetti disoccupati che fruiscono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (vedi circolare)

7.Sulla neutralizzazione (o moratoria) dei periodi.

Altro aspetto cruciale è quello della neutralizzazione dei periodi pregressi al 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. n. 48/2023) ai fini dell’obbligo di apposizione della causale al superamento dei 12 mesi di rapporto a termine, fermo restando il complessivo rispetto dei 24 mesi totali.

La Circolare chiarisce che devono considerarsi utili ai fini del computo solo i contratti (intendendosi per tali anche le proroghe, e non solo i rinnovi) stipulati a partire dal 5 maggio 2023, ammettendo parallelamente la neutralizzazione dei rapporti instaurati, ovvero stipulati, prima di tale data (anche relativamente a periodi successivi al 5 maggio e sino alla loro scadenza originaria).

Il comma 1-ter  introduce una previsione che consente ulteriori contratti di lavoro a termine senza causale per la durata massima di dodici mesi, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore prima del 5 maggio 2023 (entrata in vigore del DL n. 48/2023), anche se cessati successivamente, purché venga stipulato un nuovo contratto e comunque la durata massima -sommando tutti i rapporti intercorsi con lo stesso datore di lavoro e per la medesima mansione (sia prima che dopo il 5 maggio 2023)- non sia superiore a 24 mesi.

Merita attenzione quanto precisato dalla Circolare in merito al comma 1, lettera c), dell’art. 24, che –riportando la medesima disposizione già contenuta all’art. 1, comma 3, del DL 12 luglio 2018, n. 87– esclude l’applicazione dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015 per i contratti di lavoro a termine stipulati da: pubbliche amministrazioni, università private (incluse le “filiazioni” di università straniere), istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero da enti privati di ricerca, con lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. 

Per effetto di tale disposizione, ai contratti stipulati dai soggetti suindicati non si applicano né il termine massimo complessivo di ventiquattro mesi né le nuove causali indicate dal DL n. 48/2023, restando ferme quelle previste dall’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che consente l’utilizzo di tale forma contrattuale solo in presenza di “comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”. Tale indicazione è pertanto sempre necessaria, indipendentemente dalla durata del contratto di lavoro.  

Sul punto, fatti salvi eventuali chiarimenti da parte del Dipartimento per la funzione pubblica, si precisa che la durata massima dei contratti a termine stipulati dai soggetti dianzi citati continua ad essere di trentasei mesi, secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, nella formulazione previgente alla riforma di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87.