(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)
Corte di giustizia UE, Sentenza 13 febbraio 2025, causa C-472/23 | Lexitor
Contratti di credito ai consumatori: in caso di inosservanza dell’obbligo di informazione, una banca può essere privata del suo diritto agli interessi. Ciò può verificarsi anche quando la gravità individuale della violazione di tale obbligo e le sue conseguenze per il consumatore possono variare a seconda dei casi.
1.La Lexitor è una società polacca di recupero crediti alla quale un consumatore ha ceduto i suoi diritti derivanti da un contratto di credito concluso con una banca. Tale società sostiene che la banca è venuta meno al suo obbligo di informazione nei confronti del consumatore al momento della conclusione del contratto. Essa ha adito un organo giurisdizionale polacco, chiedendo alla banca il versamento di una somma di denaro corrispondente agli interessi e alle spese pagati da tale consumatore. A sostegno della sua domanda, la Lexitor ritiene, da un lato, che il tasso annuo effettivo globale (TAEG)[1] sarebbe stato sovrastimato; secondo tale società, una delle clausole del contratto prese in considerazione per il calcolo di tale tasso dovrebbe essere dichiarata abusiva e, pertanto, non sarebbe vincolante per il consumatore[2]. Dall’altro lato, il contratto non preciserebbe in modo chiaro i motivi e le modalità di aumento delle spese connesse alla sua esecuzione[3].
Tali inadempimenti dovrebbero, secondo la Lexitor, determinare l’applicazione della sanzione prevista dalla legge polacca e, pertanto, rendere il credito esente dagli interessi e dalle spese stabiliti nel contratto.
2.Desiderando sapere se la banca abbia violato l’obbligo di informazione previsto dal diritto dell’Unione[4] e se il fatto di privarla del suo diritto agli interessi e alle spese sia compatibile con il diritto dell’Unione, il giudice polacco si è rivolto alla Corte di giustizia.
2.1.In primo luogo, la Corte ricorda che nel contratto di credito deve figurare, in modo chiaro e conciso, il TAEG calcolato al momento della sua conclusione. Tuttavia, il calcolo del TAEG presuppone che il contratto rimanga valido per il periodo di tempo convenuto. Pertanto, il fatto che in un contratto di credito figuri un TAEG che si rivela sovrastimato, poiché talune clausole di tale contratto vengono successivamente ritenute abusive, non costituisce, di per sé, una violazione dell’obbligo di informazione.
2.2.In secondo luogo, il contratto deve descrivere, in modo chiaro e comprensibile, le condizioni in cui può intervenire una modifica di spese connesse alla sua esecuzione. Il fatto che, a tal fine, il contratto si basi su indicatori difficilmente verificabili dal consumatore può violare l’obbligo di informazione. È quanto avviene quando un consumatore medio non può verificare né il sopravvenire delle circostanze che giustificano tale modifica né la loro incidenza su tali spese, non essendo egli, quindi, in grado di comprendere la portata del suo impegno.
Spetta al giudice nazionale verificare se ciò avvenga nella controversia di cui è investito.
2.3.In terzo luogo, in caso di violazione dell’obbligo di informazione che incida sulla capacità del consumatore di valutare la portata del suo impegno, la banca può essere privata del diritto agli interessi e alle spese.
3.Fatte salve le verifiche del giudice nazionale, la Corte considera tale sanzione proporzionata, benché la gravità individuale della violazione e le conseguenze che ne derivano per il consumatore possano variare a seconda dei casi.
[1] Costo totale del credito al consumatore, espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito.
[2] Il contratto di cui trattasi consente alla banca di riscuotere gli interessi non solo sulle somme effettivamente versate al consumatore, ma anche sui costi del credito da essa finanziati. Prescindendo da tale soluzione, a causa del suo carattere abusivo, gli interessi sarebbero stati calcolati unicamente sull’importo del credito erogato. In tal caso, il TAEG sarebbe stato inferiore a quello inizialmente indicato nel contratto.
[3] Spese e commissioni potevano essere aumentate nel caso in cui si fosse verificata almeno una delle condizioni elencate dal contratto, come la variazione della retribuzione minima e del livello degli indicatori pubblicati dall’Ufficio centrale di statistica polacco, nonché le modifiche apportate alla normativa fiscale e/o contabile applicata dalla banca, nei limiti in cui tali modifiche incidessero sui costi sostenuti dalla banca per l’esecuzione del contratto di cui trattasi.
[4] Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori.
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