(Studio legale G. Patrizi, G. Arrigo, G. Dobici)
Corte di Cassazione. Ordinanza 4 ottobre 2024, n. 26069
Prestazione pensionistica – Contributi versati nella gestione separata – Data di decorrenza del trattamento – Supplemento relativo ai contributi versati – Assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo
“[…] La Corte di Cassazione,
(omissis)
Rilevato che
1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto la domanda di O.B. ed aveva condannato l’Inps a retrodatare la pensione di vecchiaia in godimento al 1.12.2007 e ad erogargli dal 1.8.2015 il supplemento relativo ai contributi versati successivamente al pensionamento del 2007.
2. La Corte di merito, nel richiamare dei suoi specifici precedenti, ha ritenuto che O.B. avesse diritto alla pensione di vecchiaia presso la gestione separata Inps a far tempo dal primo giorno successivo a quello di compimento dell’età pensionabile, e cioè dall’1.12.2007, quando aveva maturato i requisiti anagrafici e contributivi per conseguire la pensione di vecchiaia, beneficiando della clausola di salvaguardia introdotta con la legge n. 243 del 2004, e non invece da quello del primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa del 14.7.2015,come preteso dall’Inps.
Per tale aspetto ha quindi confermato la sentenza di primo grado.
Inoltre ha ritenuto che una volta operata la retrodatazione della prestazione al 1.12.2007,decorsi due anni da tale data, il pensionato avesse diritto al supplemento di cui all’art. 7 della legge n. 155 del 1981, in base ai versamenti effettuati successivamente a tale data, a decorrere dal 1.8.2015.
3. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con due motivi e O.B. resiste con controricorso.
Ritenuto che
4. Con il primo motivo di ricorso l’Inps denuncia la violazione dell’art. 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996 n. 282, recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all’art. 2 commi 26 e seguenti della legge n. 335 del 1995 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c..
4.1. Con la censura l’Istituto si duole dell’affermazione della Corte che aveva riconosciuto la decorrenza della pensione dal primo giorno successivo al compimento dell’età pensionabile ed osserva che nell’applicare l’art. della legge n. 155 del 1981, (ndr art. 6 della legge n. 155 del 1981) il giudice di appello non aveva tenuto conto della peculiarità della fattispecie in quanto, con la domanda del 14 luglio 2015 il B. aveva chiesto ai sensi dell’ art. 3 del d.m. n. 282 del 1996 il computo della contribuzione posseduta presso la Gestione separata.
Osserva che, in base a detta disposizione, il titolare della pensione poteva scegliere se avvalersi della contribuzione.
Pertanto non si sarebbe potuto prescindere dalla domanda e la pensione non avrebbe potuto avere decorrenza anteriore alla domanda stessa.
4.2. Rileva inoltre che il ricorrente non avrebbe potuto avvalersi, con decorrenza dicembre 2007, di contribuzione AGO, entrata nella gestione separata solo dal luglio 2015.
5. Con il secondo motivo di ricorso l’INPS denuncia la violazione dell’art 1 terzo comma del d.m. 2 maggio 1996 n. 282, recante la disciplina del rapporto di cui all’art. 2 comma 26 della legge n 335 del 1995.
5.1. Deduce che erroneamente, e quale conseguenza dell’errata individuazione della decorrenza della pensione, la Corte di appello aveva accertato il diritto del B. a fruire del supplemento di pensione in relazione ai contributi versati nella gestione separata dopo il dicembre 2007 e con decorrenza dall’agosto 2015.
Ad avviso dell’Istituto ricorrente, infatti, l’art.1 ultimo comma del d.m. n. 282 del 1996 dispone che la liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima volta decorsi due anni dalla decorrenza delle pensione, e cinque anni dopo dalla data di decorrenza del precedente supplemento.
Pertanto, poiché il pensionato aveva proposto domanda il 14 luglio 2015 a tale data non poteva essere richiesto anche il supplemento.
6. Il primo motivo va accolto restando assorbito l’esame del secondo.
6. Questa Corte, nell’esaminare controversie del tutto sovrapponibili alla presente (cfr. Cass. 21361 del 2021 e 30257 del 2022), ha chiarito che la data di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia deve essere fissata dalla data della domanda amministrativa laddove l’assicurato abbia inteso avvalersi – come è avvenuto nel caso in esame – della facoltà di cui all’art 3 del d.m. n. 262 del 1996, in virtù della quale gli iscritti alla gestione separata possono chiedere, nell’ambito di detta gestione ed al fine di ottenere una pensione unica a carico di essa, il computo della contribuzione versata presso l’AGO e non, come riconosciuto dalla Corte di merito, in base all’art. 6 della legge n. 155 del 1981 (che disciplina la decorrenza delle pensioni di vecchiaia) dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile.
7. La Corte d’Appello ha accertato che alla data dell’1 dicembre 2007 il B. aveva perfezionato i requisiti anagrafici (57 anni) e contributivi (5 anni) per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia potendo usufruire della clausola di salvaguardia introdotta con la legge n. 243 del 2004, la quale attribuiva al lavoratore che avesse maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge stessa, la garanzia di mantenere il diritto alla prestazione pensionistica secondo la previgente normativa.
7.1. Secondo la Corte d’appello, pertanto, alla fattispecie era applicabile l’art. 6 della legge n. 155 del 1981 secondo cui “la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti”.
7.2. La sentenza impugnata , tuttavia, nel richiamare ed applicare il suddetto art. 6 , omette di distinguere la sussistenza dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia – che in base alla legge n. 243 del 2004 erano per il ricorrente quelli previgenti – dalla questione della decorrenza della pensione, che non può non essere ancorata alla domanda ( sulla distinzione tra momento perfezionativo del diritto a pensione e decorrenza del relativo trattamento si confrontino, tra l’altro, i principi espressi da questa Corte Cass. n.17083 del 2004, n. 5482 del 2012).
7.3. La necessità della presentazione della domanda trova riscontro nello stesso art. 6 che al secondo comma stabilisce che “Su richiesta dell’interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa”.
7.4. Nella fattispecie in esame la necessità della domanda trova poi ulteriore fondamento nell’avere il ricorrente esercitato l’opzione di cui all’art. 3 del d.m. n. 282 del 1996 in virtù del quale “gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995”.
7.5. L’esercizio di tale facoltà è soggetto alla presentazione della domanda e pertanto solo da tale data detta contribuzione avrebbe potuto costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta.
8. In conclusione, per le considerazioni esposte, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, restando assorbito l’esame del secondo, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità […]”..
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