Conversione Decreto Milleproroghe: norme relative al lavoro.
Legge 15/2022Conversione in legge del “Decreto Milleproroghe”: norme relative al lavoro.
A cura di Giovanni Patrizi
Il Decreto legge 31 dicembre 2021 n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (c.d. Decreto “Milleproroghe) è stato convertito in L. n. 15/2022
Di seguito pubblichiamo una sintesi delle norme relative al lavoro.
1.Art.1, commi 26, 26-bis, 26 ter, 27 ter : lavori socialmente utili, e 28-quater.
Il comma 26 dell’art. 1, già contenuto nel testo del Decreto-legge, proroga la possibilità di stabilizzare i lavoratori impegnati in attività socialmente utili fino al 31 marzo 2022.
Durante l’iter di conversione in legge sono stati aggiunti il comma 26-bis, che proroga al 31 marzo 2022 il termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità possono essere assunti -da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice- in posizione di lavoratori sovrannumerari (articolo 1, comma 26-bis), e il comma 26-ter, che: a) proroga al 31 dicembre 2022 alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili (articolo 1, comma 26-ter); b) proroga al 31 dicembre 2022 alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili (articolo 1, comma 26-ter); c) prevede che la regione Calabria possa procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alla durata del piano di rientro dei disavanzi sanitari (articolo 1, comma 27-bis); d) prevede che la regione Calabria, negli anni 2022-2023, possa avviare procedure selettive per l’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, anche in soprannumero (fino al riassorbimento), valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale che sia in servizio presso l’Azienda Calabria Lavoro e che abbia già prestato attività lavorativa presso la regione Calabria -per il tramite della medesima Azienda- con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 1, comma 27-ter).
Inoltre, viene prorogata al 31 dicembre 2022 la disciplina transitoria per lo svolgimento dei concorsi pubblici volti al reclutamento del personale delle PA già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale (articolo 1, comma 28-quater).
2.Art. 9 co.2.Rafforzamento dell’organico dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Il comma 2 dell’art.9, al fine di consentire la piena operatività dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), estende anche per il 2022 l’applicazione del comma 2, art. 14, del DL 30.03.01, n.165 concernente la possibilità di assegnazione di risorse umane per lo svolgimento diretto ed indiretto delle attività relative alle ispezioni del lavoro. L’introduzione di tale comma ha come obiettivo la possibilità di consentire il proseguimento dell’azione di completamento e ridefinizione degli organici all’interno dell’INL.
3.Art.9 co.8. Rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze per il 2022.
Il comma 8 estende la possibilità di realizzare specifiche intese riguardanti la rimodulazione dell’orario di lavoro a causa di mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi, facendo richiesta di finanziamento al FNC (Fondo Nuove Competenze) appositamente costituito presso l’ANPAL anche per l’anno 2022. La decisione di rifinanziare il Fondo Nuove Competenze non è solo un’estensione temporale della vigenza di tale strumento, creato in virtù dell’emergenza Covid-19, ma si colloca all’interno del Piano Nuove Competenze, parte essenziale del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) che ha l’esplicito obiettivo di tradurre in azioni di politica attiva tutte le azioni formative previste anche all’interno dei progetti relativi allo stesso FNC.
Come noto, il Piano Nuove Competenze, legato al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), è volto alla formazione e all’impiego dei lavoratori, consente ai datori di lavoro di rimodulare l’orario di lavoro per favorire la formazione dei dipendenti sulla base di specifici accordi collettivi con le organizzazioni sindacali, in applicazione, per l’appunto del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
È altresì noto che il Piano si articola in tre direttrici: a) il Programma GOL per i disoccupati, per il quale sono previste attività di aggiornamento o riqualificazione; b) il Sistema Duale per i giovani tra i 15 e i 25 anni e, c) il Fondo Nuove Competenze rivolto ai lavoratori delle imprese che hanno stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro destinandone una parte alla formazione.
3.1. Beneficiari dei programmi.
Beneficiari degli interventi del Fondo Nuove Competenze sono soggetti occupati e disoccupati, con bassi livelli di qualificazione, nonché categorie con maggiori fragilità, tra cui: a) disoccupati percettori di NASPI e di DIS-COLL; b) percettori del reddito di cittadinanza; c) giovani NEET (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre); d) disoccupati di lunga durata (in cerca di occupazione da almeno sei mesi), giovani e donne, anche non in condizioni fragilità; lavoratori autonomi che cessano l’attività o in condizioni di precarietà; e) lavoratori occupati che conservino lo stato di disoccupazione ex art. 4, comma 15-quater, del D.L. n. 4/2019 (trattasi di lavoratori con reddito da lavoro dipendente o autonomo inferiore alla soglia dell’incapienza, ai sensi delle norme fiscali).
3.2.Obiettivi del Piano.
Gli obiettivi del Piano Nuove Competenze sono i seguenti: i) livelli essenziali delle prestazioni delle misure di aggiornamento e riqualificazione, nei termini di criteri minimi di contenuto, di accessibilità, di personalizzazione e di spendibilità in applicazione delle normative nazionali vigenti; ii) personalizzazione degli interventi: l’offerta dei servizi deve essere personalizzata, soprattutto nei confronti dei soggetti più fragili e vulnerabili. I percorsi e i servizi di accrescimento delle competenze devono essere proporzionati e differenziati “a seconda dell’età, del livello di competenze, della complessità del bisogno, delle esigenze di conciliazione, ma anche del contesto del mercato del lavoro di riferimento, dei fabbisogni espressi dalle imprese, delle concrete opportunità occupazionali”, anche attraverso la valorizzazione delle competenze già acquisite; iii) spendibilità dei risultati di apprendimento nei mercati del lavoro locali e nazionali: le competenze acquisite devono contribuire ad incrementare le opportunità per gli interessati di conseguire o mantenere una condizione occupazionale soddisfacente, coerente con i propri bisogni e con le esigenze delle imprese; iv) integrazione con le politiche attive del lavoro: processi e strumenti adottati devono rafforzare i profili di occupabilità e delle iniziative di orientamento e accompagnamento al lavoro; v) coinvolgimento diretto delle imprese verso la transizione duale: si prevedono strategie di coinvolgimento degli operatori economici locali per individuare i fabbisogni e pianificare gli interventi formativi, per la messa a valore del patrimonio infrastrutturale, tecnologico e cognitivo delle imprese al servizio di progettazione congiunta degli interventi di formazione in apprendimento duale; vi) prossimità e qualità dei servizi e dell’offerta formativa; vii) innovazione, sperimentazione, valutazione: il Piano Nuove Competenze deve includere anche interventi innovativi e sperimentali, in coerenza con la cd. “condivisione delle buone prassi”.
3.3.Livelli essenziali delle prestazioni.
I percorsi di formazione professionale devono avere le seguenti caratteristiche, modulate in relazione alla specificità degli interventi: a) personalizzazione dell’offerta: valorizzazione delle esperienze esistenti a livello regionale e la promozione di appositi strumenti sussidiari, nei seguenti settori: x) competenze tecnico professionali, ricostruite e referenziate in coerenza con le dimensioni descrittive delle attività di lavoro classificate in Atlante del lavoro e delle qualificazioni e in relazione al/ai profili di occupabilità del soggetto interessato; y) competenzefunzionali e di basecon particolare riguardo alle competenze digitali, alle competenze di literacy (la literacy identifica un apprendimento continuo negli individui quando tendono ai loro traguardi, allo sviluppo della loro conoscenza e delle loro potenzialità e alla piena partecipazione alla vita). alle competenze numeracy-financial (che, per continuare nell’anglicismo, sono le capacità di capire “basic principles of business and finance) e alle competenze multilinguistiche; z) competenze trasversali, in relazione ai profili di occupabilità del beneficiario ed una selezione di soft skills (che si possono definire come competenze interpersonali, capacità comunicative e tratti caratteristici che aiutano a gestire la percezione che gli altri hanno di noi e a migliorare le interazioni con il prossimo), tratte dal Quadro Nazionale delle Qualificazioni tipiche dei livelli corrispondenti alla profilatura professionale.
b) accessibilità dell’offerta: tutte le opportunità di apprendimento disponibili devono essere rese accessibili attraverso la pubblicazione da parte degli enti titolari, su sito istituzionale e in interoperabilità con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL);
c) spendibilità dell’offerta: i percorsi di formazione professionale sono progettati e finalizzati, di norma, in funzione del conseguimento di una qualificazione o parte di essa inclusa nel Repertorio nazionale.
3.4. Programma GOL.
Il Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) integra percorsi dedicati all’aggiornamento delle competenze e percorsi dedicati alla riqualificazione, mentre attività formative della medesima natura sono previste in percorsi anche di inclusione sociale e di ricollocazione collettiva destinato alla gestione di crisi aziendali.
In rapporto alle specifiche esigenze del beneficiario e alla tipologia di intervento individuata, i percorsi di aggiornamento e di riqualificazione: i) possono prevedere interventi di personalizzazione in ingresso (riconoscimento di crediti o allineamento di competenze); ii) possono essere organizzati in modalità integrata con altri servizi territoriali (ad es. CPIA, ITS o servizi socio-sanitari) e in apprendimento duale, alternanza rafforzata, tirocinio; iii) sono per lo più progettati e finalizzati al conseguimento di una qualificazione o di singole unità di competenze incluse nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, e del rilascio di una attestazione finale di messa in trasparenza, validazione o certificazione.
La formazione in modalità duale è la forma di attività formativa da promuovere il più possibile (così si dice) perché offre una personalizzazione dei percorsi formativi e garantisce (così si dice) lo sviluppo di competenze spendibili nel mercato del lavoro.
Più analiticamente, si deve distinguere tra: a) i percorsi di aggiornamento, di formazione di breve durata volti a fronteggiare i fabbisogni di nuove competenze, in particolare derivanti dalle transizioni digitali ed ecologiche o dagli effetti del Covid-19. La durata può arrivare a 150 ore, a cui possono aggiungersi ulteriori ore di alternanza/tirocinio/formazione interna. I contenuti sono prevalentemente professionalizzanti e possono integrare anche moduli di rafforzamento delle competenze di base e trasversali, in base alla rilevazione degli specifici fabbisogni del soggetto interessato; b) i percorsi di riqualificazione, di durata maggiore, in genere e possibilmente coniugabili ad un innalzamento dei livelli di qualificazione EQF (quadro europeo delle qualifiche: sistema che permette di confrontare le qualifiche professionali dei cittadini dei paesi UE). di partenza o al conseguimento anche progressivo di una qualificazione inclusa nel Repertorio Nazionale. Hanno una durata compresa tra 150 e 600 ore, a cui possono aggiungersi ore aggiuntive di alternanza, tirocinio o formazione interna.
Accanto ai menzionati percorsi possono essere previsti moduli integrativi di rafforzamento competenze di base che si caratterizzano come moduli formativi di breve durata (non oltre le 60 ore), erogabili in funzione del fabbisogno individuale rilevato, volti a rafforzamento delle competenze di base con particolare riguardo a quelle digitali, alfabetiche, matematiche e finanziarie e multilinguistiche, progettati in coerenza con gli standard internazionali di riferimento.
In particolare, nell’ambito del sistema duale la formazione in contesto lavorativo può essere fornita attraverso: a) l’alternanza simulata: percorsi di apprendimento o orientamento in “assetto esperienziale simulato” (sic!) presso l’istituzione formativa o nell’ambito di visite in contesti produttivi aziendali, di norma, rivolti ad allievi di età inferiore ai 15 anni di età, definiti a partire dalle prassi consolidate con la sperimentazione duale nella prospettiva di una progressiva modellizzazione dei percorsi; b) l’alternanza rafforzata: percorsi di apprendimento in “assetto esperienziale in impresa” (sic!), definiti a partire dalle prassi consolidate con la sperimentazione duale nella prospettiva di una progressiva modellizzazione dei percorsi. Nell’ambito dell’alternanza rafforzata viene ricompresa l’impresa formativa intesa come percorso di apprendimento in assetto esperienziale svolto presso una organizzazione no profit interna o esterna all’istituzione formativa, anche costituita ad hoc, per il coinvolgimento diretto degli allievi nell’erogazione di servizi o produzioni di beni; c) l’apprendistato duale: percorsi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015; d) la formazione dei tutor aziendali o maestri di mestiere: percorsi di formazione di figure interne all’impresa o di rete, segnatamente per le micro, piccole e medie imprese, coinvolgendo enti bilaterali o le Camere del Commercio per l’erogazione di servizi di accompagnamento o tutoraggio esterni alle imprese, definiti a partire dalle prassi consolidate con la sperimentazione duale e nella prospettiva di una progressiva definizione di standard minimi di percorso.
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