Convertito in legge, con L. 23 luglio 2021, n. 106, il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (“Decreto Sostegni bis”).

di Giovanni Patrizi

​Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73  è stato convertito in legge con L. 23 luglio 2021, n. 106: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

 di Giovanni Patrizi

 1.In sede di conversione del “Decreto Sostegni Bis”, sono state apportate modifiche in materia di lavoro che hanno assorbito le misure introdotte dal Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99, il quale è stato pertanto abrogato. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel promulgare  la legge di conversione del decreto legge 25 maggio  2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID -19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”  ha contestualmente inviato una lettera ai Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, in cui formula “ un invito al Parlamento e al Governo a riconsiderare le modalità di esercizio della decretazione d’urgenza, con l’intento di ovviare ai profili critici da tempo ampiamente evidenziati dalla Corte costituzionale, nonché nelle stesse sedi parlamentari, oltre che in dottrina, e che hanno ormai assunto dimensioni e prodotto effetti difficilmente sostenibili”. Per quanto riguarda le sue responsabilità, il Presidente della Repubblica non esclude di valutare “l’eventuale ricorso alla facoltà prevista dall’art. 74 della Costituzione nei confronti di leggi di conversione di decreti-legge caratterizzati da gravi anomalie che [gli] venissero sottoposte. Anche tenendo conto che il rinvio alle Camere di un disegno di legge di conversione porrebbe in termini del tutto peculiari -alla luce della stessa giurisprudenza della Corte costituzionale-  il tema dell’esercizio del potere di reiterazione, come evocato in una lettera del 22 febbraio 2011 del Presidente Napolitano”.

2.Di seguito, le principali novità in materia di lavoro.

2.1. Trattamenti di integrazione salariale

– ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19 di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Sostegni, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015, è consentito di usufruire di ulteriori 13 settimane di cassa integrazione guadagni straordinaria fino al 31 dicembre 2021, con la preclusione per la durata del trattamento, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo;
– ai datori di lavoro del settore delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili è consentita la fruizione di ulteriori 17 settimane di cassa integrazione senza versamento del contributo addizionale da utilizzare dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, con la preclusione, anche in questo caso, per la durata del trattamento ordinario di integrazione salariale, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo;

– a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi dei trattamenti di CIGS di cui all’art. 44 del Decreto-legge n. 109/2018 è consentita previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione degli altri Ministeri competenti e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, con incremento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale

2.2.Contratti a tempo determinato:

– con l’introduzione dell’art. 41 bis è stato modificato l’art. 19 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato nel senso che la durata del contratto potrà essere superiore a dodici mesi e non eccedente i ventiquattro in presenza di specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.lgs. n. 81 del 2015″ e ciò fino al 30 settembre 2022.

2.3.Aree di crisi industriale complessa:

– stanziamento di euro 500.000 per l’anno 2021 per garantire ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa e con riferimento al periodo dal 1° febbraio al dicembre 2021, la non applicazione delle riduzioni degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga (di cui all’art. 2, comma 66 della legge n. 92/2012).

2.4.Nel testo, sono inoltre state inserite altre misure di sostegno alle imprese:

a) contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l’anno 2021 da riconoscersi sulla base dei criteri previsti di un Decreto congiunto del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze tenendo anche conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019;

b) incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo Settore, nella misura di 20 milioni per il 2021;

c) agevolazioni per il settore del lavoro agricolo e del settore creativo e culturale e dello spettacolo.

3.Appunti sulle misure a sostegno dei lavoratori e delle famiglie.

Le nuove disposizioni prevedono una serie di interventi a sostegno dei lavoratori e delle famiglie, che nel 2021 determinano maggiori erogazioni per 3,5 miliardi.

Le principali misure riguardano l’espansione di alcuni meccanismi di integrazione salariale, l’introduzione di nuovi incentivi all’occupazione, il riconoscimento di ulteriori indennità a favore di lavoratori con contratti di lavoro non continuativi e di settori specifici e alcune tutele per famiglie e lavoratori in difficoltà (in particolare sono previsti l’estensione del reddito di emergenza per quattro mensilità e un temporaneo rafforzamento della NASpI).

Sono stati inoltre introdotti sgravi tributari per i giovani di età inferiore ai
36 anni che intendano acquistare una “prima casa di abitazione”[1].
Le misure sulle integrazioni salariali operano in continuità con quelle
precedenti, mirando a preservare le posizioni lavorative esistenti. L’ampia
possibilità di ricorrere alle integrazioni salariali consente di attutire gli
impatti della graduale rimozione del blocco dei licenziamenti. L’introduzione di ulteriori strumenti, quali la Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni vigenti, accresce tuttavia ulteriormente la complessità e la frammentarietà del nostro sistema di ammortizzatori sociali.

Le nuove disposizioni estendono l’esonero dal pagamento del contributo addizionale per i datori di lavoro che utilizzano la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) o Straordinaria (CIGS) fino alla fine dell’anno; per queste imprese il blocco dei licenziamenti (altrimenti in vigore fino al 30 giugno) è prorogato per la durata del trattamento di integrazione  salariale. Il blocco rimane confermato fino al 31 ottobre anche per i datori di lavoro che hanno accesso alla CIG in deroga o all’assegno ordinario, così come stabilito dal “Decreto sostegni”. Viene temporaneamente introdotta la possibilità di accesso alla CIGS in deroga alle disposizioni vigenti, uno strumento senza costi per il datore di lavoro, destinata alle imprese già possono accedere ai trattamenti di CIGO e CIGS. La misura, fruibile in alternativa alle integrazioni già previste e attivabile previo accordo collettivo aziendale di riduzione dell’orario, è destinata alle imprese il cui fatturato nel primo semestre del 2021 sarà diminuito di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo strumento ha una durata massima di 26 settimane fruibili entro la fine del 2021; il trattamento è mediamente più generoso per i lavoratori, in quanto non è prevista l’applicazione di massimali per gli importi mensili erogati.

Sono previste misure che operano riduzioni del costo del lavoro molto
selettive e condizionate al mancato ricorso a licenziamenti da parte del
datore di lavoro. Ai datori di lavoro nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, è riconosciuta un’esenzione dai contributi previdenziali per un periodo pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel primo trimestre del 2021; la percezione del beneficio comporta il divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo fino alla fine del 2021.

Inoltre, in via sperimentale tra luglio e ottobre 2021, viene
istituito il contratto di rioccupazione, riservato alle imprese che assumono lavoratori disoccupati e che nei sei mesi precedenti l’assunzione di nuovi
lavoratori non abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato
motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.
Il contratto di rioccupazione è subordinato alla definizione di un progetto individuale di inserimento del lavoratore della durata di sei mesi, al termine dei quali sarà avviato, di norma, un contratto a tempo indeterminato. Durante il periodo di inserimento è riconosciuto al datore di lavoro un esonero contributivo totale -cumulabile con altri benefici- fino a un importo massimo di 500 euro mensili. Il licenziamento durante il periodo di inserimento, la mancata conversione del contratto, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore inquadrato con lo stesso livello e categoria di quello assunto con il contratto di rioccupazione nei sei mesi successivi all’assunzione, comportano la revoca e la restituzione del beneficio.

La complessità della normativa che regola il nuovo istituto potrebbe scoraggiarne l’utilizzo.

Vengono estese alcune tutele per famiglie e lavoratori in difficoltà. Con
la graduale ripresa dell’attività economica sarà necessario mantenere gli  strumenti di sostegno, curando al contempo che il loro disegno non sia tale da scoraggiare l’offerta di lavoro.

È prorogato per ulteriori quattro mesi il Reddito di Emergenza, destinato alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria. Viene riconosciuta un’indennità di 1.600 euro in favore di alcune categorie di lavoratori, tra cui gli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (condizionandola alla non titolarità di rapporti di lavoro dipendente o di trattamenti di pensione alla data di presentazione della domanda o dell’entrata in vigore del decreto). Infine, per il periodo compreso tra l’1 giugno e la fine del 2021 il decreto sospende la normale decurtazione dell’assegno NASpI, pari al 3 per cento per ogni mese di fruizione a partire dal quarto; nel disegno della NASpI la riduzione progressiva dell’importo dell’assegno mira a incentivare la ricerca attiva di un impiego all’allungarsi del periodo di disoccupazione.

4.Di seguito riportiamo il testo del Titolo IV, “Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali”, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, recante: “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”[2].

[…] Titolo IV. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Art. 36: Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza

  1. Per l’anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (di seguito «Rem»), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto previsto all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Ciascuna quota è della misura prevista al comma 1 del citato articolo 12.
    2. Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1, si applicano i requisiti previsti dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che è riferito al mese di aprile 2021.
    3. La domanda per le quote di Rem è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
    4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
    5. Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 884,4 milioni di euro per l’anno 2021 e, a tali fini, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 82, comma 10, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 884,4 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
    6. Agli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo, pari a 884,4 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.  

 Art. 37:Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità

  1. All’articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
    «1-ter. Ai fini della corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 44, per gli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ogni emolumento corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell’assegno di cui al comma 1-bis, comunque esso sia denominato, è equiparato all’assegno medesimo per le finalità del medesimo comma.
    1-quater. Entro il 31 luglio 2021, possono presentare domanda per la corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 44, i lavoratori iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 percettori degli emolumenti di cui al comma 1-ter, che non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
    1-quinquies. La domanda di cui al comma 1-quater è presentata con le medesime modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 marzo 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
    1-sexies. L’indennità di cui al comma 1-ter è erogata dai rispettivi enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di 8,5 milioni di euro per l’anno 2021. Gli enti di previdenza provvedono al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.».
    2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.  

Art. 37 bis: Incremento del Fondo per le non autosufficienze

  1. Al fine di potenziare l’assistenza e i servizi relativi ai progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti, il Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 40 milioni di euro per l’anno 2022 per finanziare programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.

 Art. 37 ter:  Misure in favore dei lavoratori socialmente utili

  1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
    2. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento, la manifestazione di interesse all’avvio della procedura di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è espressa dall’organo commissariale.  

Art. 38: Disposizioni in materia di NASPI e di trattamento di mobilità in deroga

  1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospesa l’ulteriore applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono confermate nell’importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione l’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati in 327,2 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
    2-bis. Al fine di non applicare, con riferimento al periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021, ai lavoratori beneficiari delle misure di cui all’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come prorogate per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le riduzioni previste dall’articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga, è stanziato l’importo di 500.000 euro per l’anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
    2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.  

Art. 39: Disposizioni in materia di contratto di espansione

  1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all’articolo 41, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole «500 unità» e «250 unità» sono sostituite dalle seguenti: «100 unità» e, conseguentemente, i limiti di spesa di cui ai commi 5-bis e 7 sono incrementati rispettivamente di 35 milioni di euro per l’anno 2021, 91 milioni di euro per l’anno 2022 e 50,5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 66,7 milioni di euro per l’anno 2021 e 134,5 milioni di euro per l’anno 2022.
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 101,7 milioni di euro per l’anno 2021, a 225,5 milioni di euro per l’anno 2022 e a 50,5 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 77.
    3. Al comma 5-bis dell’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 le parole «3,7 milioni di euro per l’anno 2024» sono sostituite dalle parole «30,4 milioni di euro per l’anno 2024». Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 26,7 milioni di euro per l’anno 2024 si provvede ai sensi dell’articolo 77.  

Art. 40: Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale

  1. In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro privati di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre dell’anno 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non può essere superiore all’80 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo di cui al presente comma è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula dell’accordo collettivo di cui al presente comma. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al presente comma devono specificare le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Ai lavoratori impiegati a orario ridotto ai sensi del presente comma è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei limiti di importo previsti dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e la relativa contribuzione figurativa. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.
    1-bis. Al fine di mitigare i disagi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono determinati nella gestione degli adempimenti connessi alle richieste di accesso alle prestazioni integrative di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, i termini di decadenza di cui all’articolo 7, comma 8, del medesimo decreto per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti integrativi, scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021, sono differiti al 31 luglio 2021. Il beneficio di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto nel limite di spesa di 18 milioni di euro per l’anno 2021; a tale fine è previsto uno specifico finanziamento del Fondo di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 2016 a titolo di concorso ai relativi oneri, pari a 18 milioni di euro per l’anno 2021. All’onere derivante dal secondo periodo del presente comma, pari a 18 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
    2. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 557,8 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 77.
    3. I datori di lavoro privati di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale ai sensi degli articoli 11 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo fino al 31 dicembre 2021. Il beneficio contributivo di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per l’anno 2021. L’ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
    4. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 3 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.
    5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
    6. Alle minori entrate derivanti dal comma 3, rispettivamente pari a 163,7 milioni di euro per l’anno 2021 e valutate in 24 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 77.  

Art. 40 bis: Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria

  1. Anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, ai datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l’anno 2021, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
    2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.
    3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
    4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 351 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.  

Art. 40 ter: Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per l’anno 2020

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall’operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite massimo di spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2021, le disposizioni dell’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020.
    2. Per l’attuazione del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità per l’erogazione dei trattamenti integrativi arretrati di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.
    3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.  

Art. 40 quater:Disposizioni per il settore marittimo

  1. All’articolo 9-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2021, l’indennità di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, può essere altresì riconosciuta, a domanda, in alternativa alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), ai lavoratori già dipendenti delle imprese di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, operanti nei porti di cui al comma 1 del presente articolo ubicati nella regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell’anno 2020, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2021. Qualora il lavoratore opti per l’indennità di cui al presente comma, l’erogazione della NASpI è sospesa fino al termine del periodo di percepimento dell’indennità stessa».
    2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.  

Art. 41: Contratto di rioccupazione

  1. In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica. Il contratto di cui al presente articolo è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
    2. Condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
    3. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
    4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
    5. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di cui al presente articolo è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
    6. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo di cui al comma 5 spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
    7. Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento ai sensi del comma 3, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
    8. Il beneficio previsto dal comma 5 è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente e nei casi di cui al comma 3, primo e secondo periodo, lo stesso è oggetto di recupero da parte dell’ente previdenziale.
    9. Il beneficio previsto dal comma 5 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
    10. Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 9 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 585,6 milioni di euro per l’anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l’anno 2022. L’ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
    11. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 9, pari a 585,6 milioni di euro per l’anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l’anno 2022 e valutate in 42 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede quanto a 202 milioni di euro per l’anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 9 e quanto a 585,6 milioni di euro per l’anno 2021, a 90,8 milioni di euro per l’anno 2022 e a 42 milioni di euro per l’anno 2024 ai sensi dell’articolo 77.  

Art. 41 bis: Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato

  1. All’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    «b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51»;
    b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
    «1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022».  

Art. 42:Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo

  1. Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a euro 1.600.
    2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione nè di rapporto di lavoro dipendente nè di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a euro 1.600. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione nè di rapporto di lavoro dipendente nè di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto.
    3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro:
    a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
    b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
    c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
    d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
    4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
    a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
    b) titolari di pensione.
    5. È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
    a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
    b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
    c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
    6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione nè di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
    7. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all’INPS entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
    8. Le indennità di cui ai commi da 1 a 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 848 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 8-bis. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
    9. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 167,4 milioni di euro per l’anno 2021.
    10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 1.015,4 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede:
    a) quanto a 70 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
    b) quanto a 70 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
    c) quanto a 104 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di assicurare la compensazione anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante riduzione, per 126,6 milioni di euro per l’anno 2021, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;
    d) quanto a 771,4 milioni di euro per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 77.

 Art. 43:  Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo

  1. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
    2. Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell’esonero di cui al comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti di cui all’articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
    3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell’esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
    4. L’esonero di cui al comma 1 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal comma 5, nel limite di minori entrate contributive pari a 770,9 milioni di euro per l’anno 2021 e a 0,1 milioni di euro per l’anno 2023. L’ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
    5. L’esonero di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
    6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 770,9 milioni di euro per l’anno 2021 e valutate in 97,1 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede, quanto a 770 milioni di euro per l’anno 2021 e a 97 milioni di euro per l’anno 2023, ai sensi dell’articolo 77 del presente decreto, quanto a 0,9 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto, e, quanto a 0,1 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della citata legge n. 190 del 2014.  

Art. 43 bis: Contributi per i servizi della ristorazione collettiva

  1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2021.
    2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, tenendo in considerazione anche il costo del lavoro.
    3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
    4. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.  

Art. 43 ter:Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell’offerta turistica

  1. Al fine di promuovere l’offerta turistica nazionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni possono stipulare una polizza assicurativa relativa all’assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia nè nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia.
    2. La copertura assicurativa di cui al comma 1 ha durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021.
    3. Alla procedura per la stipulazione della polizza di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
    4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, denominato «Fondo straordinario per il sostegno al turismo», con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2021.
    5. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
    6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.  

Art. 44: Indennità per i collaboratori sportivi

  1. È erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 220 milioni di euro per l’anno 2021, un’indennità complessiva determinata ai sensi del comma 2, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal decreto-legge 21 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
    2. L’ammontare dell’indennità di cui al comma 1 è determinata come segue:
    a) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 2.400;
    b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di euro 1.600;
    c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma complessiva di euro 800.
    3. Ai fini di cui al comma 2, la società Sport e Salute s.p.a., sulla base di apposite intese, acquisisce dall’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beneficiari.
    4. Ai fini dell’erogazione delle indennità di cui ai commi 1 e 2, i lavoratori autocertificano la persistenza dei presupposti e delle condizioni di cui al comma 1. A tal fine, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.
    5. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all’Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al comma 1, Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori autocertificazioni ai sensi del comma 4, dandone comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di utilizzo ai fini dell’erogazione del beneficio di cui al presente articolo di eventuali economie accertate in sede di attuazione dell’articolo 10, commi da 10 a 15 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, previa comunicazione al medesimo Ministero dell’economia e delle finanze.
    6. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 220 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
    7. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi sociali perseguiti con le indennità COVID-19 previste in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, dall’articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dall’articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall’articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dagli articoli 17 e 17 bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ai lavoratori che abbiano presentato domanda sia alla società Sport e Salute S.p.A. sia all’INPS, ai quali siano state riconosciute le indennità, ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 84 e 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, degli articoli 9 e 10 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli articoli 15 e 15 bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dell’articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o altre indennità o misure di sostegno previste dalla normativa per il periodo emergenziale, si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 12.
    8. Fermo restando il divieto di cumulo previsto dall’articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la società Sport e Salute S.p.A. acquisisce dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale i dati relativi ai pagamenti effettuati dall’Istituto per i soggetti di cui al comma 7 e, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna indennità prevista in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, verifica l’ammontare delle indennità e ne liquida l’importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate dalla società Sport e Salute S.p.A. o dall’INPS, nel limite massimo di spesa di 35,8 milioni di euro per l’anno 2021.
    9. Le indennità di cui ai commi da 7 a 12 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non sono riconosciute ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nè ai percettori del reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
    10. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per le indennità di cui al comma 8, i soggetti di cui al comma 7 presentano, sulla piattaforma informatica prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport 6 aprile 2020, una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che prende luogo della dichiarazione resa all’atto della presentazione delle domande di cui al comma 7 salvi gli effetti dell’articolo 76 del predetto decreto.
    11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a 35,8 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
    12. Sono autorizzati tutti i trattamenti dei dati tra la Società Sport e Salute S.p.A. e l’INPS necessari all’attuazione dei commi da 7 a 10.
    13. Le somme trasferite alla società Sport e Salute S.p.A. e non utilizzate sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021.  

Art. 45:Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione

  1. All’articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In via eccezionale al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni, necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del primo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, a tal fine, sono integrate per 50 milioni di euro per l’anno 2021 e per 25 milioni di euro per l’anno 2022. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021 e a 25 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
    2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 125 milioni di euro per l’anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 77.  

Art. 46: Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego, modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario agli istituti di patronato

  1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego correlati all’esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell’articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l’incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all’articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro per l’anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 70 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019.
    2. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 4, i commi 12, 13 e 14 sono abrogati;
    b) all’articolo 6:
    1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    «a) il direttore»;
    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    «2. Il direttore è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell’ANPAL ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l’amministrazione di provenienza. Al direttore dell’ANPAL spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l’incarico di capo dipartimento di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il direttore è sottoposto alla disciplina in materia di responsabilità dirigenziale di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa la facoltà di revoca dell’incarico.»;
    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. Il consiglio di amministrazione è nominato per tre anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre dirigenti, di cui almeno uno incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale, delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell’ANPAL. Un componente è indicato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Uno dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente. I membri del consiglio di amministrazione cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti, non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza.»;
    c) all’articolo 7:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell’ANPAL, provvede all’attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d’intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il direttore riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull’attività svolta dall’ANPAL. Al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell’ANPAL, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell’ambito di questo, dal Ministro stesso. I regolamenti interni di contabilità sono sottoposti all’approvazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze»;
    2) il comma 2 è abrogato;
    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. Il consiglio di amministrazione, convocato dal componente che svolge le funzioni di presidente, che stabilisce altresì l’ordine del giorno delle sedute, coadiuva il direttore nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell’ANPAL.»;
    d) l’articolo 8 è abrogato.
    3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le conseguenti modifiche allo statuto dell’ANPAL. Nelle more dell’adozione delle modifiche dello statuto, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL ai sensi del comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), a cui comunque si procede entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell’Agenzia, è nominato un commissario straordinario con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario è scelto tra i soggetti indicati al comma 1, lettera b), numero 2), ed assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri attribuiti al direttore ed al consiglio di amministrazione. Con la nomina del commissario straordinario, il presidente, il direttore generale ed il consiglio di amministrazione dell’ANPAL in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge decadono automaticamente. Il presidente dell’ANPAL decade altresì dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi Spa e il commissario ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo presidente e del consiglio di amministrazione della società. Al commissario spetta il trattamento economico del direttore dell’ANPAL ai sensi del comma 1, lettera b), numero 2). Il commissario, se individuato tra dipendenti della pubblica amministrazione, è collocato fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l’amministrazione di provenienza.
    4. A far data dalla nomina del commissario straordinario di cui al comma 3, il Ministero dell’economia e delle finanze subentra nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi Spa. I diritti dell’azionista sono esercitati d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi di carattere generale su ANPAL servizi Spa, che opera quale società in house del Ministero medesimo e dell’ANPAL. Ai fini dell’esercizio del controllo analogo, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’ANPAL, provvede: a definire con apposite direttive priorità ed obiettivi della società, approvare le linee generali di organizzazione interna e, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, lo statuto; individuare con proprio decreto gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società che, ai fini della loro efficacia e validità, dovranno formare oggetto di preventiva approvazione ministeriale. Lo statuto è corrispondentemente adeguato entro sessanta giorni dalla data di cui al primo periodo.
    5. Per l’esercizio finanziario 2021, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro. Ai relativi oneri pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 77.  

Art. 47: Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

  1. Il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.  

Art. 47 bis:Differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini dell’esonero di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e disposizioni in materia di Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa

  1. Ai fini della concessione dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.
    2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 59, comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative ai criteri di tassazione a titolo definitivo delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa, il richiamo ivi contenuto all’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi riferito alla determinazione dell’aliquota da applicare, con esclusione della riliquidazione di tale imposta da parte degli uffici finanziari.
    3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 22 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 25-bis dell’articolo 1.  

Art. 48: Piano nazionale per le Scuole dei mestieri

  1. Al fine di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell’ambito dei settori particolarmente specializzanti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021 denominato «Scuole dei mestieri».
    2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato all’istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Scuole dei mestieri nell’ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio.
    3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
    4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 77.  

Art. 48 bis: Credito d’imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti

  1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 25 per cento, nel limite massimo complessivo delle risorse di cui al comma 5.
    2. Sono ammissibili al credito d’imposta di cui al comma 1 le spese sostenute, fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
    3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito, nè della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
    4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, comprese quelle finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.
    5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.  

Art. 49: Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri

  1. All’articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «Per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’anno 2021»;
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
    2-bis. All’articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nell’anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
    2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.  

Art. 50: Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro

  1. Al fine di potenziare le attività di prevenzione sull’intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro e assistenti sanitari, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore all’importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella allegata al presente decreto.
    2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 3.400.000 euro per l’anno 2021 e di 10.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.400.000 euro per l’anno 2021 e di 10.000.000 di euro annui dall’anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2021 e per gli importi indicati nella tabella allegata al presente decreto.
    3. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applica l’articolo 26, comma 4, in materia di utilizzo flessibile delle risorse per l’emergenza COVID-19.
    4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 77.  

Art. 50 bis: Misure in materia di tutela del lavoro

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi di cui all’articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, può, in via eccezionale, essere concessa, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel limite di 12,3 milioni di euro per l’anno 2021 e di 6,2 milioni di euro per l’anno 2022; la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 7,4 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l’anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, complessivamente pari a 19,7 milioni di euro per l’anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
    2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
    3. Per la presentazione delle domande si osservano le procedure di cui all’articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
    4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2 resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.
    5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
    6. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
    7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 185,4 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
    8. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato: «Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021. Il Fondo è finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30 per cento, calcolata in un periodo di dodici mesi, nonché ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
    9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 8.
    10. Con effetto dal 1° gennaio 2021:
    a) il primo periodo dell’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: «I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»;
    b) gli oneri relativi alle domande di assegno ordinario con causale COVID-19 autorizzate, di cui all’articolo 19, commi 1, 5 e 7, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti prioritariamente a carico delle disponibilità dei rispettivi fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente;
    c) gli oneri relativi alle domande di cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19 autorizzate, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti a carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ai sensi di quanto previsto alla lettera a) del presente comma.
    11. L’INPS è autorizzato ad aggiornare, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 13 dell’articolo 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in ragione di quanto previsto al comma 10 del presente articolo e delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa medesimi, fermo restando il limite di spesa complessivo.  

Art. 50 ter: Assunzione di personale presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell’istruzione nelle regioni dell’obiettivo europeo «Convergenza»

  1. Al fine di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell’obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 6, procedure selettive per l’accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell’ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell’istruzione.
    2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare a ciascuno dei Ministeri di cui al comma 1 nonché l’area di inquadramento economico. Per i contratti di cui al presente articolo si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
    3. Per l’ammissione alle procedure di cui al comma 1 è richiesto il possesso di titolo di studio pari o superiore a quello della scuola dell’obbligo e dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego.
    4. Le procedure di cui al comma 1 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l’Associazione Formez PA.
    5. Le graduatorie approvate all’esito delle procedure di cui al comma 1 sono utilizzabili, secondo l’ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.
    6. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 60 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l’anno 2021 e 40 milioni di euro per l’anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.  

Art. 50 quater: Tirocini di inclusione sociale nella regione Calabria

  1. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga prorogati dalla regione Calabria, è assegnato alla medesima regione un contributo di 25 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato all’integrazione dell’indennità.
    2. All’onere di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.  

 [1] Sono inclusi -fino al 30 giugno 2022- i giovani che non hanno compiuto 36 anni e con un ISEE  fino a 40.000 euro annui nella platea dei beneficiari del Fondo Garanzia per l’acquisto prima casa, estendendo la percentuale di copertura garantita; viene introdotto inoltre, per questa categoria di acquirenti, l’esonero dal pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.

[2] Avvertenza. Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo TU, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto.