Convertito in legge il decreto milleproroghe 2022. Le norme relative alla scuola e all’università.
Convertito in legge il decreto milleproroghe 2022. Le norme relative alla scuola e all’università.
Il 1° marzo 2022 è entrata in vigore la legge 15 del 25 febbraio 2022, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2021 n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.
Di seguito, una sintesi delle disposizioni relative alla Scuola e all’Università.
Scuola
Graduatorie tardive concorso straordinario.
È prorogato dal 15 febbraio al 15 marzo 2022 il termine entro cui è possibile procedere alle immissioni in ruolo sui posti comuni e di sostegno dei soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario previsto dall’art. 1 comma 9 del D.L. n. 126/19 e le cui graduatorie sono state pubblicate dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 31 gennaio 2022 (in precedenza 30 novembre 2021). I posti assegnabili sono quelli eventualmente rimasti vacanti dopo l’effettuazione della procedura straordinaria prevista dall’art. 59 comma 4 del DL 73/21. (art. 5 comma 3-sexies)
Proroga procedura di assunzione dei docenti di I fascia GPS di sostegno
La procedura prevista dall’art. 59 comma 4 del DL 73/21 limitatamente ai docenti inseriti in prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023. (art. 5-ter)
Graduatorie concorso STEM
Le graduatorie del concorso STEM (art. 59 comma 17 del DL 73/21) sono integrate, nel limite delle facoltà di assunzione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto ossia almeno 70 punti su 100 sia nella prova selettiva, sia nella prova orale. In ogni caso, ai fini delle immissioni in ruolo, hanno priorità i vincitori del concorso ordinario indetto con DD 499/20 (art. 1 comma 7 secondo periodo)
Ridefinizione della procedura di assunzione straordinaria sui docenti con tre anni servizio negli ultimi cinque
Modificate le norme relative alla procedura straordinaria per l’assunzione di docenti prevista dall’art. 59 comma 9 bis del DL 73/21.
In particolare:
-per l’anno scolastico 2021/2022 è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici;
-sono esclusi coloro di cui al comma 4 del medesimo art. 59 (docenti inseriti in I fascia e per i posti comuni con tre anni di servizio negli ultimi dieci anni);
-il numero di posti vacanti oggetto del bando sono quelli che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo art. 59, salvi i posti di cui ai concorsi ordinari per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 del 2020;
-ciascun candidato può partecipare alla procedura in un’unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un’annualità;
-il bando determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’onere della procedura concorsuale;
-le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022;
-le caratteristiche della prova disciplinare sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione;
-i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali;
-nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova;
-a seguito del superamento della prova disciplinare e del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato;
-le graduatorie costituite in esito della procedura straordinaria decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori (art. 5 comma 3-quinquies).
Sedute del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione
E’ prorogata fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (31 marzo 2022) la norma (art. 1, comma 4-bis, del DL 8 aprile 2020, n. 22) che stabilisce che è garantita la possibilità, di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (art. 15, comma 10, della L. 5 febbraio 1992, n. 104), per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla vigente normativa. È possibile continuare anche dopo tale data ad effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all’istituzione scolastica presso la quale sono istituiti. (art. 5 comma 2).
Reclutamento del personale docente di religione cattolica.
Inserita una proroga in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica. In particolare il Ministero è autorizzato a bandire entro l’anno 2022 (in precedenza, entro il 2021) un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024). A tal fine viene modificato il comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 126/19. Per le assunzioni rimangono ferme le attuali procedure autorizzatorie. (art. 5 comma 3)
Edilizia scolastica
Sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (31 marzo 2022) alcune disposizioni (Art. 232, commi 4 e 5, del DL 19 maggio 2020, n. 34) finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di esecuzione e pagamento per interventi in tema di edilizia scolastica.
In particolare:
-gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto;
-per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l’assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell’istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare (Art. 5 comma 1).
E’ prevista l’emanazione di un apposito decreto ministeriale del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca, per la definizione di idonee misure di mitigazione del rischio per gli edifici scolastici, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024 (art. 6 comma 3-ter).
Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità
Il Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, introdotto dalla legge di bilancio 2022, viene incrementato da 100 a 200 milioni a decorrere dal 2022. Tali risorse sono ripartite per 100 milioni in favore delle Regioni, province e città metropolitane, 100 milioni di euro in favore dei comuni (art. 5-bis).
Povertà educativa
Le risorse non utilizzate per progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori (DL 34/20 art. 105 comma 1 lettera b) possono essere spese fino al 31 dicembre 2022, nel limite di 15 milioni di euro.
Per l’anno 2022, al fine di promuovere e sviluppare gli studi delle scienze umane e sociali (e in favorire opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, è autorizzata la spesa di 300 mila euro da destinare all’Università Tor Vergata volta al potenziamento della capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la lingua e letteratura italiana, in prospettiva interdisciplinare ed europea, mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l’acquisizione di materiale documentale (art. 15).
Università
E’ prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, in base all’articolo 3, comma 102, della legge 244/07 e all’articolo 66, commi 13 e 13-bis della legge 133/08 (art. 1 comma 1).
E’ prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 previste dall’3 commi 1 e 2 e Decreto Legge 90/14 e dall’articolo 66, commi 13 e 13-bis della legge 133/08 (art. 1 comma 3 lettera a).
Il decreto interviene sull’erogazione delle somme residue dei mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell’Economia (MEF), ma concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per edilizia universitaria nelle aree depresse (art. 1 comma 1 del DL 67/97) e/o finalizzate a interventi di decongestionamento degli atenei (art. 54 comma 1 della Legge 488/99). La norma proroga di un ulteriore anno (dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022) il termine per l’erogazione di tali somme da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Le Università interessate sono: Cassino e Napoli Parthenope (art. 6 comma 3).
E’ prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università per le quali, non si sia provveduto a tale adeguamento (art. 6 comma 3-bis).
La durata dell’abilitazione scientifica nazionale è prorogata da nove a dieci anni (art. 6 comma 4-bis).
Viene attribuito, anche per il 2022, un finanziamento di 300 mila euro per la promozione del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management. Le modalità di impiego delle risorse, sono stabilite in apposita convenzione tra la Scuola europea di industrial engineering and management e il Politecnico di Bari (art. 6 comma 4 quinquies).
Sono modificate le condizioni attualmente previste per l’attribuzione dei finanziamenti alle università statali che abbiano costituito aziende ospedaliero-universitarie, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all’utilizzo di beni per attività assistenziali.
In particolare:
-il termine per l’emanazione della legge regionale necessaria alla costituzione dell’azienda ospedaliero-universitaria deve essere successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato DL n. 162/19;
-la sottoscrizione del relativo protocollo d’intesa deve avvenire entro un nuovo termine fissato al 31 maggio 2022 (art. 4 comma 8-octies).
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