(Studio legale G. Patrrizi, G. Arrigo, G.Dobici)
La Corte costituzionale, con ordinanza n. 155, depositata il 30 luglio 2024, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato Lavoro) e, in via subordinata, dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena, in funzione di giudice del lavoro.
Il giudice di merito aveva evidenziato una possibile disparità di trattamento del lavoratore che subisce un’illegittima apposizione del termine (o di nullità del contratto di somministrazione), rispetto al lavoratore illegittimamente licenziato, il quale ha la possibilità di esercitare la facoltà di chiedere al datore di lavoro l’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro. Viceversa, l’ex lavoratore a termine ha, come ristoro, oltre alla conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, una indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966 (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’impresa, anzianità di servizio del prestatore di lavoro, comportamento e condizioni delle parti).
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