Indennità sostitutiva per ferie non godute.

Cassazione, Ordinanza n.7976/2020
  • Corte di Cassazione. Ordinanza 21.4. 2020, n. 7976. Indennità sostitutiva per ferie non godute.

 

Al fine di escludere il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva per ferie non godute è necessario che il datore di lavoro dimostri di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella “mora del creditore”.

 

Con l’ordinanza n. 7976 del 21 Aprile 2020,  la Cassazione ha affermato che il datore deve pagare agli eredi del dipendente l’indennità sostitutiva delle ferie dallo stesso non godute.

Il caso traeva origine da un’azione intrapresa dagli eredi di un dipendente, deceduto, nei confronti della società datrice di lavoro. Gli eredi chiedevano ed ottenevano un decreto ingiuntivo con il quale ingiungevano alla società il pagamento di circa  trentasette mila euro a titolo di indennità di ferie non godute dal lavoratore. La società proponeva opposizione, che però, sia in primo grado che in sede di appello, veniva rigettata.

Il datore di lavoro, asseriva che il mancato godimento delle ferie era imputabile ad una scelta del lavoratore. Pertanto, nulla doveva agli eredi del dipendente defunto.

La questione veniva posta dinanzi alla Suprema Corte, la quale confermava le precedenti decisioni di merito.

A parere della Corte, infatti, agli eredi di un ex dipendente, il quale non ha avuto modo di beneficiare delle ferie per cessazione del rapporto di lavoro a causa di morte, come nel caso di specie, spetta l’indennità sostitutiva. Il diritto del lavoratore alla liquidazione viene meno se il datore di lavoro dimostra di aver offerto, al lavoratore, un arco di tempo adeguato per poterne usufruire.

Pertanto, nel caso in cui risulti che il lavoratore non abbia rifiutato offerte da parte del datore per poter beneficiare delle ferie, queste andranno monetizzate

 

 

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 aprile 2020, n. 7976

[…]

Rilevato che

  1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l’opposizione proposta da (…) s.n.c. avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto pagamento della somma di € 37.547,78 a titolo di indennità di ferie non godute in favore di (…) eredi di (…).
  2. Il giudice di secondo grado, ritenuto sufficientemente specifico il gravame, ha poi escluso che la scrittura del 13 giugno 2009 con la quale era pattuita la corresponsione di un acconto In riferimento al T.F.R. e ad ulteriori pendenze da verificare precludesse l’ulteriore azione proposta dagli eredi del (…)  osservando che non conteneva alcuna rinuncia ad azionare eventuali maggiori crediti. Con riguardo all’indennità di ferie non godute la Corte territoriale ha ritenuto dovute le somme chieste sul rilievo che il diritto all’indennità prescinde da una responsabilità datoriale per il mancato godimento; che non era stata né allegata né provata una specifica offerta di fruirne disattesa dal lavoratore; che il numero di giorni risultava confermato dalle buste paga, predisposte dal datore di lavoro e non specificatamente contestate; che la prescrizione, decorrente dalla data di cessazione del rapporto, non era maturata. Infine la Corte ha escluso che fosse stata offerta la prova dell’ imputabilità a ferie non godute dell’importo giornaliero di € 100,00 pagato al de cuius in costanza di rapporto.
  3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la (….) s.n.c. affidato a due motivi.

[…]

Considerato che

  1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2109 cod. civ., dell’art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003, dell’art 7 direttiva 2003/88/CE e dell’art. 93 c.c.n.I. Aziende terziario e distribuzione e servizi interpretato anche alla luce dell’art. 5 comma 8 d.l. n. 95 del 2012.

4.1. Sostiene la società ricorrente che il mancato godimento delle ferie non era imputabile al datore di lavoro e dunque nessuna indennità poteva essere riconosciuta al lavoratore al quale era riferibile la scelta di non beneficiarne. Sottolinea che semmai, nel ricorso dei relativi presupposti, si sarebbe potuta riconoscere una somma a titolo di risarcimento del danno conseguente alla mancata fruizione delle ferie ma evidenzia che tale azione non era stata esercitata dagli eredi e si era perciò prescritta.

  1. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 2109 cod. civ., dell’art. 96 c.c.n.I. e degli artt. 2947, 2934 e 2935 cod.civ. in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. e I’ omessa motivazione su un punto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ..

5.1. Sostiene la ricorrente che erroneamente la Corte di merito ha individuato nella cessazione del rapporto di lavoro il termine dal quale decorre la prescrizione del diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute e non considera invece che le ferie maturano anno per anno e che dunque il relativo diritto, in caso di mancato godimento, si prescrive del pari anno per anno. Conseguentemente sarebbero prescritte tutte le somme maturate prima del 2 marzo 2006 ove si ritenga che la prescrizione sia quinquennale. Nel caso di termine decennale di prescrizione, invece, sarebbero prescritte quelle relative al periodo fino al 2 marzo 2001.

  1. Il ricorso non può essere accolto.

6.1. Rileva il Collegio che dal mancato godimento delle ferie, una volta divenuto impossibile per l’imprenditore adempiere all’obbligazione di consentire la loro fruizione, anche senza sua colpa, deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica. Al fine di escludere il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva per le ferie non godute è necessario che il datore di lavoro dimostri di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella “mora del creditore” (cfr. Cass. 01/02/2018 n. 2496).

6.2. Ciò posto la Corte territoriale ha esattamente applicato i su esposti principi ed ha ritenuto in primo luogo che l’indennità di ferie non godute non fosse collegata ad una responsabilità datoriale per il mancato godimento delle ferie. Ove non sia più possibile beneficiare delle ferie maturate in corso di rapporto – ed è questo quello che accade quando il rapporto di lavoro cessi come nel caso in esame per morte del lavoratore – queste non possono essere che monetizzate specie quando risulti che il lavoratore non avesse rifiutato un’offerta datoriale di goderne (nello specifico la Corte di merito ha rilevato che tale circostanza non era stata neppure allegata).

6.3. In tale modo la Corte si è attenuta al disposto dell’art. 36 della Costituzione che esclude che si possa rinunciare alle ferie ed all’art. 10 comma 2 del d.lgs. n. 66 del 2003 che dispone che il diritto alle ferie “non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”. La pronuncia risulta del pari conforme a quanto disposto dall’art. 7 comma 2 della direttiva 2003/88/CE che prevede che solo per il caso di cessazione del rapporto di lavoro è possibile sostituire il diritto alle ferie con una indennità ed ha correttamente applicato l’art.93 del c.c.n.I. delle aziende del terziario, applicato.

6.4. Del pari è corretta la decisione che fa decorrere il termine di prescrizione dalla data in cui il diritto all’indennità è sorto con la cessazione del rapporto di lavoro.

  1. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

[…]

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2020.