Demansionamento e cessione di azienda. Risarcimento da demansionamento solo in capo alla cessionaria.
Cassazione. Ordinanza n. 13787/2021Corte di Cassazione. Ordinanza n. 13787 del 20 maggio 2021. Demansionamento e cessione di azienda. Risarcimento da demansionamento solo in capo alla cessionaria.
di Luigi Verde
Con ordinanza n. 13787 del 20 maggio 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che se un dipendente viene demansionato e, poi, a seguito di cessione di azienda, passa alle dipendenze del secondo datore di lavoro continuando a svolgere le mansioni inferiori, l’azienda cedente non può essere ritenuta responsabile per il demansionamento protrattosi dopo la cessione, con la conseguente mancanza di solidarietà con il cessionario.
La Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui in caso di invalidità del trasferimento di azienda accertata giudizialmente, pur permanendo di diritto l’originario rapporto subordinato del lavoratore con l’impresa cedente, si ha l’instaurazione, in via di fatto, di un nuovo e diverso rapporto con il soggetto già e non più cessionario, alle cui dipendenze il lavoratore abbia materialmente continuato a lavorare, dal quale derivano effetti giuridici ed, in particolare, la nascita di obblighi in capo al soggetto che concretamente ha utilizzato la prestazione lavorativa nell’ambito della propria organizzazione imprenditoriale, tra cui l’esclusiva responsabilità per l’eventuale adibizione del lavoratore ceduto a mansioni inferiori.
In caso di trasferimento d’azienda illegittimo, pertanto, la responsabilità per l’eventuale dequalificazione del lavoratore presso il cessionario ricade esclusivamente su quest’ultimo.
La decisione consegue alla regola più volte affermata dalla Corte, secondo cui, a seguito della dichiarazione d’illegittimità del trasferimento d’azienda, s’istaurano in capo al lavoratore due rapporti di lavoro: uno che prosegue col cedente sin dalla cessione successivamente dichiarata illegittima; l’altro, di mero fatto, col cessionario fino a quando questi non trae le conseguenze dalla dichiarata illegittimità. Ne deriva, infatti, che tutto ciò che si verifica nel secondo rapporto di fatto riguarda unicamente le parti di questo e non coinvolge il cedente (che, invece, nel caso in esame il lavoratore aveva chiamato in corresponsabilità solidale col cessionario).
Dal testo dell’ordinanza.
“[…] CORTE DI CASSAZIONE. Ordinanza 20 maggio 2021, n. 13787 […]
Rilevato che
La Corte d’appello di Napoli confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da C.S., dipendente dapprima di T.I. S.p.a., poi, a seguito di cessione di ramo di azienda, con effetti dal 1 marzo 2004, di T. S.p.a., accertando il demansionamento dallo stesso subito a far data dall’aprile 2002 e condannando le società in solido alla corresponsione del conseguente risarcimento dei danni;
avverso la sentenza propone ricorso per cassazione T.I. S.p.a. sulla base di unico motivo, illustrato con memoria;
resiste il lavoratore con controricorso;
la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata è stata notificata alla controparte;
Considerato che
con unico motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 2112 c.c.;
osserva che, essendo stato accertato che il demansionamento si era protratto dal mese di aprile 2002 fino ad ottobre 2010 e che da marzo 2004 il dipendente era alle dipendenze esclusive di T. s.p.a., era erronea la condanna solidale delle società per l’intero periodo, gravando la responsabilità del demansionamento sul soggetto utilizzatore delle prestazioni,
che aveva il potere di assegnare le mansioni: il danno scaturente dal demansionamento, infatti, non era conseguenza diretta e immediata della condotta di T. s.p.a., bensì della scelta del cessionario del ramo di azienda di non utilizzare il lavoratore in attività coerenti con la sua professionalità, tanto più che l’art. 2112 c.c. prevede solo che il cedente sia obbligato solidalmente con il cessionario per i crediti del lavoratore anteriori alla cessione, mentre nulla prevede per il periodo successivo alla cessione, ed, anzi, impone la responsabilità della cessionaria anche per i crediti anteriori alla cessione;
con il controricorso il lavoratore rappresenta di avere proposto impugnazione della cessione del ramo di azienda e che, nelle more del giudizio di appello, con ordinanza 11204 del 31 maggio 2016 la Corte di Cassazione aveva respinto il ricorso promosso da T.I. s.p.a., confermando con efficacia di giudicato l’illegittimità ed inefficacia della cessione del ramo di azienda di quest’ultima nei confronti di T. s.p.a.;
così ricostruita la vicenda processuale, il motivo di ricorso deve ritenersi fondato alla luce del principio enunciato da questa Corte in forza del quale “In caso di invalidità del trasferimento di azienda accertata giudizialmente, il rapporto di lavoro permane con il cedente e se ne instaura, in via di fatto, uno nuovo e diverso con il soggetto già, e non più, cessionario, alle cui dipendenze il lavoratore abbia materialmente continuato a lavorare, dal quale derivano effetti giuridici e, in particolare, la nascita degli obblighi gravanti su qualsiasi datore di lavoro che utilizzi la prestazione lavorativa nell’ambito della propria organizzazione imprenditoriale;
ne consegue che la responsabilità per violazione dell’art. 2103 c.c. deve essere imputata a quest’ultimo e non anche al cedente” (Cass. n. 21161 del 07/08/2019);
con la citata decisione è stato precisato che, accanto al rapporto di lavoro quiescente con l’originaria impresa cedente, ripristinato de iure con la declaratoria giudiziale di invalidità del trasferimento, vi è una prestazione materialmente resa in favore del soggetto con il quale il lavoratore, illegittimamente trasferito con la cessione di ramo d’azienda, abbia instaurato un rapporto di lavoro in via di fatto, comunque produttivo di effetti giuridici e quindi di obblighi in capo al soggetto che in concreto utilizza la prestazione lavorativa del ceduto nell’ambito della propria organizzazione imprenditoriale, tra i quali anche quello che discende dall’operatività dell’art. 2103 c.c., sicché l’eventuale violazione di tale norma non può essere imputata al cedente che in concreto non utilizza la prestazione lavorativa;
conseguentemente, la sentenza impugnata – che ha condannato T.I. s.p.a. in solido con T. s.p.a. per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dell’art. 2103 c.c. per un periodo in cui lavorava alle dipendenze della seconda – deve essere cassata sul punto, onde consentire un nuovo esame al giudice del rinvio;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente procedimento, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione […]”.
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