Assistenza medica nello Stato membro ospitante per cittadini Ue inattivi, anche con iscrizione non gratuita.

Corte di Giustizia UE. Sentenza 15 Luglio 2021.

Corte di Giustizia dell’UE.  Sentenza 15 luglio 2021 in causa C-535/19. A. contro Latvijas Republikas Veselības ministrija.  

Nota di Giovanni Patrizi.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema della Lettonia. Rinvio pregiudiziale. Libera circolazione delle persone. Cittadinanza dell’Unione. Regolamento (CE) n.°883/2004 (Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) .Prestazioni di malattia. Nozione. Articolo 4 e articolo 11, paragrafo 3, lettera e). Direttiva 2004/38/CE (Articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Diritto di soggiorno superiore a tre mesi. Condizione di disporre di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Articolo 24. Parità di trattamento. Cittadino di uno Stato membro senza attività economica che soggiorna legalmente nel territorio di un altro Stato membro. Rifiuto dello Stato membro ospitante di iscrivere detta persona al proprio sistema pubblico di assicurazione malattia.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea conferma il diritto dei cittadini dell’Unione, economicamente inattivi, residenti in uno Stato membro diverso da quello di origine, di essere iscritti al sistema pubblico di assicurazione malattia dello Stato membro ospitante. Con la sentenza in causa C-535/19 la Corte da un lato afferma il diritto a beneficiare della prestazioni di cure mediche finanziate dallo Stato Ue ospitante; dall’altro lato non impone che l’iscrizione al sistema pubblico sanitario sia gratuita.

Fatti. Il Sig. A., cittadino italiano coniugato con una cittadina lettone, ha lasciato l’Italia e si è stabilito in Lettonia per raggiungere la moglie e i loro due figli minorenni.

Poco dopo il suo arrivo in Lettonia, il 22 gennaio 2016, ha chiesto al Latvijas Nacionālais Veselības dienests (Servizio sanitario nazionale, Lettonia) di iscriverlo al sistema pubblico di assicurazione malattia obbligatoria lettone. La sua domanda è stata respinta con decisione del 17 febbraio 2016, confermata dal Ministero della Salute, con la motivazione che il Sig. A.. non rientrava in alcuna delle categorie di beneficiari delle cure mediche finanziate dallo Stato dal momento che egli non era né lavoratore dipendente né lavoratore autonomo in Lettonia.

Poiché il suo ricorso avverso la decisione di rigetto delle autorità lettoni è stato respinto, il Sig. A ha interposto appello dinanzi all’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia), che ha parimenti adottato una sentenza sfavorevole al medesimo.

È in tale contesto che l’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia), investita di un’impugnazione proposta dal Sig.  A., ha deciso di interrogare la Corte sulla compatibilità del rigetto della domanda del Sig. A. da parte delle autorità lettoni con il diritto dell’Unione nei settori della cittadinanza e della sicurezza sociale. La Corte suprema ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’assistenza sanitaria pubblica debba considerarsi compresa nelle “prestazioni di malattia” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004[1].

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia consentito agli Stati membri, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 e dell’articolo 24 della direttiva 2004/38[2], onde evitare richieste sproporzionate di prestazioni sociali previste per garantire l’assistenza sanitaria, rifiutare tali prestazioni – erogate ai loro cittadini e ai familiari di un cittadino dell’Unione che hanno un lavoro e che si trovano nella medesima situazione – a cittadini dell’Unione che, in un momento dato, non possiedano la qualità di lavoratori.

3)      In caso di risposta negativa alla prima questione, se sia consentito agli Stati membri, ai sensi degli articoli 18 e 21 TFUE e dell’articolo 24 della direttiva 2004/38, onde evitare richieste sproporzionate di prestazioni sociali previste per garantire l’assistenza sanitaria, rifiutare tali prestazioni – erogate ai loro cittadini e ai familiari di un cittadino dell’Unione che hanno un lavoro e che si trovano nella medesima situazione – ai cittadini dell’Unione che, in un momento dato, non possiedano la qualità di lavoratori.

4)      Se sia compatibile con l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 una situazione in cui si neghi ad un cittadino dell’Unione europea, che esercita il suo diritto alla libera circolazione, il diritto all’assistenza sanitaria pubblica finanziata dallo Stato in tutti gli Stati membri interessati nel caso di specie.

5)      Se sia compatibile con l’articolo 18, l’articolo 20, paragrafo 1, e l’articolo 21 TFUE una situazione in cui si neghi ad un cittadino dell’Unione europea, che esercita il suo diritto alla libera circolazione, il diritto all’assistenza sanitaria pubblica finanziata dallo Stato in tutti gli Stati membri interessati nel caso di specie.

6)      Se la legalità del soggiorno, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, debba essere intesa non solo nel senso che conferisce ad una persona il diritto di accesso al sistema di sicurezza sociale ma anche che può costituire motivo di esclusione di detta persona dal sistema di sicurezza sociale. In particolare, nel caso in esame, ci si chiede se il fatto che il richiedente disponga di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi, che costituisce uno dei presupposti per la legalità del soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38, possa giustificare il diniego di includerlo nel sistema di assistenza sanitaria finanziato dallo Stato».

Giudizio della Corte.

Nella sentenza in causa C-535/19, pronunciata in Grande Sezione, la Corte conferma il diritto dei cittadini dell’Unione economicamente inattivi, residenti in uno Stato membro diverso da quello di origine, di essere iscritti al sistema pubblico di assicurazione malattia dello Stato membro ospitante, al fine di beneficiare di prestazioni di cure mediche finanziate da tale Stato. La Corte precisa, tuttavia, che il diritto dell’Unione non impone l’obbligo di iscrizione gratuita a detto sistema.

In un primo tempo, la Corte verifica l’applicabilità del regolamento n. 883/2004 a prestazioni mediche come quelle di cui trattasi nel procedimento principale. Essa conclude che prestazioni di cure mediche finanziate dallo Stato ed erogate, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, alle persone rientranti nelle categorie di beneficiari definite dalla normativa nazionale, costituiscono «prestazioni di malattia», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/20041. Tali prestazioni rientrano quindi nell’ambito di applicazione del regolamento in parola, non costituendo prestazioni di «assistenza sociale e medica» escluse da siffatto ambito di applicazione (in forza dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2004).

In un secondo momento, la Corte esamina, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 nonché l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38 ostino a una normativa nazionale che esclude dal diritto di essere iscritti al sistema pubblico di assicurazione malattia dello Stato membro ospitante, al fine di beneficiare di prestazioni di cure mediche finanziate da tale Stato, i cittadini dell’Unione economicamente inattivi, cittadini di un altro Stato membro, rientranti, in forza dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento in parola, nella sfera di applicazione della normativa dello Stato membro ospitante e che esercitano il loro diritto di soggiornare nel territorio di quest’ultimo conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva menzionata.

A tal riguardo, la Corte fa presente, anzitutto, che, nell’ambito del sistema di norme di conflitto istituito dal regolamento n. 883/2004, volto a determinare la normativa nazionale applicabile all’erogazione delle prestazioni di sicurezza sociale, le persone economicamente inattive rientrano, in linea di principio, nella sfera di applicazione dello Stato membro di residenza.

Essa sottolinea, poi, che, nello stabilire le condizioni per l’esistenza del diritto di essere iscritti ad un regime di previdenza sociale, gli Stati membri sono tenuti a rispettare le disposizioni del diritto dell’Unione in vigore. In particolare, poiché le norme di conflitto previste dal regolamento n. 883/2004 (art. 11, par. 3, lett. e).si impongono imperativamente agli Stati membri, questi ultimi non possono determinare in quale misura sia applicabile la propria normativa o quella di un altro Stato membro.

Pertanto, uno Stato membro non può, in forza della sua normativa nazionale, rifiutare di iscrivere al proprio sistema pubblico di assicurazione malattia un cittadino dell’Unione che, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, relativo alla determinazione della legislazione applicabile, rientri nella sfera di applicazione della normativa di tale Stato membro.

La Corte analizza, infine, l’incidenza sull’iscrizione alla sicurezza sociale dello Stato membro ospitante delle disposizioni della direttiva 2004/38, e in particolare del suo articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Da quest’ultima disposizione discende che, per tutta la durata del soggiorno nel territorio dello Stato membro ospitante superiore a tre mesi e inferiore a cinque anni, il cittadino dell’Unione economicamente inattivo deve segnatamente disporre, per sé stesso e per i propri familiari, di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi al fine di non diventare un onere eccessivo per le finanze pubbliche di tale Stato membro.

Per quanto riguarda l’articolazione tra suddetta condizione di un soggiorno conforme alla direttiva 2004/38 e l’obbligo di iscrizione derivante dal regolamento n. 883/2004, la Corte precisa che lo Stato membro ospitante di un cittadino dell’Unione economicamente inattivo può prevedere che l’accesso a tale sistema non sia gratuito al fine di evitare che lo stesso cittadino divenga un onere eccessivo per le finanze pubbliche di detto Stato membro.

La Corte considera, infatti, che lo Stato membro ospitante ha il diritto di subordinare l’iscrizione al proprio sistema pubblico di assicurazione malattia di un cittadino dell’Unione economicamente inattivo, che soggiorna nel suo territorio sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, a condizioni, quali la conclusione o il mantenimento, da parte di tale cittadino, di un’assicurazione malattia privata che copra tutti i rischi, la quale consenta il rimborso allo Stato membro di cui trattasi delle spese sanitarie sostenute da quest’ultimo a favore di suddetto cittadino o il pagamento, da parte del cittadino in parola, di un contributo al sistema pubblico di assicurazione malattia dello Stato in discussione. Spetta tuttavia allo Stato membro ospitante garantire il rispetto del principio di proporzionalità in siffatto contesto e quindi che non sia eccessivamente difficile per lo stesso cittadino rispettare le condizioni summenzionate.

La Corte conclude che l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, letto alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, osta a una normativa nazionale che esclude dal diritto di essere iscritti al sistema pubblico di assicurazione malattia dello Stato membro ospitante, al fine di beneficiare di prestazioni di cure mediche finanziate da tale Stato, i cittadini dell’Unione economicamente inattivi, cittadini di un altro Stato membro, rientranti, in forza di tale regolamento, nella sfera di applicazione della normativa dello Stato membro ospitante e che esercitano il loro diritto di soggiornare nel territorio di quest’ultimo conformemente alla direttiva in parola.

Tali disposizioni non ostano, per contro, a che l’affiliazione di tali cittadini dell’Unione a detto sistema non sia gratuita, al fine di evitare che i cittadini in parola diventino un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante.

Note

[1] Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009.

[2] [2]  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE .