Periodo minimo di riposo giornaliero: è applicabile a tutti i contratti stipulati con lo stesso datore

CGUE. Sentenza 17 Marzo 2021

Corte di Giustizia dell’UE, Sentenza 17 marzo 2021, in causa C-585/19, Academia de Studii Economice din Bucureşti c. Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman-Ministerul Educaţiei Naţionale

Qualora un lavoratore abbia stipulato con il medesimo datore di lavoro più contratti di lavoro, il periodo minimo di riposo giornaliero si applica ai contratti considerati nel loro insieme e non a ciascuno dei contratti considerato separatamente.

1.L’Academia de Studii Economice din București (ASE) (Università degli studi economici di Bucarest, Romania) ha beneficiato di un finanziamento europeo non rimborsabile concesso dalle autorità rumene, ai fini dell’implementazione di un programma operativo settoriale per lo sviluppo delle risorse umane dal titolo “Performance e eccellenza nella ricerca post-dottorato nell’ambito delle scienze economiche in Romania” (progetto POSDRU/89/1.5/S/59184).
Il 4 giugno 2018 il Ministerul Educației Naționale (Ministero dell’Istruzione nazionale, Romania) ha posto a carico dell’ASE un credito di bilancio di un importo pari a 13.490,42 lei rumeni (RON) (circa 2.800 Euro), relativo a costi salariali per lavoratori del team di implementazione del progetto. Le somme corrispondenti a tali costi sono state dichiarate non ammissibili a motivo del superamento del limite massimo, per tali dipendenti, del numero di ore di lavoro quotidiano (13 ore). Infatti, nel corso del periodo compreso tra ottobre 2012 e gennaio 2013, esperti assunti dall’ASE in forza di una pluralità di contratti di lavoro avrebbero cumulato, in determinati giorni, le ore lavorate nell’ambito dell’orario di base, ossia otto ore al giorno, con le ore lavorate nell’ambito del progetto e nell’ambito di altri progetti o attività. Il numero totale di ore di lavoro al giorno avrebbe superato per tali esperti il limite di tredici ore al giorno, stabilito da istruzioni dell’autorità di gestione del progetto.
Investito di tale causa, il Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest) chiede alla Corte di giustizia se, qualora un lavoratore abbia stipulato con un medesimo datore di lavoro più contratti di lavoro, il periodo minimo di riposo giornaliero previsto dall’art. 3 della direttiva sull’orario di lavoro (Dir. n. 2003/88/CE, del 4.11.2003, “concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”), si applichi a tali contratti considerati nel loro insieme oppure a ciascuno di detti contratti considerato separatamente.

2. Con la sentenza del 17 marzo 2021 la Corte rammenta, anzitutto, che il diritto di ciascun lavoratore a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo, in particolare giornaliero, non solo costituisce una norma del diritto sociale dell’Unione che riveste una particolare importanza, ma è anche espressamente sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (all’art. 31, par. 2.3).

2.1.A tal riguardo, la Corte osserva che la cit. direttiva sull’orario di lavoro (all’art. 2, punto 1, e all’art. 3) definisce la nozione di “orario di lavoro” come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Essa impone agli Stati membri l’obbligo di prendere le misure necessarie affinché “ogni lavoratore” benefici, nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore, di un periodo minimo di riposo di undici ore consecutive.
Inoltre, il “periodo di riposo” è definito come qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro. Il “periodo di riposo” e l’”orario di lavoro” sono quindi due nozioni che si escludono a vicenda e la direttiva sull’orario di lavoro non prevede una categoria intermedia tra i periodi di lavoro e quelli di riposo.
Orbene, il requisito della direttiva sull’orario di lavoro, in base al quale ogni lavoratore beneficia quotidianamente di almeno undici ore di riposo consecutive, non può essere soddisfatto se tali periodi di riposo sono esaminati separatamente per ogni contratto che vincola tale lavoratore al suo datore di lavoro. Infatti, in un caso del genere, le ore che si considerano costituire periodi di riposo nell’ambito di un contratto sarebbero, come avviene nella causa sottoposta alla Corte, atte a costituire orario di lavoro nell’ambito di un altro contratto.
Orbene, poiché uno stesso periodo non può essere qualificato, allo stesso tempo, come orario di lavoro e come periodo di riposo, ne consegue che i contratti di lavoro stipulati da un lavoratore con il suo datore di lavoro devono essere esaminati congiuntamente. Tale interpretazione è altresì confermata dall’obiettivo della direttiva, che è fissare prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori mediante un ravvicinamento delle disposizioni nazionali riguardanti, in particolare, la durata dell’orario di lavoro. Tale obiettivo è inteso a garantire una migliore protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, facendoli beneficiare di periodi minimi di riposo, in particolare giornaliero.

2.2.La Corte ritiene, pertanto, che, qualora un lavoratore abbia stipulato con un medesimo datore di lavoro più contratti di lavoro, il periodo minimo di riposo giornaliero si applica a tali contratti considerati nel loro insieme e non a ciascuno di detti contratti considerato separatamente.

(Fonte: curia.europa.eu)