La Polonia non rispetta l’indipendenza dei giudici.

Corte di Giustizia UE, sentenza 16 novembre 2021, cause riunite da C-748/19 a C-754/19.

Corte di Giustizia UE, 16 novembre 2021, cause riunite da C-748/19 a C-754/19, Procedimenti penali a carico di WB e altri.

Il diritto dell’Unione osta al regime in vigore in Polonia che consente al Ministro della Giustizia di distaccare i giudici presso organi giurisdizionali penali superiori, distacco al quale tale Ministro, che è al contempo procuratore generale, può porre fine in qualsiasi momento senza motivazione. Il requisito dell’indipendenza dei giudici impone infatti che le norme relative a un tale distacco presentino le garanzie necessarie per evitare qualsiasi rischio che esso sia impiegato quale strumento di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie, in particolare nel settore penale.

Rinvio pregiudiziale-Principi del diritto dell’Unione -Indipendenza dei giudici- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE- Direttiva (UE) 2016/343- Inclusione, nella composizione dei collegi giudicanti in procedimenti penali, di giudici distaccati dal Ministro della Giustizia-Ricevibilità di domande di pronuncia pregiudiziale-Indipendenza del collegio giudicante che adotta la decisione di rinvio-Limiti dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE -Nozione di “giurisdizione” ai fini dell’articolo 267 TFUE-Rilevanza e necessità della questione- Presunzione d’innocenza.

1. Nell’ambito di sette procedimenti penali pendenti dinanzi ad esso, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) si interroga sulla conformità, al diritto dell’Unione, della composizione dei collegi giudicanti chiamati a statuire su tali procedimenti, in considerazione della presenza, in seno a tali collegi, di un giudice distaccato in forza di una decisione del Ministro della Giustizia ai sensi della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari [1].

Secondo il giudice del rinvio, in forza delle norme polacche in materia di distacco di giudici, il Ministro della Giustizia può mediante distacco assegnare un giudice presso un organo giurisdizionale penale di grado superiore sulla base di criteri che non sono ufficialmente noti, e senza che la decisione di distacco possa essere oggetto di sindacato giurisdizionale. Inoltre, esso può revocare tale distacco in qualsiasi momento senza che una simile revoca sia soggetta a criteri predefiniti dalla legge e senza che debba essere motivata.

In tale contesto, il giudice del rinvio ha dunque deciso di interrogare la Corte sulla conformità delle norme succitate all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE [2] e sulla questione se tali norme siano lesive della presunzione di innocenza applicabile ai procedimenti penali, quale discende in particolare dalla direttiva 2016/343 [3] .

Con la sentenza del 16 novembre 2021, pronunciata dalla Grande Sezione, la Corte dichiara che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE, nonché la direttiva 2016/343[4]  ostano a disposizioni nazionali in forza delle quali il Ministro della Giustizia di uno Stato membro può, sulla base di criteri che non sono resi pubblici, da un lato, distaccare un giudice presso un organo giurisdizionale penale di grado superiore per un periodo di tempo determinato o indeterminato e, dall’altro, in qualsiasi momento e con decisione non motivata, revocare tale distacco, indipendentemente dalla durata determinata o indeterminata di quest’ultimo.

2.Giudizio della Corte.

In via preliminare, la Corte constata che gli organi giurisdizionali ordinari polacchi, tra i quali rientra il Tribunale regionale di Varsavia, fanno parte del sistema polacco di rimedi giurisdizionali nei «settori disciplinati dal diritto dell’Unione» ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Affinché simili organi giurisdizionali possano garantire la tutela giurisdizionale effettiva richiesta da tale disposizione, la preservazione della loro indipendenza è fondamentale. Il rispetto di tale requisito di indipendenza impone in particolare che le norme in materia di distacco dei giudici presentino le garanzie necessarie per evitare qualsiasi rischio di utilizzo di tale distacco quale strumento di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie.

A tale riguardo, la Corte sottolinea che, sebbene il fatto che il Ministro della Giustizia può distaccare i giudici solo con il loro consenso costituisca una garanzia procedurale importante, esiste tuttavia una serie di elementi che, secondo il giudice del rinvio, consentono a tale Ministro di influenzare tali giudici, e possono far sorgere dubbi circa la loro indipendenza. Analizzando questi diversi elementi, la Corte stabilisce anzitutto che, al fine di evitare l’arbitrio e il rischio di manipolazione, la decisione relativa al distacco di un giudice e quella che vi pone fine devono essere adottate sulla base di criteri noti in anticipo ed essere debitamente motivate. Inoltre, poiché la revoca del distacco di un giudice senza il suo consenso può comportare per quest’ultimo effetti analoghi a quelli di una sanzione disciplinare, una misura del genere dovrebbe poter essere impugnata in sede giurisdizionale, seguendo una procedura che garantisca pienamente i diritti della difesa. Per di più, rilevando che il Ministro della Giustizia ricopre altresì la posizione di procuratore generale, la Corte constata che esso dispone in tal modo, nell’ambito di un determinato procedimento penale, di un potere tanto sul procuratore ordinario quanto sui giudici distaccati, il che può far sorgere dubbi legittimi in capo ai singoli circa l’imparzialità di detti giudici distaccati. Infine, vi sono giudici distaccati presso collegi giudicanti chiamati a statuire nelle controversie principali che svolgono anche la funzione di sostituti del delegato alla disciplina dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari, organo quest’ultimo incaricato di istruire i procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei giudici. Orbene, il cumulo di queste due funzioni, in un contesto in cui i sostituti del delegato alla disciplina degli organi giurisdizionali ordinari sono anch’essi nominati dal Ministro della Giustizia, può far sorgere dubbi legittimi nei singoli in merito all’impermeabilità degli altri membri dei collegi giudicanti di cui trattasi nei confronti di elementi esterni.

Considerate congiuntamente, queste diverse circostanze sono, fatte salve le valutazioni finali spettanti al giudice del rinvio, tali da consentire di concludere che il Ministro della Giustizia dispone, sulla base di criteri che non sono noti, del potere di distaccare giudici presso organi giurisdizionali di grado superiore e di porre fine al loro distacco, senza dover motivare tale decisione, con la conseguenza che, durante il periodo in cui tali giudici sono distaccati, essi non godono delle garanzie e dell’indipendenza di cui qualsiasi giudice dovrebbe generalmente godere in uno Stato di diritto.

Un potere del genere non può essere considerato compatibile con l’obbligo di rispettare il requisito dell’indipendenza. Inoltre, per quanto riguarda la presunzione di innocenza applicabile ai procedimenti penali, di cui la direttiva 2016/343 mira a garantire il rispetto[5], essa presuppone che il giudice, quando esamina la responsabilità penale dell’accusato, sia immune da qualunque parzialità e pregiudizio. L’indipendenza e l’imparzialità dei giudici sono dunque condizioni essenziali affinché la presunzione di innocenza sia garantita. Orbene, nel caso di specie risulta che, nelle circostanze illustrate, l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici e, di conseguenza, la presunzione di innocenza possono essere compromesse

Note

[1] Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001, nella versione applicabile alle controversie principali (Dz. U. del 2019, posizione 52)

[2] Ai sensi di tale disposizione, «[g]li Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione»

[3] Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

[4] Articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343.

[5]V. considerando 22 e articolo 6 della direttiva 2016/343.