(Studio legale G.Patrizi, G. Arrigo, G. Dobici)
Con nota di Gustav Ida.
Conclusioni dell’avvocato generale (14 dicembre 2023) sull’acciaieria Ilva, nella causa C-626/22, Ilva e a.
1.Secondo l’avvocato generale gli impianti devono essere fermati se le migliori misure tecniche possibili non consentono di eliminare i danni eccessivi alla salute umana. L’impianto non deve causare danni eccessivi alla salute umana.
1.1.Numerosi abitanti della città di Taranto hanno agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano affinché sia impedito il proseguimento dell’attività dell’acciaieria Ilva, stabilita a Taranto. Essi sostengono che le emissioni dell’acciaieria minacciano la loro salute e che l’impianto non è conforme ai requisiti della direttiva UE sulle emissioni industriali[1].
Già nel 2019 la Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: CEDU), aveva accertato che l’acciaieria – una delle più grandi in Europa, con circa 11 000 lavoratori e una superficie di circa 1 500 ettari – provocava significativi effetti dannosi sull’ambiente e nuoceva alla salute degli abitanti della zona.
Misure per la riduzione degli effetti dannosi sull’ambiente erano state previste nelle condizioni di autorizzazione fin dal 2012, ma i termini stabiliti per la loro attuazione sono stati ripetutamente differiti.
1.2.Il Tribunale di Milano ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) di precisare le condizioni di autorizzazione ai sensi della direttiva relativa alle emissioni industriali. Tale giudice intende acclarare, in primo luogo, quale rilevanza abbiano determinate informazioni riguardanti l’impatto dell’attività dell’acciaieria sulla salute umana, in secondo luogo, quale rilevanza abbiano informazioni su determinate emissioni e, in terzo luogo, se sia ammissibile il ripetuto differimento del termine di realizzazione di determinate misure previste nelle condizioni di autorizzazione.
L’avvocato generale Juliane Kokott propone alla Corte di interpretare la direttiva nei termini seguenti. Nell’autorizzare un impianto e nel riesaminare un’autorizzazione devono essere considerate tutte le sostanze inquinanti emesse in quantità significativa che possono essere previste e il loro impatto sulla salute umana.
Qualora i fenomeni di inquinamento ambientale derivanti dall’impianto o prevedibili, nonostante l’uso delle migliori tecniche disponibili, causino danni eccessivi alla salute umana devono essere adottate misure protettive ulteriori.
Se misure in tal senso non risultino attuabili, l’impianto non può essere autorizzato.
1.3.La tutela della salute umana può in tal caso giustificare anche rilevanti pregiudizi economici. In particolare, non possono essere tollerati fenomeni di inquinamento ambientale che, danneggiando la salute umana, violano i diritti fondamentali degli interessati, come accertato dalla CEDU con riferimento all’acciaieria Ilva. Le condizioni di autorizzazione necessarie per garantire il rispetto di direttive anteriori a decorrere dal 30 ottobre 2007 e il rispetto della direttiva relativa alle emissioni industriali a decorrere dal 7 gennaio 2014 dovevano e devono continuare ad essere applicate, senza ulteriori differimenti, dall’entrata in vigore dell’autorizzazione.
1.4.Solo in circostanze particolari è possibile un differimento, ad esempio qualora la Commissione abbia adottato una nuova decisione sulle migliori tecniche disponibili.
2.Nota di Gustav Ida sulla direttiva 2010/75/CE.
2.1.Il campo di applicazione della direttiva 2010/75/CE (ai sensi del suo art. 2) riguarda le attività industriali ad elevato potenziale inquinante, elencate nei Capi da II a VI della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali, ecc.). Tra le esclusioni dal campo di applicazione si segnalano le attività di ricerca e sviluppo nonché le sperimentazioni di nuovi prodotti e processi.
2.2.La direttiva prevede (all’art. 11) il rispetto dei seguenti obblighi fondamentali per le installazioni industriali che svolgono attività enumerate nell’allegato I:
a) adottare tutte le misure di prevenzione dell’inquinamento;
b) applicare le migliori tecniche disponibili (BAT);
c) non causare alcun fenomeno di inquinamento significativo;
d) recuperare, riciclare o smaltire i rifiuti nella maniera meno inquinante possibile;
e) massimizzare l’efficienza energetica;
f) prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
g) ripristinare i siti al momento della cessazione definitiva delle attività.
2.3.La direttiva prevede inoltre (all’art. 4) l’obbligo di autorizzazione di ogni “installazione”. Per “installazione” l’art. 3 della direttiva intende l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I o nell’allegato VII, parte I (attività che utilizzano solventi organici), e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull’inquinamento e di ogni impianto di combustione, di incenerimento dei rifiuti o di coincenerimento dei rifiuti.
La suddetta autorizzazione deve prevedere le misure necessarie per garantire il rispetto dei citati obblighi fondamentali da parte dell’esercente e le norme di qualità ambientale.
Tali misure includono almeno (ai sensi dell’art. 14):
Tali misure includono almeno (ai sensi dell’art. 14):
-valori limite di emissione per le sostanze inquinanti;
-disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterrane;
-disposizioni per il controllo e la gestione dei rifiuti;
-requisiti di controllo delle emissioni che specificano la metodologia di misurazione, la frequenza, la procedura di valutazione;
-l’obbligo di comunicare all’autorità competente periodicamente ed almeno una volta l’anno i risultati del controllo;
-disposizioni per la manutenzione e la verifica del suolo e delle acque sotterranee;
-misure relative a talune circostanze (perdite, disfunzioni, arresti temporanei e arresto definitivo, ecc.);
-disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere;
4.La direttiva contiene inoltre, nei Capi III, IV, V e VI (artt. 28-70) disposizioni particolari per alcune tipologie di impianti (grandi impianti di combustione, aventi potenza non inferiore a 50 MW; impianti di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti; taluni impianti e talune attività che utilizzano solventi organici; installazioni che producono biossido di titanio). I valori limite di emissione per i grandi impianti di combustione di cui all’allegato V della direttiva sono generalmente più severi rispetto a quelli della direttiva 2001/80/CE. Una certa flessibilità (piano nazionale transitorio, deroga limitata nel tempo) è introdotta per gli impianti esistenti.
5.La direttiva prevede infine, all’art. 23, che gli Stati membri organizzino un sistema di ispezioni ambientali delle installazioni interessate. Tutte le installazioni devono essere considerate in un piano di ispezione ambientale che va periodicamente riveduto e aggiornato. Sulla base dei piani d’ispezione, l’autorità competente dovrà redigere periodicamente i programmi delle ispezioni ordinarie comprendenti la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di installazioni. Il periodo tra due visite in loco è basato su una valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni interessate e non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati e tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati.
[1] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), recepita in Italia con D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
Commenti recenti