Covid-19. Divieto di licenziamento: fino a quando e per chi?
“Decreto Sostegni-bis” e "Decreto Lavoro".Covid-19. Blocco dei licenziamenti, fino a quando e per chi?
Nota di B.Torres.
1. Il “blocco dei licenziamenti” attivato dall’inizio della pandemia è difficile da cancellare con un tratto di penna. Il Governo ha adottato un approccio graduale. Ai due “canali” di sblocco, 30 giugno per tutti e 31 ottobre per le aziende che accedono alla Cassa integrazione in deroga, all’assegno ordinario e la CISOA con causale Covid, definiti con il primo “Decreto Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, convertito in legge, con modificazioni, con L. 21 maggio 2021, n. 69), il Governo ne ha aggiunti altri con il “Decreto Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021 n. 73 recante ““Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, l salute e i servizi territoriali”, convertito in legge con L. 23 luglio 2021, n. 106), e con il “Decreto Lavoro” (D.L. 30 giugno 2021, n. 99/2021, di prossima conversione in legge), prorogando ancora una volta la suddetta misura, ma solo per le aziende del settore tessile che svolgono attività di confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e in pelliccia e di fabbricazioni di articoli in pelle e simili.
2.Di seguito una sintesi delle principali novità sul tema in argomento introdotte col Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99, recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”[1].
2.1. Trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le aziende operanti nel settore aereo (art. 4, comma 1). Fino al 31 dicembre 2021, previo accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e delle Regioni interessate, può essere concessa in via eccezionale la proroga di sei mesi (art. 44, comma 1 bis, D.L. 109/2018, convertito con modificazioni in L. n. 130/2018) anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo (art. 94, commi 2 e 2 bis, del D.L. n. 18/2021, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020). Inoltre, è incrementata la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di 7,4 milioni di euro per il 2021 e di 3,7 milioni di euro per il 2022.
2.2.Trattamenti di integrazione salariale e blocco dei licenziamenti per le industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (art. 4, commi 2, 4 e 5). I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale (Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario di cui agli artt. 19 e 20 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, senza versamento del contributo addizionale. Ai datori di lavoro appartenenti ai suindicati settori resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l’avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223 e sono sospese le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino al 31 ottobre 2021 è anche preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. 15 luglio 1966, n. 604), con sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966. Tali sospensioni e preclusioni non operano: a) nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività; b) nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa (art. 2112, c.c.); c) nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; d) nei casi di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.
2.3. Ulteriore trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria e blocco dei licenziamenti (art. 4, comma 8). Il provvedimento introduce nel “Decreto Sostegni bis” (art. 40 bis, D.L. n. 73/2021) un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga, per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, in favore dei datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (come individuati all’art. 8, comma 1, D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni in L. n. 69/2021) e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.Lgs. n. 148/2015. Alle aziende che accedono al suindicato trattamento di integrazione salariale, per la durata del trattamento fruito entro il 31 dicembre 2021, è precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223 e restano sospese le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Nello stesso periodo, è anche preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. 15 luglio 1966, n. 604), con sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966. Le sospensioni e preclusioni non si applicano: a) nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività; b) nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa (art. 2112 Codice civile); c) nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; d) nei casi di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.
3.Licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. Le indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
3.1. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 5186, del 16 luglio 2021, ha fornito indicazioni operative sulla riattivazione delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo che erano state sospese in seguito all’entrata in vigore delle disposizioni normative restrittive.
L’INL, con nota n. 5186, del 16 luglio 2021, ha offerto chiarimenti e indicazioni operative in merito alla riattivazione delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, in merito alle quali ha acquisito parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’Ispettorato ha precisato che a decorrere dal 1° luglio 2021, ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.L. 41/2021, il divieto di licenziamento è venuto meno solo per le aziende che possono fruire della Cigo, individuate ex art. 10, D.Lgs. 148/2015 (riferibile sostanzialmente ai settori industria e manifatturiero). Gli ulteriori interventi normativi, di cui ai citati decreti nn. 73/2021 e 99/2021 hanno esteso, a determinate condizioni, il divieto di licenziamento oltre il 30 giugno 2021. In particolare: a) per le aziende del tessile identificate secondo la classificazione ATECO2007, con i codici 13, 14 e 15 (confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e in pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili), il divieto di licenziamento è esteso sino al 31 ottobre 2021 (articolo 4, comma 2, D.L. 99/2021) in virtù della possibilità di accedere a ulteriore periodo di cassa integrazione di 17 settimane dal 1° luglio al 31 dicembre. Il divieto opera a prescindere dall’effettiva fruizione degli strumenti di integrazione salariale; b) per le altre aziende rientranti nell’ambito di applicazione della Cigo, la possibilità di licenziare è inibita ai sensi degli articoli 40, commi 4 e 5, e 40-bis, commi 2 e 3, del D.L. 73/2021, ai datori di lavoro che abbiano presentato domanda di fruizione degli strumenti di integrazione salariale ai sensi degli articoli 40, comma 3 e, 40-bis, comma 1, per tutta la durata del trattamento e fino al massimo al 31 dicembre 2021.
La ratio delle norme in questione risiede, quindi, nel collegare il divieto di licenziamento alla domanda di integrazione salariale e, dunque, al periodo di trattamento autorizzato e non a quello effettivamente fruito. L’art. 40, comma 1, inoltre, ha previsto la possibilità di stipulare un contratto di solidarietà in deroga al quale il Legislatore non ha espressamente connesso la prosecuzione del divieto di licenziamento. L’INL ritiene, tuttavia, che debba essere considerata la finalità difensiva propria del contratto di solidarietà, volto ad evitare esuberi e licenziamenti del personale, che costituisce elemento essenziale degli accordi di cui all’art. 21, comma 5, D.Lgs. 148/2015.
La nota dell’INL, in considerazione dell’articolato quadro normativo, reca in allegato un prospetto riepilogativo inteso a orientare le procedure conciliative di competenza. Al fine di acquisire le informazioni utili all’istruttoria delle procedure di conciliazione ex art. 7, L. 604/1966, riguardanti il settore di attività dell’impresa istante e l’eventuale presentazione di domande di integrazione salariale, è stato predisposto, inoltre, un modello di istanza specifico, allegato alla nota e disponibile sulla pagina web dell’INL. Tale modulo potrà essere utilizzato per reiterare le istanze riguardanti le procedure di conciliazione in corso al momento dell’entrata in vigore del D.L. 18/2020 (art. 46, D.L. 18/2020, come modificato dall’art. 80, comma 1, lett. a), del D.L. 34/2020) in considerazione della possibilità di accedere a misure di integrazione salariale che prolungano il periodo di divieto.
Infine, con la nota in questione l’INL chiarisce che l’eventuale presentazione di domanda di cassa integrazione ai sensi degli artt. 40, comma 3, e 40-bis, comma 1, successivamente alla definizione delle procedure ex art. 7, L. 604/1966, sarà valutata ai fini della programmazione delle attività di vigilanza connesse alla fruizione degli ammortizzatori sociali.
3.2. Dal testo della nota dell’INL, del 16 luglio 2021, n. 5186.
“[…] Agli Ispettorati Interregionali e Territoriali del lavoro.
Oggetto: riattivazione procedure ex art. 7, L. n. 604/1966, art. 4, D.L. n. 99/2021.
Si forniscono chiarimenti ed indicazioni operative in merito alla riattivazione delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo [g.m.o.] condivise con la DC Coordinamento Giuridico e in merito alle quali si è provveduto ad acquisire parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Come noto il legislatore, con diversi interventi normativi, ha inteso arginare durante il periodo di emergenza epidemiologica il ricorso ai licenziamenti collettivi ed individuali per g.m.o. anche provvedendo a sospendere le procedure già avviate al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni normative restrittive.
Attualmente, la disciplina del c.d. divieto di licenziamento si ricava dalla lettura in chiave sistematica delle disposizioni degli ultimi decreti-legge emanati (D.L. n. 41/2021 D.L. n. 73/2021 e D.L. n. 99/2021).
In particolare, l’art. 8, comma 9, del D.L. n. 41/2021 ha previsto per le aziende individuate al comma 1 (ovvero aziende del settore industriale che hanno presentato “domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”) il blocco dei licenziamenti collettivi ex artt. 4, 5 e 24, L. n. 223/1991 e individuali per g.m.o. ex art. 3 L. n. 604/1966 fino al 30 giugno 2021, nonché la sospensione delle procedure di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966.
Il comma 10 del medesimo articolo, relativamente alle imprese di cui ai commi 2 e 8 (ovvero a quelle aventi diritto all’assegno ordinario e alla cassa integrazione salariale in deroga di cui agli artt. 19, 21, 22 e 22 quater, D.L. n. 18/20, nonché a quelle destinatarie della cassa integrazione operai agricoli CISOA) ha precluso, fino al 31 ottobre 2021, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. n. 604/1966, inibendo altresì le procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge.
Il medesimo termine del 31 ottobre è stato fissato per le imprese del settore del turismo, stabilimenti balneari e commercio; tuttavia, l’art. 43 del D.L. n. 73/2021 ha introdotto una ulteriore eccezione in forza della quale, se tali aziende richiedono l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fruibile entro il 31 dicembre 2021, risulta esteso il divieto di licenziamento sino a tale data. A decorrere dal 1° luglio 2021, quindi, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.L. n. 41/2021 il divieto di licenziamento è venuto meno solo per le aziende che possono fruire della CIGO individuate ex art. 10 del d.lgs. n. 148/2015 (riferibile sostanzialmente ad industria e manifatturiero). Gli ulteriori interventi normativi di cui al D.L. n. 73/2021 e al D.L. n. 99/2021 hanno esteso, a determinate condizioni, il divieto di licenziamento oltre il 30 giugno u.s. In particolare: – per le aziende del tessile identificate secondo la classificazione Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15 (confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e in pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili), il divieto di licenziamento è esteso sino al 31 ottobre 2021 (art. 4, comma 2, D.L. n. 99/2021) in virtù della possibilità di accedere ad ulteriore periodo di cassa integrazione di 17 settimane dal 1° luglio al 31 dicembre. Il divieto opera a prescindere dalla effettiva fruizione degli strumenti di integrazione salariale; – per le altre aziende rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO, la possibilità di licenziare è inibita ai sensi degli artt. 40, commi 4 e 5, e 40 bis, commi 2 e 3, del D.L. n. 73/2021 ai datori di lavoro che abbiano presentato domanda di fruizione degli strumenti di integrazione salariale ai sensi degli articoli 40, comma 3 e 40 bis, comma 1, per tutta la durata del trattamento e fino al massimo al 31 dicembre 2021. La ratio delle norme in questione risiede, quindi, nel collegare il divieto di licenziamento alla domanda di integrazione salariale e dunque al periodo di trattamento autorizzato e non a quello effettivamente fruito. L’articolo 40, comma 1, inoltre, ha previsto la possibilità di stipulare un contratto di solidarietà in deroga al quale il legislatore non ha espressamente connesso la prosecuzione del divieto di licenziamento. Va, tuttavia, considerata la finalità difensiva propria del contratto di solidarietà, volto ad evitare esuberi e licenziamenti del personale, che costituisce elemento essenziale degli accordi di cui all’articolo 21, comma 5, del D.lgs. n. 148/2015. In considerazione dell’articolato quadro normativo si allega un prospetto riepilogativo inteso ad orientare le procedure conciliative di competenza (all. n. 1).
Al fine di acquisire le informazioni utili all’istruttoria delle procedure di conciliazione ex art. 7 della L. n. 604/1966 riguardanti il settore di attività dell’impresa istante e l’eventuale presentazione di domande di integrazione salariale, si è ritenuto opportuno, inoltre, predisporre un modello di istanza specifico che si allega alla presente (all. n. 2 – Modulo INL 20/bis) già disponibile sulla pagina web dell’INL al seguente indirizzo https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/HomeModulistica.aspx.
Allo stesso modo, per le istanze riguardanti le procedure di conciliazione di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966 in corso al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 (art. 46, D.L. n. 18/2020 come modificato dall’art. 80, comma 1, lett. a) del D.L. n. 34/2020) in considerazione della possibilità di accedere a misure di integrazione salariale che allungano il periodo di divieto, appare opportuno che le aziende interessate reiterino l’istanza utilizzando il medesimo modello di cui sopra.
Gli Uffici provvederanno a convocare le riunioni di conciliazione nel rispetto dei termini di cui alla circolare n. 3/2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nelle more della trattazione della procedura conciliativa gli Uffici avranno cura di verificare, previa consultazione delle banche dati disponibili, quanto dichiarato dagli istanti in merito alla fruizione degli strumenti di integrazione salariale. A tal fine potranno utilmente attivarsi le sinergie previste dal punto 8 del Comunicato n. 3/2021 della Commissione Centrale di programmazione della vigilanza. In caso di incongruenza delle dichiarazioni con le risultanze delle banche dati, il verbale di archiviazione della procedura darà atto della impossibilità di dare seguito al tentativo di conciliazione attesa la sussistenza delle condizioni di estensione del periodo di divieto previste ex lege. L’eventuale presentazione di domanda di cassa integrazione ai sensi degli articoli 40, comma 3, e 40 bis, comma 1, successivamente alla definizione delle procedure ex art. 7 della legge 604/1966, sarà valutata ai fini della programmazione delle attività di vigilanza connesse alla fruizione degli ammortizzatori sociali. Si rammenta, infine, che le Associazioni datoriali (Confindustria, Confapi e Alleanza cooperative) hanno condiviso con le OO.SS (CGIL, CISL e UIL) al tavolo con il Governo, un avviso comune con il quale si raccomanda l’utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro. Di tale orientamento si terrà conto in sede di riunione anche ai fini del monitoraggio dell’andamento dell’intesa […]”.
Note
[1] Per completezza di informazione, ricordiamo che il Decreto Legge n. 99/2021 istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il “Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale” (FPCRP, art. 4, comma 11) , con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2021. In particolare, questo Fondo è finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonché ai beneficiari della NASpI.
Inoltre, all’art. 5, il Decreto Legge n. 99/2021 interviene in materia di semplificazione e rifinanziamento della “Nuova Sabatini”. Per accelerare l’erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dalla c.d. Legge Sabatini (art. 2, comma 4, del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in L. n. 98/2013), il Ministero dello Sviluppo Economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata almeno la prima quota di contributo, procede -secondo criteri cronologici- a erogare le successive quote di contributo spettanti in un’unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previe verifiche amministrative.
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