Covid-19 e Reddito di emergenza.
Articolo 36, L. n. 106/2021.Covid-19 e Reddito di emergenza.
Nota a cura di Ada Noli
Riferimento legislativo: D.L. 73/2021 (“Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, cd. Decreto Sostegni-bis), convertito in legge con L. 23 luglio 2021, n. 106. Art. 36 (Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza).
Dal testo del D.L. 73/2021, convertito in legge con L. 23 luglio 2021, n. 106.
“[…] Articolo 36. Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza.
1.Per l’anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (di seguito “Rem”), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto previsto all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Ciascuna quota è della misura prevista al comma 1 del citato articolo 12.
2.Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1, si applicano i requisiti previsti dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che è riferito al mese di aprile 2021.
3.La domanda per le quote di Rem è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
4.Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5.Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 e’ effettuato nel limite di spesa di 884,4 milioni di euro per l’anno 2021 e, a tali fini, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 82, comma 10, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 884,4 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
6.Agli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo, pari a 884,4 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77 […]”.
1.L’art. 36 qui al nostro esame rinnova il Reddito di emergenza (Rem) per ulteriori quattro quote, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 (domanda da presentarsi all’INPS entro il 31 luglio 2021). Come per le precedenti quote Rem, l’ammontare mensile del beneficio è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare e della presenza di soggetti disabili o non autosufficienti (in questo caso, fino a 840 euro).
Rispetto alla determinazione del valore del reddito familiare, ora riferito al mese di aprile 2021, viene confermata una delle novità introdotte dal “Decreto sostegni” alla normativa che ha disciplinato il Rem durante il 2020 (soglia di accesso riferita al reddito familiare incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione per i nuclei familiari che risiedono in locazione).
Sono confermati anche i requisiti di accesso al Rem riferiti alla residenza, al patrimonio mobiliare familiare (riferito al 2020) e al valore ISEE. Inoltre restano in vigore le misure di semplificazione delle procedure di accertamento della residenza per i soggetti che, occupando abusivamente un immobile, intendono presentare domanda per l’accesso al Rem medesimo. Il riconoscimento delle quattro quote di Rem è effettuato nel limite di spesa di 884,4 milioni di euro, da iscrivere sul “Fondo per il Reddito di emergenza”.
2.Disciplina del Reddito di emergenza. Nel 2020, l’art. 82 del “Decreto Rilancio” (DL n. 34 del 19 maggio 2020) ha istituito il Reddito di emergenza (Rem), una misura di sostegno di carattere straordinario rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica a causa dell’emergenza, che non avevano avuto accesso agli strumenti di sostegno a tal fine previsti dal “Decreto Cura Italia” (DL n. 18 del 17 marzo 2020). Nel 2020 il Rem è stato erogato due volte, ciascuna delle quali compresa fra 400 e 800 euro, a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare e della presenza di familiari disabili o non autosufficienti (in quest’ultimo caso fino a 840 euro). In seguito, l’art. 23 del DL n. 104 del 2020 (c.d. “Decreto agosto”), ferme restando le erogazioni già concesse del Rem, ha riconosciuto, a domanda, una ulteriore singola quota di Rem ai nuclei familiari -in possesso dei requisiti di legge- che presentano nuova domanda, indipendentemente dall’aver già richiesto, ed eventualmente ottenuto, la suddetta misura. La Circolare n. 102 dell’INPS dell’11 settembre 2020 ha illustrato il Rem, con particolare riferimento a modi e tempi della richiesta, nonché ai requisiti per l’accesso e ai rapporti con altre prestazioni ed altri redditi.
Inoltre, l’art. 14 del DL n. 137/ 2020 (c.d. “Decreto ristori”) ha riconosciuto ai nuclei familiari già beneficiari del Rem la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020. Hanno avuto facoltà di richiedere l’accesso all’erogazione delle quote anche i nuclei familiari fino allora non aventi diritto al Rem (cfr. il messaggio INPS n. 451 del 12 novembre 2020).
Per il 2021, l’art. 12 del DL n. 41/2021 ha previsto il riconoscimento, a domanda, di tre quote di Rem (per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021).
Come per il 2020, l’ammontare di ciascuna quota Rem è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in tal caso fino a 840 euro).
Il cit. DL n. 41/2021 ha introdotto significative novità rispetto alla disciplina del Rem: al fine di ampliare la platea dei destinatari, ha innovato i requisiti precedentemente richiesti per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione; per essi la soglia di accesso è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE (art. 12, comma 1). Una novità ulteriore è costituta da quanto stabilito dal comma 2, che riconosce le predette tre quote di Rem, nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente (400 euro), anche in favore dei soggetti con ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro, che hanno terminato le prestazioni di NASpI e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 (art. 12, comma 2)[1].
2.1.L’art. 36 riconosce, su domanda, ulteriori quattro quote di Reddito di emergenza, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. Restano ferme le erogazioni del Rem concesse ai sensi dell’art. 12, comma 1, del decreto legge n. 41 del 2021. L’articolo in commento specifica che ciascuna quota è della misura prevista dal comma 1 del citato art. 12, ovvero compresa fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest’ultimo caso fino a 840 euro).
Come già anticipato, per il 2021 l’art. 12 del DL n. 41/2021 (c.d. “Decreto sostegni”) ha già rinnovato il Rem per ulteriori tre quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021.
Il comma 2 prevede che, ai fini del riconoscimento delle quote di Rem, si applicano i requisiti previsti dal citato art. 12, comma 1, del DL n. 41/2021, fatta eccezione per il valore del reddito familiare ora riferito al mese di aprile 2021 (in precedenza, al mese di febbraio 2021). Più precisamente, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia di accesso riferita al reddito familiare è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE. Resta fermo il possesso dei requisiti riferiti di residenza, patrimonio mobiliare familiare (riferito al 2020) e valore ISEE. Inoltre restano in vigore le misure di semplificazione delle procedure di accertamento della residenza per i soggetti che, occupando abusivamente un immobile, intendono presentare domanda per l’accesso al Rem[2].
2.2.Per quanto riguarda le incompatibilità, l’art. 12, comma 1, del cit. DL n. 41/2021 rinvia alle indennità COVID-19 istituite dall’art. 10 del medesimo decreto legge, ovvero ai lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID- 19 appartenenti alle seguenti categorie: a) soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis del DL n. 137/2020 (art. 10, comma 1); b) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali (art. 10, comma 2); c) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (art. 10, comma 3, lett. a); d) lavoratori intermittenti di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 81/ 2015, (art. 10, comma 3, lett. b); e) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 10, comma 3, lett. c); f) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998, (art. 10, comma 3, lett. d); g) lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali (art. 10, comma 5). Per quanto riguarda requisiti e incompatibilità si v. la Circolare INPS n. 65 del 2021.
2.3. Quanto alle prestazioni pensionistiche, il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che, al momento della domanda, siano titolari di pensione diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità. L’incompatibilità è indipendente dall’importo del trattamento pensionistico eventualmente percepito. Il requisito è verificato al momento della presentazione della domanda e, pertanto, nel caso in cui la domanda di Rem sia stata accolta e successivamente venga riconosciuto il diritto a pensione a un membro del nucleo familiare, anche con decorrenza antecedente la presentazione della domanda di Rem (e conseguente erogazione di arretrati), la prestazione di Rem non sarà indebita in quanto, al momento della domanda di Rem, non v’era titolarità della pensione Sono inoltre incompatibili tutti i trattamenti pensionistici previdenziali, con l’eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, e tutti i trattamenti pensionistici assistenziali, come ad esempio l’assegno sociale. Di converso, sono compatibili con il Rem i trattamenti assistenziali non pensionistici (ad esempio: indennità di accompagnamento, assegno di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità di cui alla L. n. 222/1984).
Note
[1] Cfr. la Circolare INPS n. 65 del 2021.
[2] Per una disanima della disciplina del Reddito di emergenza di cui all’art. 12 del D.L. n. 41 del 2021, si v. la Circolare INPS n. 61, del 14 aprile 2021.
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