Covid-19: i provvedimenti adottati dal Governo Italiano nel 2020.

B.Torres. 4 Gennaio 2021

 

Covid-19: i provvedimenti adottati dal Governo Italiano dal 30 gennaio al 31 dicembre 2020 in seguito all’emergenza sanitaria  internazionale

 

di B.Torres

Legenda

Dl: Decreto legge

DPCM: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (in data 31 dicembre 2019) di un cluster, nella città di Wuhan, di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2) , l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l’epidemia di coronavirus in Cina. Il giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.

Di seguito si riportano, in ordine cronologico inverso, le misure adottate dal Governo a partire dal 30 gennaio 2020.

23 dicembre 2020

Il  Consiglio dei Ministri approva un decreto-legge (Dl 31 dicembre 2020, n. 183), recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. La cit. decisione del Consiglio dell’Unione europea (UE) riguarda le risorse proprie (le risorse che finanziano il bilancio europeo) per il periodo di programmazione 2021-2027, a seguito dell’accordo politico raggiunto dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell’Unione nel Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020, e ribadito al recente Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020. L’effettiva entrata in vigore della decisione avverrà all’esito del processo di ratifica da parte di tutti gli Stati membri, ma con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021. Tale decisione è propedeutica all’attuazione dell’accordo sul “Recovery Fund”, poiché i fondi necessari ad assicurarne il finanziamento dovranno essere reperiti mediante ricorso al mercato finanziario da parte della Commissione europea. Il decreto prevede, inoltre, la proroga di alcuni termini correlati ai provvedimenti seguiti alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, con la previsione che le relative disposizioni vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. 

18 dicembre 2020

Il Consiglio dei Ministri  approva un decreto-legge (Dl 18 dicembre 2020, n. 172), che reca “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”.

3 dicembre 2020

Il Presidente del Consiglio firma un DPCM  recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché  del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, prevedendo ulteriori restrizioni nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

2 dicembre 2020

Il Consiglio dei Ministri approva un decreto-legge (Dl 2 dicembre 2020, n. 158), recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, che introduce modificazioni urgenti della legislazione emergenziale per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. Il testo estende il limite massimo di vigenza dei DPCM attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni. Il provvedimento, inoltre, prevede ulteriori misure restrittive per il periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021.

29 novembre 2020

Il Consiglio dei Ministri approva un decreto legge (Dl 30 novembre 2020, n. 157) recante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (cd. Decreto Ristori quater) che introduce ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19. Il testo interviene con uno stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8 miliardi, conseguenti al nuovo scostamento di bilancio, per rafforzare ed estendere le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla pandemia, nonché con ulteriori disposizioni connesse all’emergenza in corso.

20 novembre 2020

Il Consiglio dei Ministri approva un decreto-legge (decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154), recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (cd. Decreto Ristori ter), che interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, pari a 1,95 miliardi di euro per l’anno 2020, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle misure disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso.

7 novembre 2020

Il Consiglio dei Ministri approva un decreto legge (Dl 9 novembre 2020, n. 149), recante “ Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; cd Decreto Ristori bis), che interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso.

4 novembre 2020

Il Ministro della Salute, firma un’Ordinanza che suddivide le Regioni nelle tre aree di criticità. Nello specifico sono ricomprese: nell’Area gialla Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto; nell’Area arancione: Puglia, Sicilia; nell’Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta. Il Presidente del Consiglio annuncia un nuovo decreto legge che consente la pronta erogazione di nuovi indennizzi agli operatori economici colpiti da queste nuove misure restrittive.

3 novembre 2020

Il Presidente del Consiglio firma un DPCM recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”. Il Dpcm individua tre aree – gialla, arancione e rossa – corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese e per le quali sono previste misure specifiche. Nella fascia riservata alle Regioni a rischio di massima gravità, con scenario 4 (Area rossa) sono concentrate le misure più restrittive; nella fascia per le Regioni a rischio alto ma compatibili con lo scenario 3 (cosiddetta area arancione), sono previste misure lievemente meno restrittive, nella terza fascia, quella per tutto il territorio nazionale, rientrano le restanti Regioni (Area gialla).

2 novembre 2020

Il Presidente del Consiglio illustra alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica la situazione epidemiologica e le eventuali ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. La lettura del report settimanale di monitoraggio sull’evoluzione del quadro pandemico, curato dall’Istituto Superiore di Sanità, ha infatti costretto a prefigurare un nuovo corpus di misure restrittive. In ragione di queste sopravvenute evenienze, Il Presidente del Consiglio anticipa il confronto con il Parlamento per accogliere i rilievi e le osservazioni contenute nelle risoluzioni approvate dalle Camere sull’adozione di un ulteriore provvedimento.

29 ottobre 2020

Il Presidente del Consiglio tiene una informativa alla camera e al Senato sui contenuti del Dpcm 24 ottobre 2020 recante ulteriori misure per contrastare l’epidemia da COVID-19.  

27 ottobre 2020

Il Presidente del Consiglio e i Ministri dell’Economia e Finanze e  dello Sviluppo economico illustrano il Dl 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “Decreto Ristori”),  recante “ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (poi convertito in legge, con modificazioni, con la L. 18 dicembre 2020, n. 176),

24 ottobre 2020

Il Presidente del Consiglio firma un Dpcm recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”.

18 ottobre 2020

Il Presidente del Consiglio firma un Dpcm recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il testo integra il Dpcm del 13 ottobre con ulteriori misure di natura restrittiva, al fine di contenere quanto più possibile il contagio, in presenza di una recrudescenza del virus, ormai in atto da alcune settimane.

17 ottobre 2020

Il Consiglio dei Ministri approva un decreto-legge ( Dl n.129/2020, del 20 ottobre 2020), recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”,  che dispone la proroga fino al 31 dicembre 2020 della sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della Riscossione. Allo stesso tempo, si proroga al 31 dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 10 rate, anziché 5.

13 ottobre 2020

Il Presidente del Consiglio firma un Dpcm recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”,

7 ottobre 2020

Il Consiglio dei Ministri, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, delibera la “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” Il testo proroga fino al 31 gennaio 2021 lo stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Inoltre approva  il  decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (poi convertito in legge, con modificazioni, con L. 27 novembre 2020, n. 159),  “recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità  operativa del sistema di allerta COVID, nonché  per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 “che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione”.

10 settembre 2020

Il Consiglio dei Ministri approva un decreto legge (Dl 11 settembre 2020, n. 117), recante  ”Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni”. Il suddetto decreto-legge è  stato  abrogato dall’art.  1,  comma  2,  della  legge  13  ottobre  2020,  n.   126, riguardante  la:  «Conversione  in  legge,  con  modificazioni,   del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti  per  il sostegno e il rilancio dell’economia.». Ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 13 ottobre  2020,  n. 126, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base del medesimo decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117.».

7 settembre 2020

Il Presidente del Consiglio firma un Dpcm recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-1”. Il Dpcm proroga al 7 ottobre le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel Dpcm 7 agosto 2020.

3 settembre 2020

Il Consiglio dei Ministri approva un decreto-legge (Dl 8 settembre 2020, n. 111) recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”).  Il testo interviene in diversi ambiti: garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, rimodulare e garantire il trasporto pubblico locale, misure di sostegno alle isole Pelagie.

7 agosto 2020

Il Consiglio dei Ministri approva un decreto-legge (Dl 14 agosto 2020, n. 104), che introduce misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Con il decreto, il Governo ha stanziato ulteriori 25 miliardi di euro, da utilizzare per proseguire e rafforzare l’azione di ripresa dalle conseguenze negative dell’epidemia da COVID-19 e sostenere lavoratori, famiglie e imprese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate del Paese.

Inoltre, con apposito Dpcm (“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-1”) vengono prorogate fino al 7 settembre 2020 le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

30 luglio 2020

Il Consiglio dei Ministri approva un decreto legge (Dl 30 luglio 2020, n. 83, “recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 202025 settembre 2020, n. 124”, poi convertito in legge, con modificazioni, con L. 25 settembre 2020, n. 124). Il testo proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono  di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia.

14 luglio 2020

Il Presidente del Consiglio firma un Dpcm su “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il testo proroga al 31 luglio 2020 le misure del Dpcm dell’11 giugno 2020. Sono inoltre confermate e restano in vigore, sino a tale data, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020. 

15 giugno 2020

Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali approva un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale (Dl  16 giugno 2020, n. 52, Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro””.

N.B. Il suddetto decreto è stato abrogato dall’art. 1, comma 2 della  legge  17  luglio 2020,  n.  77,   riguardante   la:   «Conversione   in   legge,   con modificazioni, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34». Ai sensi  del medesimo art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2020, n. 77, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.».

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1.Di seguito si dà conto dei punti salienti in materia di lavoro, della Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

2.Misure in materia di lavoro e previdenza

2.1.Trattamento di Cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga e Fondo di integrazione salariale (artt. 68; 70; 70 bis; 71).

Il datore di lavoro che ha sospeso o ridotto le attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 può presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” per una durata di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso.

I medesimi periodi spettano alle imprese beneficiarie della Cassa integrazione guadagni in deroga; i trattamenti di integrazione salariale in deroga per periodi successivi alle settimane riconosciute dalle Regioni, sono concessi dall’INPS a domanda del datore di lavoro.

2.2.Modifiche in materia di congedi speciali (art. 72).

Viene prorogata al 31 agosto la possibilità, per i genitori lavoratori dipendenti con figli di età non superiore ai 12 anni, di fruire di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, ad esclusione dei ratei delle mensilità aggiuntive, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni.

Il limite anagrafico non si applica per i figli portatori di grave disabilità ai sensi della Legge 104/92.

Dal congedo vanno scomputati i giorni già eventualmente fruiti in base a quanto precedentemente previsto dal Decreto Cura Italia. Viene altresì specificato che il congedo, da utilizzare in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi, può essere fruito sia in forma giornaliera sia in forma oraria.
È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane per periodi fino al 31 ottobre 2020, ad esaurimento dei precedenti; resta ferma la durata massima di diciotto settimane.

2.3.Modifiche in tema di licenziamenti (art. 80).

Viene confermato il divieto di licenziamenti sino al 17 agosto e viene altresì specificato che fino alla medesima data, in caso di trasferimento d’azienda, la procedura di confronto sindacale si debba protrarre fino a 45 giorni (invece dei canonici 10) nel caso non si sia raggiunto un accordo.

2.4.Contratti a termine e Somministrazione art. 93, comma 1 bis.

Tra le innovazioni introdotte si evidenzia la proroga della durata dei contratti a termine (anche in somministrazione) per un periodo equivalente all’eventuale periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza Covid.

2.5.Lavoro agile (art. 90).

Limitatamente al periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalla legge, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Gli obblighi di informativa relativi a salute e la sicurezza dei lavoratori sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere, qualora compatibile, la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare: a)non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa; b) non vi sia genitore non lavoratore. E’ previsto il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile, fino al termine dello stato di emergenza e sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente Decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
Fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica, i datori di lavoro comunicano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2.6.Contratti a termine (art. 93).

Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 21 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza di causali (di cui all’articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

E’ altresì previsto che il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

3.Misure a favore dei lavoratori.

3.1.Dispositivi di protezione individuali (modifiche art. 66 e introduzione art. 66 bis).
La principale modifica riguarda l’introduzione dell’art. 66 bis che prevede l’emanazione entro dieci giorni dall’entrata in vigore della Legge di criteri per la validazione dei DPI e delle mascherine di protezione nello specifico, da parte di Comitati Tecnici all’uopo individuati. Stabilisce anche una competenza regionale per le procedure per la validazione), ferme restando le validazioni in deroga e relative procedure già adottate da ISS e l’INAIL.

3.1.1.Art. 74. Modifiche all’articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato.

Fino al 31 luglio è confermata l’equiparazione a ricovero ospedaliero dell’assenza dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992).

3.1.2. Art. 83 sorveglianza sanitaria.

L’articolo conferma la necessità di proseguire fino al termine del periodo emergenziale con la sorveglianza sanitaria straordinaria per i lavoratori maggiormente esposti. Nel caso in cui un’azienda non abbia l’obbligo di nomina del medico competente, le visite dei lavoratori potranno essere richieste ai servizi territoriali dell’INAIL. L’inidoneità alla mansione accertata non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

4.Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali.

4.1.Art. 95. Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro.

L’NAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali volti all’acquisto di apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o distanziamento dei lavoratori, compresi costi di installazione, dispositivi elettronici e sensori per il distanziamento, apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto ad utenti e ditte esterne, dispositivi per la sanificazione, DPI e altri strumenti di protezione individuali.

L’importo massimo concedibile è pari ad euro 15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti.

4.2.Introduzione Art. 6 -bis.

Per garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l’anno 2020, l’INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 che è stato revocato.

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11 giugno 2020

Il Presidente del Consiglio firma un Dpcm su “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che autorizza la ripresa di ulteriori attività a partire dal 15 giugno tra cui: centri estivi per i bambini, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali. Riprendono, inoltre, gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto ma con alcune cautele/precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all’aperto che al chiuso. A partire dal 12 giugno, riprendono invece gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio. A decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.

18 maggio 2020

Il Presidente del Consiglio firma un Dpcm recante “Modifiche all’articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”:

 17 maggio 2020

Il Presidente del Consiglio firma un Dpcm recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

15 maggio 2020

Il Consiglio dei Ministri approva un decreto legge (Dl 16 maggio 2020, n. 33), in vigore dall’ 8 maggio, che reca “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (decreto convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 Luglio 2020 n. 74). Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale,  dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

13 maggio 2020

Il Consiglio dei Ministri approva il decreto-legge “Rilancio”: Dl 19 maggio 2020, n. 34, “recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (poi convertito in legge, con modificazioni, con L.17 luglio 2020 n. 77).

9 maggio 2020

Il Consiglio dei Ministri approva un decreto legge (Dl 10 maggio 2020, n. 30) recante “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2” (poi convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72).

Inoltre adotta un decreto legge (Dl 10 maggio 2020, n. 29), che introduce “misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell’esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati””.

N.B. Il suddetto decreto-legge è stato abrogato dall’art. 1, comma 3, della legge 25  giugno  2020, n. 70, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni,  del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure  urgenti  per  la funzionalità dei  sistemi  di  intercettazioni  di  conversazioni  e comunicazioni, ulteriori misure urgenti  in  materia  di  ordinamento penitenziario, nonche’ disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile,  amministrativa  e  contabile  e  misure urgenti per l’introduzione del  sistema  di  allerta  Covid-19.».  Ai  sensi del medesimo art. 1, comma  3,  della legge  25  giugno  2020,  n.  70,  «Restano  validi  gli  atti  e   i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e  i rapporti giuridici sorti sulla base  del  medesimo  decreto-legge  10 maggio 2020, n. 29.».

 

29 aprile 2020

Il Consiglio dei Ministri approva un decreto legge (Dl 30 aprile 2020, n. 28), che introduce “misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile, e disposizioni urgenti in materia di tutela dei dati personali nel tracciamento dei contatti e dei contagi da COVID-19” (poi convertito in legge, con modificazioni, con L. 25 giugno 2020, n. 70).

26 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio firma un Dpcm concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

24 aprile 2020

Il Consiglio dei Ministri approva il Documento di economia e finanza (DEF) 2020 nonché la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell’art. 6 della L. 24 dicembre 2012, n. 243, da presentare alle Camere, ai fini dell’autorizzazione dell’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT). In ambito europeo, il 20 marzo 2020 la Commissione europea ha già disposto l’applicazione della cosiddetta general escape clause per l’anno in corso, al fine di assicurare agli Stati membri il necessario spazio di manovra fiscale, nell’ambito del proprio bilancio, per il sostenimento delle spese sanitarie necessarie ad affrontare l’emergenza epidemiologica e per contrastare gli effetti economici recessivi della diffusione del COVID-19. L’applicazione della clausola consente agli Stati membri di deviare temporaneamente dal percorso di aggiustamento verso l’OMT, a condizione che non venga compromessa la sostenibilità fiscale nel medio periodo. Con la relazione, sentita la Commissione europea, il Governo richiede pertanto l’autorizzazione al Parlamento al ricorso all’indebitamento per l’anno 2020 di 55 miliardi di euro, 24,85 miliardi di euro nel 2021, 32,75 miliardi di euro nel 2022, 33,05 miliardi nel 2023, 33,15 miliardi di euro nel 2024, 33,25 miliardi di euro dal 2025 al 2031 e 29,2 miliardi di euro dal 2032.

20 aprile 2020

Il Consiglio dei Ministri, in considerazione dell’evoluzione del contesto emergenziale e al fine di consentire la prosecuzione degli interventi previsti (acquisto di dispositivi di protezione individuale, di attrezzature medicali e di ogni genere di bene strumentale utile a contrastare l’emergenza, nonché all’ampliamento delle strutture ospedaliere sia temporanee che definitive destinate alla cura dei pazienti affetti da coronavirus), delibera un ulteriore stanziamento per complessivi euro 900.000.000 in favore del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Inoltre approva un decreto legge (Dl 20 aprile 2020, n. 26), “che introduce disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020, in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19” (poi convertito in legge ,con L. 19 giugno 2020, n. 59).

10 aprile 2020

 Il Presidente del Consiglio firma un Dpcm recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, con il quale vengono prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Con il nuovo Dpcm, a partire dal 14 aprile, sarà permessa l’apertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati e vengono inserite tra le attività produttive consentite la silvicoltura e l’industria del legno. Per quanto riguarda la c.d “fase 2”, il Presidente del Consiglio ha dichiarato che il Governo è già al lavoro per far ripartire il sistema produttivo attraverso un programma articolato che poggia su due pilastri: l’istituzione di un gruppo di lavoro di esperti e il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Comitato ha il compito, di concerto con il Comitato tecnico-scientifico, di elaborare le misure necessarie per una ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive, anche attraverso l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell’emergenza.

6 aprile 2020

Il Consiglio dei Ministri approva un decreto-legge (Dl 8 aprile 2020, n. 23), recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini   amministrativi e processuali” (poi convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 giugno 2014, n. 89). Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti: accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti; misure per garantire la continuità delle aziende; rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria; misure fiscali e contabili; ulteriori disposizioni.

Inoltre, su proposta del Ministro dell’Istruzione e del Ministro dell’Università e della ricerca, Il Consiglio dei Ministri approva un decreto-legge (Dl 8 aprile 2020, n. 22), recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” (poi convertito in legge con modificazioni con L. 6 giugno 2020, n. 41). Le norme disciplinano, con strumenti temporalmente efficaci, tutte le complesse operazioni relative alla chiusura dell’anno scolastico 2019/2020 e all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, tenendo conto della situazione determinatasi a seguito dell’emergenza sanitaria e dell’eventuale protrazione del periodo di sospensione dell’attività didattica svolta “in presenza” oltre il 18 maggio 2020. In relazione alle criticità emerse nel proseguimento delle attività formative pratiche o di tirocinio in ambito universitario, si adottano misure eccezionali per lo svolgimento degli esami di Stato per l’esercizio delle professioni, per le quali l’attività di tirocinio in parola costituisce una condizione di ammissione.

1° aprile 2020

Il Presidente del Consiglio firma un Dpcm recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”), che proroga fino al 13 aprile  le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.

28 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio firma un Dpcm che anticipa l’erogazione di 4,3 miliardi dal Fondo di solidarietà comunale. Inoltre, con un’ ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile, vengono resi disponibili altri 400 milioni da destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare.

25 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio, e i Ministri dello Sviluppo Economico, dell’Economia e delle Finanze, concordano con le Organizzazioni sindacali nazionali alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020. Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che devono sospendere la propria attività, è consentito di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

24 marzo 2020

Il Consiglio dei Ministri approva un decreto-legge (Dl 25 Marzo 2020, n. 19, poi convertito in legge con L. 22 maggio 2020, n. 35), che reca “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso. L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.

22 marzo 2020

Il Ministro della Salute ed il Ministro dell’Interno adottano congiuntamente una nuova ordinanza che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. In seguito il Presidente del Consiglio firma un Dpcm recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. Il provvedimento prevede la chiusura attività produttive non essenziali o strategiche. Aperti alimentari, farmacie, negozi di generi di prima necessità e i servizi essenziali. Le disposizioni producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

20 marzo 2020

Il Ministro della Salute  firma l’ordinanza che vieta: a) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville,  alle aree gioco e ai giardini pubblici; lo svolgimento di attività  ludica  o  ricreativa all’aperto. Resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone. L’ordinanza inoltre impone la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti  e bevande, posti all’interno delle  stazioni  ferroviarie  e  lacustri, nonché  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto  da  consumarsi  al  di  fuori  dei  locali; restano aperti quelli siti negli  ospedali  e  negli  aeroporti,  con obbligo di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto della  distanza interpersonale di almeno un metro. Nei giorni festivi e prefestivi, e negli altri che immediatamente precedono o  seguono  tali  giorni,  è  vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza. Le disposizioni dell’ordinanza producono effetto dal 21 marzo e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

19 marzo 2020

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con la Protezione Civile e su proposta del ministro per gli Affari regionali, decide di creare una task force di medici da poter inviare nei territori con le maggiori criticità sanitarie. In merito il Capo della Protezione Civile ha firmato un’ordinanza, che è stata trasmessa per l’intesa alle Regioni. La task force conterà fino a un massimo di 300 medici, con partecipazione su base volontaria. Il personale, selezionato per rispondere alle esigenze maggiormente richieste, opererà a supporto delle strutture sanitarie regionali.

16 marzo 2020

Il Consiglio dei Ministri approva un decreto legge (Dl 17 marzo 2020, n. 18: cd. Decreto Cura Italia), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (poi convertito in legge con modificazioni, con L. 24 aprile 2020, n. 27).

 

14 marzo 2020

Si svolge a Palazzo Chigi la videoconferenza tra il Presidente del Consiglio, i ministri competenti e le Parti sociali. Nel corso dell’incontro viene firmato dalle Parti sociali il Protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il documento contiene linee guida per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e fornisce indicazioni operative per aumentare l’efficacia delle misure di precauzione che sono state adottate per contrastare l’epidemia. Tredici gli ambiti di intervento previsti: dalle modalità di ingresso in azienda all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, dalla gestione degli spazi comuni alla sorveglianza sanitaria. I dipendenti potranno essere sottoposti al controllo della temperatura. Le imprese, in particolare, informano i propri dipendenti circa le disposizioni delle autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi, a partire dall’obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre oltre i 37,5° o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà anche essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. L’ingresso in azienda è precluso anche a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Coronavirus o provenga da zone a rischio epidemiologico. Modalità di accesso dei fornitori esterni e sanificazione dei locali. Per l’accesso, il transito e l’uscita di fornitori esterni è opportuno individuare modalità, percorsi e tempistiche predefinite, per ridurre le occasioni di contatto con il personale dei reparti coinvolti. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. L’impresa assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. È obbligatorio, inoltre, che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. Mascherina obbligatoria per chi lavora a meno di un metro di distanza. Nei casi in cui la mansione svolta imponga di lavorare a meno di un metro di distanza e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione, come guanti, occhiali, tute, cuffie e camici, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta al loro interno e del mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano. Smart working, turnazione e rimodulazione dei livelli produttivi. Il documento ribadisce anche l’opportunità di utilizzare lo smart working per tutte le attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza e, nel caso in cui vengano utilizzati ammortizzatori sociali, di valutare sempre la possibilità di assicurare che riguardino tutto il personale, anche con opportune rotazioni. Sarà inoltre possibile procedere a una rimodulazione dei livelli produttivi e assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione, con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. Sono sospesi e annullati tutti i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati. Stop alle riunioni in presenza e alla formazione in aula. Per quanto riguarda la gestione dell’entrata e dell’uscita dei dipendenti, si favoriscono orari scaglionati, in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Gli spostamenti interni devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. Non sono invece consentite le riunioni in presenza, salvo quelle necessarie e urgenti per le quali sia impossibile il collegamento a distanza. Sono inoltre sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula. Gestione dei casi sospetti di infezione. Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello delle altre persone presenti nei locali, informando immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. Per consentire di applicare le misure di quarantena necessarie, l’impresa collabora con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19.

11 marzo 2020

Al fine di rafforzare ulteriormente il sostegno previsto per il sistema sanitario, per i cittadini e per le imprese e aumentare le risorse a favore della protezione civile e della sicurezza, il Consiglio dei Ministri approva un’integrazione alla relazione al Parlamento per il 2020 (rispetto a quella approvata il 5 marzo) per un ricorso ulteriore all’indebitamento. Considerato l’importo complessivo per il quale si chiede l’autorizzazione delle Camere, il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato potrà aumentare fino a 104,5 miliardi di euro nel 2020 in termini di competenza e a 154 miliardi di euro in termini di cassa, con un incremento degli stanziamenti fino a 25 miliardi sia in termini di competenza che in termini di cassa.

In seguito, il Presidente del Consiglio firma un Dpcm che introduce “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

9 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio firma un Dpcm recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. Inoltre vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Infine, modifica la lett. d) dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive. Tali disposizioni producono effetto dal 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

8 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio firma un Dpcm recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. su tutto il territorio nazionale. Con l’entrata in vigore (8 marzo 2020) del Dpcm, cessano di produrre effetti i decreti del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 1 marzo e del 4 marzo 2020. Più in dettaglio, l’art. 1 del nuovo Dpcm prevede la creazione di un’area unica, comprendente il territorio della Regione Lombardia e di altre 14 Province (cinque dell’Emilia-Romagna, cinque del Piemonte, tre del Veneto e una delle Marche). Nell’ambito di tale area viene prevista l’applicazione di misure rafforzate di contenimento dell’infezione alla luce della dinamica epidemiologica sviluppatasi in questi ultimi giorni. L’art. 2 del prevede la rideterminazione delle misure di contrasto dell’epidemia, soggette a uniforme applicazione sul resto del territorio nazionale.  In riferimento al Dpcm dell’8 marzo 2020, il Ministro dell’Interno adotta la direttiva ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”, che prevede: la convocazione immediata, anche da remoto, dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, per l’assunzione delle necessarie misure di coordinamento; indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”.

6 marzo 2020

Il Consiglio dei Ministri approva un decreto-legge (Dl 9 marzo 2020, n. 14), recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”, che introduce misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria e per potenziare il Servizio sanitario nazionale.

N.B. Mancata conversione del Dl 2 marzo 2020, n. 9; del Dl 8 marzo 2020, n. 11, e del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14. I suddetti decreti-legge  sono stati  abrogati  dall’art. 1, comma 2, della legge  24  aprile  2020,  n.  27,  riguardante  la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17  marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del  Servizio  sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e  imprese connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.  Proroga   dei termini per l’adozione di decreti legislativi.».  Ai sensi del medesimo art. 1, comma  2, della legge  24  aprile  2020,  n.  27,  pubblicata  nel  Supplemento ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale –  n.  110 del 29 aprile 2020, «Restano  validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti adottati e sono fatti salvi  gli  effetti  prodottisi  e  i  rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2  marzo  2020,n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.».

5 marzo 2020

Il Consiglio dei Ministri approva la “Relazione al Parlamento per il 2020”, redatta ai sensi dell’art. 6 della L. 24 dicembre 2012, n. 243, da presentare alle Camere, ai fini dell’autorizzazione dell’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT) rispetto a quello già autorizzato con la Relazione al Parlamento 2019, allegata alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019. Lo scostamento rispetto all’OMT già indicato si rende necessario in relazione alle iniziative immediate, di carattere straordinario e urgente, che il Governo intende assumere per fronteggiare le rilevanti esigenze di natura sanitaria e socio-economica in relazione allo stato di emergenza dichiarato per la diffusione del virus COVID-19.

4 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio firme un Dpcm recante  “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

1° marzo 2020

Il Presidente del Consiglio firma, in attuazione del Dl 23 febbraio 2020, n. 6, un Dpcm che introduce “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)  che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi. Con l’entrata in vigore di questo Dpcm, cessa la vigenza di quelli precedenti, adottati in attuazione del Dl 3 febbraio 2020, n. 6.

28 febbraio 2020

Il Consiglio dei Ministri approva un decreto legge (Dl 2 marzo 2020, n. 9) recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

N.B. Mancata conversione del Dl 2 marzo 2020, n. 9; del Dl 8 marzo 2020, n. 11, e del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14. I suddetti decreti-legge  sono stati  abrogati  dall’art. 1, comma 2, della legge  24  aprile  2020,  n.  27,  riguardante  la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17  marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del  Servizio  sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e  imprese connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.  Proroga   dei termini per l’adozione di decreti legislativi.».  Ai sensi del medesimo art. 1, comma  2, della legge  24  aprile  2020,  n.  27,  pubblicata  nel  Supplemento ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale –  n.  110 del 29 aprile 2020, «Restano  validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti adottati e sono fatti salvi  gli  effetti  prodottisi  e  i  rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2  marzo  2020,n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.».

25 febbraio 2020

Il Presidente del Consiglio firma un Dpcm che introduce “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta di misure in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo.

24 febbraio 2020

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze firma il Decreto ministeriale che interviene sugli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nei Comuni della c.d. “zona rossa” individuati dall’allegato 1 del Dpcm 23 febbraio 2020.

23 febbraio 2020

In seguito ai focolai registratisi in Lombardia e Veneto, e dopo una riunione del Comitato operativo nella sede del Dipartimento della Protezione Civile, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, approva un decreto legge (Dl 23 febbraio 2020, n. 6), recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”) che interviene in modo organico nella situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus. In seguito il Presidente del Consiglio firma un Dpcm che dà attuazione delle disposizioni del Dl n. 6/2020 per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus. 

8 febbraio 2020

Sulla base delle indicazioni messe a disposizione dal Comitato Tecnico Scientifico istituito dal Commissario straordinario della Protezione Civile, il Ministero della Salute provvede ad aggiornare la Circolare del 1° febbraio 202 che conteneva “Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina”. Di fronte alla crescita del livello di diffusione del coronavirus in Cina, l’aggiornamento della circolare è ispirato, coerentemente con tutti i precedenti provvedimenti del Ministero, al principio di massima precauzione.

 

3 febbraio 2020

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, firma un’ordinanza che disciplina i primi interventi relativi “al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. Il provvedimento affida allo stesso Capo Dipartimento della Protezione Civile il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza sul territorio nazionale e la realizzazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata, il potenziamento di controlli nelle aree aeroportuali e portuali, in continuità con le misure urgenti già adottate dal Ministero della salute, nonché le attività per il rientro delle persone presenti nei paesi a rischio e il rimpatrio dei cittadini stranieri nei paesi di origine esposti al rischio.

31 gennaio 

Il Consiglio dei Ministri delibera lo stanziamento dei fondi necessari all’attuazione delle misure precauzionali conseguenti alla dichiarazione di “Emergenza internazionale di salute pubblica” da parte dell’OMS e deliberato lo stato d’emergenza, per la durata di sei mesi, come previsto dalla normativa vigente, al fine di consentire l’emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile.

30 gennaio 2020

In seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza internazionale da parte dell’OMS, il Presidente del Consiglio e il Ministro della salute, con il Direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, Giovanni Ippolito, tengono una conferenza stampa per fare il punto sulle misure di carattere precauzionale adottate in Italia. In conferenza, il Presidente del Consiglio conferma i primi due casi di contagio riscontrati in Italia: si tratta di due turisti cinesi, immediatamente ricoverati in regime di isolamento presso l’INMI Lazzaro Spallanzani di Roma. Il Presidente del Consiglio ricorda che, sin dalle prime fasi dell’epidemia, ispirandosi al principio di precauzione, in Italia sono stati implementati controlli aeroportuali per i cittadini provenienti dalla zona sede del focolaio epidemico e attuato accurate misure di controllo -misurazione della temperatura corporea, identificazione ed isolamento dei malati, procedure per il rintraccio e la quarantena dei contatti stretti- che, unitamente ad un efficiente sistema di sorveglianza epidemiologico e microbiologico, garantiscono il rapido contenimento di eventuali casi. Inoltre è stata istituita presso il Ministero della Salute una Task force per coordinare, in raccordo continuo con le istituzioni internazionali competenti, tutte le azioni di controllo da assumere al fine di limitare la diffusione del virus e verificarne la rispondenza alle raccomandazioni dell’OMS.  Il Presidente del Consiglio dichiara che, su disposizione delle Autorità sanitarie nazionali, sono sospesi tutti i voli da e per la Cina- oltre a quelli provenienti da Wuhan, già sospesi dalle autorità cinesi- e afferma che la situazione è sotto controllo e che le misure assunte sono di carattere precauzionale e collocano l’Italia al più alto livello di cautela sul piano internazionale.