Covid-19. Misure urgenti in materia di processo civile e penale.
Art. 7, D.L.23 Luglio 2021, n. 105Covid-19. Misure urgenti in materia di processo civile e penale.
A cura di G.P.
Riferimento legislativo. D.L.23 Luglio 2021 N. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. Art. 7 (Misure urgenti in materia di processo civile e penale)
La disciplina contenuta nel testo di legge, entrato in vigore il 23 luglio 2021, prevede la proroga del regime di emergenza, ivi comprese le disposizioni in materia di giudizio cartolare, fino al 31 dicembre 2021, con una deroga espressa che riguarda i procedimenti civili e penali la cui udienza di trattazione è fissata nel periodo 1 agosto-30 settembre 2021.
Dal testo del D.L.23 LUGLIO 2021 N. 105.
“[…] Art. 7 . Misure urgenti in materia di processo civile e penale.
1.Le disposizioni di cui all’articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021.
2.Le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8- bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all’articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione é fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021.[…]”.
1.L’articolo 7 è volto a prorogare, dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, l’efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l’esercizio dell’attività giurisdizionale durante l’emergenza sanitaria. Si tratta di previsioni relative allo svolgimento dei processi civili e penali nonché (per il richiamo dell’art. 23, comma 10 del D.L. n. 137 del 2020) dei procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. Una disposizione transitoria esclude l’applicabilità di specifici profili della disciplina emergenziale alle udienze civili e penali già fissate per la trattazione tra il 1° agosto e il 30 settembre 2021.
1.1. Processo civile. In particolare, in base al comma 1 dell’art. 7 citato, continueranno ad applicarsi fino al 31 Dicembre 2021 le seguenti disposizioni:
a) art. 221, comma 3 del D.L. n. 34 del 2020, in base al quale è obbligatorio il deposito telematico da parte del difensore di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione; ciò evidentemente solo negli uffici che hanno già la disponibilità del servizio di deposito telematico. In relazione alle medesime controversie, gli obblighi di pagamento del contributo unificato, nonché l’anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche, sono assolti con sistemi telematici di pagamento. Resta ferma la possibilità, per il capo dell’ufficio, di autorizzare il deposito con modalità non telematica quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista un’indifferibile urgenza;
b)art. 221, comma 4 del D.L. n. 34 del 2020, ai sensi del quale le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (e dunque quando non siano essenziali le parti) possono essere sostituite dal deposito telematico di note scritte. In particolare, la disposizione prorogata prevede la possibilità di procedere con lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Sono scanditi i tempi della comunicazione da parte del giudice delle modalità telematiche ed è data possibilità alle parti di chiedere comunque la trattazione orale;
c) art. 221, comma 5 del D.L. n. 34 del 2020 che prevede la possibilità di procedere al deposito telematico di atti e documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione e conseguentemente di assolvere all’obbligo di pagamento del contributo unificato con modalità telematiche;
d) art. 221, commi 6 e 7 del D.L. n. 34 del 2020, in base ai quali è possibile la partecipazione da remoto alle udienze civili dei difensori e delle parti su loro richiesta e sono disciplinate le conseguenti modalità di partecipazione (postazioni, contraddittorio, termine per il deposito dell’istanza, comunicazione alle parti delle modalità del collegamento, verbalizzazione). È inoltre possibile la trattazione da remoto dell’udienza civile, con il consenso delle parti, quando non debbano presenziarvi soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice. L’udienza è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell’ora e delle modalità del collegamento;
e) art. 221, comma 8 del D.L. n. 34 del 2020, in base al quale il consulente tecnico d’ufficio può giurare in forma scritta e con deposito telematico, in alternativa al giuramento in udienza pubblica;
f) art. 23, comma 6 del D.L. n. 137 del 2020, in forza del quale le udienze civili in materia di separazione consensuale dei coniugi e di revisione delle condizioni di divorzio possono essere sostituite dal deposito telematico di note scritte. Affinché ciò sia possibile, la disposizione richiede che le parti: rinuncino espressamente all’udienza almeno 15 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento; confermino le conclusioni rassegnate nel ricorso; confermino di non aver intenzione di giungere a una conciliazione;
g) art. 23, comma 7 del D.L. n. 137 del 2020, che prevede la possibilità per il giudice di partecipare alle udienze da remoto collegandosi da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario. Per quanto la formulazione della disposizione deroghi a una norma relativa alle udienze civili, si ritiene che essa sia riferibile alle udienze da remoto sia civili che penali;
h) art. 23, comma 8-bis (primo, secondo, terzo e quarto periodo) del D.L. n. 137 del 2020, che disciplina il c.d. giudizio cartolare in Cassazione consentendo la trattazione in camera di consiglio, senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che la discussione orale sia espressamente richiesta, dei ricorsi civili proposti in Cassazione per la trattazione in pubblica udienza. La richiesta di discussione orale deve essere formulata per iscritto almeno 25 giorni prima dell’udienza e deve essere trasmessa alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di tale richiesta, dunque, la trattazione avviene per tabulas nel rispetto di specifiche scansioni temporali;
i) art. 23, comma 9 del D.L. n. 137 del 2020 che consente di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio, considerando il luogo dal quale si collega il giudice, qualunque esso sia, camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;
l) art. 23, comma 9-bis del D.L. n. 137 del 2020 in base al quale il cancelliere può rilasciare in forma di documento informatico la formula esecutiva dei titoli giudiziali (art. 475 c.p.c.), previa istanza da depositarsi sempre con modalità telematica.
1.2. Processo penale. Il comma 1 dell’articolo 7 proroga fino al 31 dicembre 2021 l’efficacia delle seguenti disposizioni:
i) art. 23, comma 2 del D.L. n. 137 del 2020, in base al quale alcuni atti delle indagini preliminari possono essere compiuti tramite collegamenti da remoto. In particolare, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di tali collegamenti per compiere atti che richiedono la partecipazione dell’indagato, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro metta a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. Il giudice può procedere, mediante i suddetti collegamenti da remoto anche all’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale. L’individuazione e regolazione dei collegamenti da remoto è rimessa ad un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
ii) art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020, che prevede la trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti penali in Cassazione, senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che il ricorrente richieda espressamente la discussione orale (primo periodo). La richiesta di discussione orale deve venire dal difensore abilitato al patrocinio in Cassazione almeno 25 giorni prima dell’udienza e deve essere trasmessa alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di tale richiesta, la trattazione avviene per tabulas (quinto periodo). Entro i 15 giorni che precedono l’udienza, il procuratore generale formula le sue richieste, spedendole alla cancelleria della Corte per posta elettronica certificata (secondo periodo); la cancelleria inoltra tali richieste, con posta elettronica certificata, ai difensori delle altre parti; entro i 5 giorni che precedono l’udienza, i difensori delle parti possono formulare e inviare, per posta elettronica certificata, le proprie conclusioni (terzo periodo); la Corte può deliberare da remoto e non si applica l’art. 615 c.p.p. sulla lettura del dispositivo in udienza (quarto periodo). Il dispositivo è comunicato alle parti;
iii) art. 23, comma 9, del D.L. n. 137 del 2020, che consente di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio, considerando il luogo dal quale si collega il giudice, qualunque esso sia, camera di consiglio a tutti gli effetti di legge confermando il divieto di svolgimento da remoto delle udienze di discussione finale;
iv) art. 23-bis, commi da 1 a 4, del D.L. n. 137 del 2020, in base al quale nel giudizio penale di appello la decisione può essere assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti. Le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale (commi 1, 3 e 4). La disposizione scandisce i termini per la formulazione delle richieste da parte del PM e per gli adempimenti della cancelleria e dei difensori (comma 2);
v) art. 23-bis, comma 7 del D.L. n. 137 del 2020, in base al quale il procedimento semplificato – giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti – si applica anche ai procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali (art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011) e patrimoniali (art. 27 del d.lgs. n. 159 del 2011);
vi) art. 24 del D.L. n. 137 del 2020 che prevede misure di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.), stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico. Il deposito si considera tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento, nel quale si individueranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. È inoltre introdotta una specifica disciplina relativa al deposito tramite PEC degli atti di impugnazione.
N.B. Alcune modifiche all’art. 24 del D.L. n. 137 del 2020, per quanto riguarda il malfunzionamento del portale del processo penale telematico, sono previste dal disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021 (A.C. 3146-A, art. 38, commi 3-bis e 3-ter), attualmente in corso di esame in Senato.
1.3. Detenuti. Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni relative ai detenuti:
a) art. 221, comma 10 del D.L. n. 34 del 2020, in forza del quale negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone sono svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica. Questa disposizione, peraltro, si applica solo su richiesta dell’interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate;
b) art. 23, comma 4 del D.L. n. 137 del 2020, ai sensi del quale la partecipazione a tutte le udienze di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate avviene – ove possibile – mediante videoconferenza o collegamenti da remoto, applicate, in quanto compatibili le disposizioni sulla partecipazione del procedimento a distanza di cui all’art. 146-bis c.p.p.
Inoltre, per quanto riguarda l’ordinamento penitenziario, l’allegato A al decreto-legge in commento proroga fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni speciali relative a:-licenze premio straordinarie per detenuti in regime di semilibertà (art. 28 del decreto-legge n. 137 del 2020);-durata straordinaria di permessi premio (art. 29 del decreto-legge n. 137 del 2020);-detenzione domiciliare (art. 30 del decreto-legge n. 137 del 2020).
Infine, è prorogato fino al 31 dicembre 2021 l’art. 23, comma 10, del decreto-legge n. 137 del 2020, in base al quale le disposizioni che regolano il processo civile e penale nel periodo emergenziale si applicano anche -in quanto compatibili- ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.
2.Non sono state invece prorogate e dunque cessano la loro efficacia il 31 luglio 2021 le seguenti previsioni del D.L. n. 137/2020: a) art. 23, comma 3, che prevede la possibile celebrazione a porte chiuse delle udienze civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico; b) art. 23, comma 5, che rende possibile lo svolgimento con collegamenti da remoto delle udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti; c) art. 23, co. 9-ter, che prevede che la discussione nell’ambito del procedimento disciplinare presso il Consiglio superiore della magistratura possa svolgersi mediante collegamento da remoto, previa richiesta dell’incolpato o del suo difensore; d) art. 23-ter, che sospende i giudizi penali durante il tempo in cui l’udienza debba essere rinviata per assenza, dovuta al Covid-19, di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati in procedimenti connessi. Nei medesimi casi, la disposizione prevede altresì una sospensione del computo della prescrizione e per lo stesso periodo sono sospesi i termini di custodia cautelare.
3.Il comma 2 dell’art.7 detta una disciplina transitoria volta ad escludere l’applicazione di alcune disposizioni emergenziali ai procedimenti civili e penali per i quali l’udienza di trattazione sia stata già fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021. In tali casi non troveranno applicazione le previsioni relative a: i) trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti in Cassazione tanto penali (art. 23, comma 8, periodi dal primo al quinto, del D.L. n. 137 del 2020) quanto civili (art. 23, comma 8-bis, periodi dal primo al quarto, del D.L. n. 137 del 2020); ii) trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei giudizi penali di appello (art. 23-bis, commi da 1 a 4, del D.L. n. 137 del 2020); iii) trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali (art. 23-bis, comma 7 del D.L. n. 137 del 2020).
Il senso del disposto del comma 1 è che fino al 31 dicembre 2021 la trattazione dei procedimenti civili in cassazione secondo il regime dell’udienza pubblica resterebbero soggetti alle stesse disposizioni che la regolavano secondo il regime emergente dall’art. 23, comma 8-bis introdotto dal d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2021 e, dunque, al c.d. regime che rimetteva alle parti o al P.G. l’effettività della trattazione in pubblica udienza. In proposito mi sia consentito rinviare alle considerazioni ricostruttive del significato della norma che esposi in uno scritto dello scorso gennaio, nel contempo avvertendo che quel regime, essendo stato prorogato lo stato emergenziale fino al 31 luglio 2021, era destinato ad operare fino a tale data][1].
Il senso del disposto del comma 2, per come è enunciato, vorrebbe essere – naturalmente sempre per quanto attiene ai procedimenti civili di cassazione – quello di sottrarre invece l’ambito di applicazione che individua, cioè “i procedimenti per i quali l’udienza è fissata tra il 1° agosto e il 30 settembre 2021”, all’operare delle disposizioni enunciate dai periodi primo, secondo, terzo e quarto del comma 8-bis dell’art. 23, la cui vigenza è stata ribadita (come s’è detto superfluamente) dal comma 1.Quindi, chi legge il comma 2 è tenuto ad individuare in primo luogo il significato e, dunque, la norma evincibile, dalla parte della disposizione che, come ho detto, vorrebbe individuarne l’ambito di applicazione. L’interprete si deve, dunque, domandare che cosa abbia voluto intendere il legislatore con l’espressione “i procedimenti per i quali l’udienza è fissata tra il 1° agosto e il 30 settembre 2021”.
4.Spunti di riflessione sulla formulazione dell’art. 7, comma 2.
Dalla Relazione sulla portata applicativa dell’art. 7, comma 2, del d.l. n. 105 del 2021.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO. Relazione su novità normativa Rel. n. 74 Roma, 28 luglio 2021 Oggetto: Relazione sulla portata applicativa dell’art. 7, comma 2, del d.l. n. 105 del 2021. (Red. Gian Andrea Chiesi).
“[…] 3. Alcuni spunti di riflessione. 3.1. La formulazione dell’art. 7, comma 2, nella parte in cui dispone che la proroga di talune delle previsioni indicate al primo comma non si applica “ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021” può dunque ingenerare i dubbi interpretativi autorevolmente sostenuti in dottrina[2], soprattutto se confrontata con la dizione contenuta nell’art. 23, comma 8, sesto e settimo periodo[3] del D.L. n. 137 del 2020,ovvero comma 8-bis, quinto e sesto periodo[4], laddove il legislatore, per escludere o limitare temporalmente l’efficacia di quelle norme, ebbe a fare riferimento al momento di concreto svolgimento dell’udienza.
3.2. Sennonché, ragioni di carattere sistematico inducono a preferire una lettura che porti a limitare gli effetti della norma alle sole udienze pubbliche già calendarizzate nel periodo 1° agosto-30 settembre 2021 (e che, dunque, secondo la migliore terminologia usata nell’art. 23 cit., “ricadono” in tale arco temporale).
3.3. In particolare: 1) l’intervento legislativo si colloca in prossimità della scadenza dell’originaria efficacia delle disposizioni in questione e, dunque, allorché i ruoli di udienza (penali, per il periodo feriale; civili e penali per il mese di settembre) sono stati già formati. La celebrazione di siffatti procedimenti in modalità “scritta”, per effetto di una conversione ex lege dell’udienza pubblica in cartolare, quale conseguenza della proroga dell’art. 23, commi 8 e 8-bis, disposta dall’art. 7, comma 1, avrebbe infatti l’effetto – sostanziale e paradossale – di precludere (anche a causa della sospensione dei termini durante il periodo feriale) l’operatività delle previsioni che alla modalità di trattazione “scritta” sono legate, in primis quella che consente al P.G. ed alle altre parti di richiedere, “entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza” (cfr. l’art. 23, comma 8, quinto periodo e comma 8-bis, quarto periodo) la trattazione della causa in presenza[5];
2) l’indagine sulla ratio della disposizione in esame non sembra potere prescindere dal collegamento tra questa e la più ampia previsione contenuta nell’art. 1 del medesimo d.l. n. 105, che proroga lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021. L’intendimento del legislatore, chiaramente esplicitato nell’illustrazione alla Camera dei Deputati del disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge n. 105 (nonché nella relazione tecnica di accompagnamento di corredo, p. 5)[6], è quello di “mantenere in vigore almeno alcuni degli istituti che hanno permesso di eliminare i rischi di contagio per tutti gli operatori del settore giustizia[7]”; sicché “un’esigenza fortemente rappresentata dagli operatori è di avere quanto prima indicazioni certe circa la prospettiva futura di applicazione degli istituti in esame, per l’esigenza di programmare le diverse attività avendo chiara contezza di quali saranno le disposizioni in concreto applicabili. In ossequio a questa esigenza, tanto più importante per quegli istituti che onerano le parti di un’attività da compiere prima dell’udienza (si vedano le c.d. udienze cartolari), è certamente necessario intervenire con urgenza per stabilire che la loro applicazione proseguirà dopo il 31 luglio 2021. La fissazione di un nuovo termine al 31 dicembre 2021 risulta coerente con le esigenze, sopra rappresentate, di completamento del piano vaccinale, nonché con le prospettive di riforma attualmente all’esame del Parlamento, legate anche all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (Cfr. ivi, sesto e settimo cpv.). Se dunque, l’intendimento è quello di (a) prevenire il rischio di contagio, (b) completare la campagna vaccinale e (c) operare in sicurezza, l’interpretazione dell’art. 7, comma 2, più coerente con tali propositi appare quella che, escludendo la possibilità di ricorrere all’udienza cartolare per i soli procedimenti in trattazione tra il 1° agosto ed il 30 settembre, è in grado di limitare il più possibile, fino al 31 dicembre 2021, il ritorno al rito “ordinario”; al contrario, optando per la soluzione che aggancia la deroga in esame al momento di adozione del relativo decreto di fissazione, le nuove udienze fissate nel periodo 1° agosto-30 settembre, ma con data di celebrazione (anche) successiva a tale termine finale, dovrebbero seguire il rito “ordinario” di legittimità, nella (e nonostante la) vigenza dello stato emergenziale;
3) affronta la questione nello stesso senso il Dossier (D21105) del 26 luglio 2021 allegato all’atto della Camera dei Deputati A.C. n. 3223, recante disegno di legge di conversione del d.l. n. 105 del 2021[8], ove, nell’illustrare il contenuto dell’art. 7, comma 2, si specifica espressamente (cfr. p. 65) che “Il comma 2 dell’articolo 7 detta una disciplina transitoria volta ad escludere l’applicazione di alcune disposizioni emergenziali ai procedimenti civili e penali per i quali l’udienza di trattazione sia stata già fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021”;
4) i rilievi che precedono appaiono in linea, d’altronde, con l’osservazione formulata nell’incipit della presente relazione e per cui l’esegesi delle disposizioni in commento deve svilupparsi secondo un approccio teso a depotenziarne l’interpretazione estensiva che, “benché in astratto non preclusa per le norme derogatorie o eccezionali, deve ritenersi comunque circoscritta alle ipotesi in cui il plus di significato, che si intenda attribuire alla norma interpretata, non riduca la portata della norma costituente la regola, con l’introduzione di nuove eccezioni” (arg. da Cass. civ., Sez. 2, 28.2.2018, n. 4657). In sostanza, l’eccezione non può diventare, per effetto dell’interpretazione che ne viene fornita, essa stessa regola. Sennonché questo appare l’effetto che si determinerebbe riferendo la deroga di cui all’art. 7, comma 2, non alle udienze pubbliche già fissate per la trattazione nel periodo 1° agosto-30 settembre quanto, piuttosto, a quelle ancora da “calendarizzare”, con decreto presidenziale che intervenga nell’arco temporale indicato dalla norma e che, per ciò stesso, sono destinate ad essere trattate (anche) in un periodo successivo al 30 settembre: la regola pensata dal legislatore “a copertura” del periodo di vigenza dello stato di emergenza (i.e. l’udienza pubblica cartolare) finirebbe per trasformarsi in eccezione[9]. Con la conseguenza ulteriore (salvo quanto si dirà infra, sub 5) che la “proroga” di cui al comma 1 avrebbe, in realtà, il sapore di una “ratifica” di eventuali dei decreti, intervenuti prima del 23 luglio ed aventi ad oggetto la fissazione, con modalità cartolare, delle udienze pubbliche già calendarizzate fino a tutto il 31.12.2021;
5) una diversa interpretazione renderebbe infine, di difficile lettura il dies ad quem individuato dal legislatore: nonostante l’approssimarsi del termine finale dello stato di emergenza, infatti, dal 1° ottobre 2021 tornerebbe ad avere paradossalmente efficacia la disciplina “ordinaria-emergenziale” dettata dal comma 1 dell’art. 7, con la reviviscenza della modalità cartolare di trattazione dell’udienza pubblica, ex art. 23, commi 8 ed 8-bis del d.l. n. 137; ne originerebbe, nella sostanza, un sistema ibrido di udienze pubbliche “cartolari” (quelle già fissate fino al 31 luglio e dal 1° ottobre in avanti) e pubbliche “ordinarie” (quelle fissate tra l’1 agosto ed il 30 settembre), pur in presenza delle medesime condizioni fattuali (il prorogato stato di emergenza) e senza un’apparente valida giustificazione di tale doppio binario. […]”.
NOTE
[1]In proposito si rinvia alle considerazioni ricostruttive del significato della norma esposte da R. FRASCA in “L’udienza pubblica ‘eventuale’ della Cassazione Civile (cioè a libito di una parte e/o del Pubblico Ministero)”, in Questione Giustizia, 7 gennaio 2021.
[2] Osserva ancora FRASCA (“Brevi considerazioni sull’art. 7 del d.l. n. 105 del 2021 e la Cassazione Civile, in www.giustiziainsieme.it, 26 luglio 2021”): “Se il legislatore avesse voluto alludere […] a procedimenti per i quali l’udienza, al momento dell’entrata in vigore del d.l. era già fissata nel lasso di tempo indicato, avrebbe dovuto usare non il verbo al presente ma al passato prossimo. Oppure avrebbe dovuto scegliere un’espressione diversa e dire, ad esempio, “le udienze fissate nel periodo fra il 1° agosto ed il 30 settembre 2021 sono sottratte alla disposizione del comma 8-bis” oppure “saranno tenute senza cameralizzazione” oppure secondo le regole del codice di procedura civile, di cui all’art. 379 c.p.c. Il legislatore, peraltro, avrebbe dovuto preoccuparsi di stabilire la sorte di eventuali conclusioni scritte depositate dal P.G. e di eventuali memorie depositate dalle parti secondo il regime del comma 8-bis dell’art. 23. Al contrario, pur intervenendo con decreto legge, si è disinteressato dal regolare gli atti della sequenza procedimentale pendente secondo il regime di cui a quella norma”.
[3] Ove si dispone che: “Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l’udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall’entrata in vigore del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto”
[4] Ai sensi del quale: “Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l’udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dalla predetta data di entrata in vigore”.
[5] Salvo ipotizzare un (quantomeno) farraginoso meccanismo di richiesta di rimessione in termini ex artt. 175, comma 1, cod. proc. pen. e 153, comma 2, cod. proc. civ., per effetto della normativa sopravvenuta (arg., da ultimo, da Cass., Sez. U, 4.12.2020, n. 27773), cui dovrebbe conseguire la fissazione di una nuova udienza – pubblica – per consentire alle parti di esplicare le proprie attività difensive. Sul tale specifico profilo e per un approfondimento del tema si rinvia a Cass., Sez. U, 4.2.2021, n. 2610, così massimata: “Con riguardo alla tardiva formulazione della richiesta di discussione orale ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020, non può essere accolta l’istanza di rimessione in termini basata sull’esiguità del termine imposto dal regime transitorio correlato alla immediata vigenza della norma, perché l’istituto previsto dall’art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non già un’impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che le circostanze dedotte, costituite dalla brevità del termine di 25 giorni prescritto dalla norma transitoria e dal “particolare periodo in cui è avvenuta la pubblicazione della legge”, comportassero semplici difficoltà per il compimento tempestivo di un’attività difensiva elementare, quale la formulazione della richiesta di discussione)”.
[6] Reperibili su http://documenti.camera.it.
[7] Cfr. p. 6 dell’atto parlamentare AC 3223, sub art. 7, terzo cpv., ult. periodo.
[8] Reperibile su https://www.camera.it.
[9] “Evidentemente, sotto la spinta augurale di una normalizzazione della situazione originata dalla pandemia si è legiferato nel presupposto della res sperata di una positiva evoluzione della situazione e ciò, naturalmente, essendo sempre possibile in caso contrario intervenire sulle situazioni procedimentali innescate dai decreti ex art. 377 c.p.c. nel periodo 1° agosto-30 settembre 2021” (così FRASCA, in “Brevi considerazioni sull’art. 7 del d.l. n. 105 del 2021….”, cit.).
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