Covid-19 e le Istituzioni europee
2 Settembre 2020(30 Marzo-30 giugno 2020)
Per conoscere l’oggetto e il contenuto dei provvedimenti qui di seguito elencati[1], si v. gli articoli e i documenti pubblicati in q. giornale online.
Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione
1) Regolamento 459/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità. Sospensione temporanea delle norme UE che obbligano le compagnie aeree a gestire la maggior parte degli slot per evitare di perderli l’anno successivo al fine di fermare i cosiddetti “voli fantasma” causati dall’epidemia di COVID-19, aerei vuoti ma che decollano comunque;
2) Regolamento 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19. Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus per affrontare in maniera immediata gli effetti della pandemia di Covid-19;
3) Regolamento 461/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all’Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica. Estende il campo di azione del Fondo di solidarietà dell’UE includendovi anche le crisi di sanità pubblica;
4) Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
5) Proposta modificata di Regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027
6) Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 dell’Unione europea per l’esercizio 2020;
7) Regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
8) Regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni;
9) Regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l’epidemia di COVID-19;
10) Regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio del 19 maggio 2020 che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19;
11) Regolamento (EU) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19;
12) Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)in risposta all’epidemia di COVID-19;
13) Direttiva (UE) 2020/876 del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l’urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19;
14) Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2020: iscrizione dell’eccedenza dell’esercizio 2019. Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2020 dell’Unione europea per l’esercizio 2020 che iscrive l’eccedenza dell’esercizio 2019 (07764/2020 – C9-0131/2020 – 2020/2061(BUD)).
Consiglio dell’Unione
Il 23 marzo 2020 il Consiglio Ecofin ha convenuto con la Commissione (Comunicazione: COM(2020) 123) sull’opportunità di attivare la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita.
Commissione europea
Il 13 marzo 2020 la Commissione europea ha pubblicato la “Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19″, fornendo chiarimenti in materia di aiuti di Stato e specificando una serie di misure di sostegno che gli Stati membri possono adottare senza violare la normativa dell’Unione.
Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato la comunicazione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19” con il quale autorizza fino al 31 dicembre 2020 dieci tipologie di aiuti di stato.
Il 3 aprile 2020 ha adottato una prima modifica, inserendo aiuti per accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla Covid-19, tutelare i posti di lavoro e sostenere ulteriormente l’economia durante la crisi attuale.
L’8 maggio 2020 ha adottato una seconda modifica, volta ad agevolare ulteriormente l’accesso al capitale e alla liquidità per le imprese colpite dalla crisi
Il 29 giugno 2020 ha adottato una “Terza modifica del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19”, volta ad estenderne ulteriormente l’ambito di applicazione consentendo agli Stati membri di fornire supporto alle micro e piccole imprese e alle start-up e di incoraggiare gli investimenti privati.
Banca europea per gli investimenti
Il 16 marzo 2020 la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha annunciato l’adozione, in risposta alla crisi epidemica da COVID-19, di alcuni interventi miranti a fornire, mediante meccanismi di garanzia e di sostegno del sistema bancario, le risorse finanziarie necessarie a sostenere le piccole e medie imprese (PMI) e le società a media e piccola capitalizzazione (c.d. mid cap) per un ammontare complessivo pari a circa 40 miliardi di euro.
Il 16 aprile 2020 il Consiglio di amministrazione della BEI ha approvato l’istituzione di una garanzia europea da 25 miliardi di euro (Fondo di garanzia paneuropeo) che ha lo scopo di mobilitare fino a 200 miliardi di euro a sostegno dell’economia reale e in particolare alle PMI e alle c.d. mid cap. La costituzione del Fondo è stata sostenuta dall’Eurogruppo (9 aprile 2020) e dal Consiglio europeo (23 aprile 2020).
Il 26 maggio 2020 il Consiglio di amministrazione della BEI ha raggiunto un accordo sull’assetto e sul modus operandi del nuovo Fondo di garanzia paneuropeo.
Banca centrale europea
Nel corso di una serie di riunioni tenutesi tra il 12 marzo e il 4 giugno 2020, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato alcune misure straordinarie per fornire al sistema imprenditoriale e pubblico europeo, tramite il sistema finanziario, il flusso di liquidità necessaria. Obiettivo della BCE è quello di contrastare i rischi di interruzione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria che potrebbero impedire il conseguimento della stabilità dei prezzi a medio termine.
Tali interventi riguardano:
i) le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (ORLT);
ii) l’incremento di 120 miliardi del Programma di acquisto di attività (PAA);
iii) la terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a lungo termine che commisura l’ammontare delle risorse concesse alle banche ai prestiti da queste forniti a imprese e famiglie (OMLRT-III);
iv)l’avvio di un nuovo programma temporaneo di acquisto di titoli del settore privato e pubblicochiamato “Programma di acquisto per l’emergenza pandemica” (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP), con una dotazione finanziaria complessiva di 1.350 miliardi di euro;
v) un pacchetto di misure per allentare i requisiti in materia di garanzie;
vi) il sostegno alle iniziative intraprese dalle autorità nazionali competenti per le politiche macro-prudenziali per fronteggiare l’impatto dell’emergenza sul settore finanziario;
vii) la riduzione temporanea dei requisiti di capitale per il rischio di mercato come risposta agli eccezionali livelli di volatilità registrati nei mercati finanziari fin dall’inizio della crisi epidemica;
viii) la riduzione del moltiplicatore del rischio di mercato qualitativo;
ix) l’accettazione delle attività negoziabili e degli emittenti che presentavano i requisiti di qualità di credito minima per essere accettati come garanzie il 7 aprile 2020 (cioè qualità BBB- per tutte le tipologie di attività, ad eccezione degli ABS – Asset backed securities) nel caso subiscano un declassamento, purché il rating rimanga ad un livello di qualità di credito pari a 5 (CQS5, equivalente a un rating BB) nella scala armonizzata dell’Eurosistema;
x) l’adozione di un’ulteriore serie di misure riguardanti l’allentamento delle condizioni delle Operazioni mirate di rifinanziamento a lungo termine (OMRLT-III) e una nuova serie di operazioni di finanziamento non mirate specificamente destinate a fornire liquidità durante l’emergenza pandemica (PELTROs).
[1] Fonte: Senato della Repubblica. Adattamento e integrazione del testo a cura della Redazione di q. giornale online.