Congedi per genitori e bonus baby-sitting.

Art. 2 del Decreto Legge 12 marzo 2021, n. 30.

 

Decreto Legge 12 marzo 2021 n. 30, “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.

di B.Torres

1. In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021. Il D.L. prevede, tra l’altro, per tutto il periodo indicato:

-l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;

-l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;

-la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.

-dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
-infine, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.

2.In particolare, il D.L. prevede all’art. 2, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli: a) per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti; b) per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.

Di seguito il testo integrale dell’art. 2 del D.L. 12 Marzo 2021,n. 30.

Art.2  Congedi per genitori e bonus baby-sitting.

1.Il genitore  di  figlio  convivente  minore  di  anni  sedici, lavoratore  dipendente,  alternativamente  all’altro  genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per  un  periodo corrispondente in tutto o in  parte  alla  durata  della  sospensione dell’attività didattica  in  presenza  del  figlio,   alla   durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché’ alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione  della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a  seguito di contatto ovunque avvenuto.

2.  Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non  possa essere svolta in modalità agile, il genitore  lavoratore  dipendente di figlio convivente minore  di  anni  quattordici,  alternativamente all’altro  genitore,  può  astenersi  dal  lavoro  per  un   periodo corrispondente in tutto o in  parte  alla  durata  della  sospensione dell’attività  didattica  in  presenza  del  figlio,   alla   durata  dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché’ alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio  di  cui  al  presente  comma  è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione  dell’attività  didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

  1. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del  comma  2,  è riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti  di  spesa  di cui al comma 8, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del  testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2  del  medesimo  articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
  1. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  fruiti  dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto,  durante  i  periodi  di  sospensione dell’attività  didattica  in  presenza   del   figlio,   di   durata dell’infezione  da  SARS  Covid-19  del  figlio,  di   durata   della quarantena del  figlio,  possono  essere  convertiti  a  domanda  nel congedo di cui al comma 2 con diritto all’indennità di cui al  comma 3  e  non  sono  computati  né’  indennizzati  a  titolo  di  congedo parentale.
  2.  In caso di figli di età compresa fra 14 e 16  anni,  uno  dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere  delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal  lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né  riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento  e  diritto alla conservazione del posto di lavoro.
  3. I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto  sicurezza,  difesa  e  soccorso pubblico,  impiegato   per   le   esigenze   connesse   all’emergenza epidemiologica da  COVID-19,  i  lavoratori  dipendenti  del  settore sanitario,  pubblico  e  privato   accreditato,   appartenenti   alla categoria dei medici, degli infermieri, dei  tecnici  di  laboratorio biomedico,  dei  tecnici  di  radiologia  medica  e  degli  operatori  socio-sanitari, per i figli conviventi minori  di  anni  14,  possono scegliere la corresponsione di uno o più  bonus  per  l’acquisto  di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo  di  100  euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i  casi  di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto  famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.  Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai  servizi  integrativi  per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo  13  aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai  centri  con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per  la  prima  infanzia.  Il  bonus  è  altresì  riconosciuto   ai lavoratori autonomi  non  iscritti  all’INPS,  subordinatamente  alla comunicazione da  parte  delle  rispettive  casse  previdenziali  del numero  dei  beneficiari.  La  fruizione  del   bonus   per   servizi integrativi per l’infanzia di cui al terzo periodo  è  incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui  all’articolo  1,  comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il bonus di  cui  al presente comma può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al  congedo  di  cui  al  comma  2  e  comunque  in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. 
  1. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attività lavorativa  o  è  sospeso  dal  lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione di cui ai commi 2  e 5, o del bonus di cui al comma 6, salvo che  sia  genitore  anche  di altri figli minori di anni quattordici avuti da  altri  soggetti  che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.  
  1. I benefici di cui ai commi da 2 a 7 sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per  l’anno  2021.  Le  modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente  articolo  sono stabilite dall’INPS.  Sulla  base  delle  domande  pervenute,  l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa  di  cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio  emerga  che  è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di  spesa,  l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.  
  1. Al fine di garantire la sostituzione  del  personale  docente, educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente  articolo, è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l’anno 2021.  
  1. Le misure di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano fino al 30 giugno 2021.  
  1. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 293  milioni  di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 3.  
  1. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e  finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. […].